CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 29108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 27/07/2020 del Tribunale di Piacenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] I. [OSCURATO:PERSONA] - insinuatasi al passivo dell'amministrazione giudiziaria del patrimonio confiscato ai danni di CD Holding s.r.I., facente parte del gruppo Dorini, in relazione a credito derivante da prestazioni professionali in favore dell'amministrazione medesima, prededucibile ma allo stato illiquido - ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, reso ai sensi dell'art. 59, commi 6 ss., d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con cui il competente Tribunale di Piacenza ha confermato il decreto di esclusione del predetto credito dallo stato passivo, già adottato dal giudice delegato. Secondo il Tribunale, la pretesa avanzata non avrebbe «le caratteristiche per essere soddisfatta al fuori del piano di riparto», stante l'illiquidità del credito. Quest'ultimo, dunque, avrebbe dovuto essere accertato e liquidato in base all'ordinaria procedura di cui agli artt. 57 ss. d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Il ricorso, illustrato da successiva memoria, è articolato in due motivi. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la contraddittorietà della pronuncia, rispetto a decisioni vertenti su identico oggetto, adottate il medesimo giorno, dal medesimo Tribunale in diversa composizione. Tali decisioni avevano accolto le opposizioni che Sfulcini aveva spiegato in tema di prededuzione dei suoi crediti professionali, svolte in favore di ulteriori società del gruppo Dorini in amministrazione giudiziaria. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia illogicità di motivazione, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che sarebbe spettato proprio ed esclusivamente al giudice delegato attendere alla liquidazione del suo credito, prodromica al suo effettivo soddisfacimento in prededuzione, senza neppure necessità del previo parere dell'Ordine di appartenenza, posto che le tariffe di riferimento non sarebbe quelle ordinistiche, ma quelle giudiziarie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso, dal carattere assorbente, è fondato. 2. In seno alla procedura di amministrazione giudiziaria dei beni confiscati, sono prededucibili tanto i crediti sorti dopo l'instaurazione di essa, per deliberazione dei suoi organi, sia quelli anteriori il cui immediato pagamento, rientrando negli interessi della massa, risponda in concreto agli scopi della procedura stessa e sia giudizialmente autorizzato (Sez. 1, n. 31025 del 15/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 273670-01).Il credito della ricorrente è riconducibile alla prima tipologia. Riguardo ad essa, l'art. 54, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di amministrazione giudiziaria, se liquidi, esigibili e incontestati non debbano essere accertati secondo le ordinarie modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59 del medesimo testo legislativo e possono essere soddisfatti al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato. Ove detti crediti, ancorché sorti in occasione, o in funzione, della procedura, risultino privi di tali caratteristiche, per essi si renderà necessario attivare il meccanismo di insinuazione al passivo. Una volta approvato il piano di riparto, e in sede di pagamento dei crediti ivi utilmente collocati, quelli in esame assumeranno in ogni caso ordine di soddisfazione prioritario (art. 61, commi 1 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011). 3. Ciò posto, il provvedimento impugnato - nel mentre riconosce che il credito professionale della ricorrente, ontologicamente prededucibile, possiede altresì i requisiti di cui all'art. 54, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, tali da permetterne il realizzo immediato, ad ,kccezione del solo requisito di liquidità - omette illogicamente di considerare che la pretesa era di facile e pronta liquidazione, dipendente dalla mera applicazione di tariffe libero-professionali (la tariffa giudiziale su periti e consulenti tecnici applicandosi ai coadiutori stabili della procedura, e non ai professionisti da essa officiati per singole attività: Sez. 2, n. 10143 del 09/05/2011, Rv. 618111-01). L'interessata si era previamente rivolta al giudice delegato, competente a provvedere, e, se questi avesse ritenuto necessario, ai fini della liquidazione, acquisire il parere dell'Ordine professionale, avrebbe dovuto sollecitare la richiedente a munirsene e a produrlo (solo l'esigenza di un'istruttoria lunga e complessa escludendo il carattere della facile e pronta liquidazione: tra le molte, Sez. 4 civ., n. 9904 del 20/06/2003, Rv. 564446-01) L'impedimento all'applicazione dell'art. 54, comma 1, cit., veniva dunque da lungaggini, o indebiti ostacoli, frapposti dall'organo giudiziario incaricato di sovrintendere alla procedura, che non potevano ridondare a danno di soggetto legittimo creditore di essa. 4. In nessun caso, poi, il giudice delegato - e il Tribunale, in sede di opposizione - potevano omettere di provvedere alla liquidazione in sede di formazione dello stato passivo, in cui la pretesa della ricorrente era stata (ancorché a torto) fatta refluire.Il provvedimento impugnato è altresì affetto, dunque, da intrinseca contraddittorietà, e ciò nella parte, da ritenere logicamente e consequenzialmente implicata dalle censure della ricorrente, in cui, da un lato, esso nega che il credito avesse le caratteristiche di liquidità, tali da consentirne il soddisfacimento al di fuori del piano di riparto conseguente alla formazione dello stato passivo, e quindi assume che il credito dovesse essere accertato e liquidato in tale ultima sede; e, dall'altro, convalida l'operato del primo giudice che, apertesi le relative operazioni di verifica in contraddittorio, si era ulteriormente rifiutato di quantificare il credito, denegandone anche l'ammissione al passivo. In tal modo, la pretesa creditoria della ricorrente viene ad essere definitivamente sacrificata, o ingiustamente dilazionata nel tempo, con pari rischio di finale pregiudizio. 5. Il provvedimento impugnato deve essere annullato sulla base delle considerazioni che precedono, con rinvio al Tribunale che l'ha adottato per rinnovata valutazione in conformità ai principi esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinv