CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 1986
Cassazione n. 33758/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/12/1986 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 497 bis comma 2, 495 cod. pen. per avere dichiarato false generalità ai carabinieri ed essere stato trovato in possesso di un passaporto falso. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso articolando due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posti a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche, in quanto indeterminate e/o aspecifiche, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pag. 3 e 4 della sentenza impugnata (dalla quale emerge che l'imputato, in occasione di un controllo, ha fornito false generalità ai carabinieri risultando, inoltre, in possesso di un passaporto also). 2.Rilevato che il secondo motivo di ricorso sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) - motivazione con la quale è stata spiegata l'insussistenza di elementi particolari di meritevolezza; manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244) sulla base di un giudizio in fatto non sindacabile nel gibdizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come nel caso di specie; 3.Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, P.Q.MDEPOS tIN CA 1•:: 17 57 776 Ci•P A • 2