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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 giugno 2019

Cassazione n. 27354/2023

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I Consigliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 4031/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 52 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 478/2019 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 04/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver concluso un contratto di telefonia mobile con la società Telecom Italia spa, nel senso che, avendo ricevuto un sms da parte di quest’ultima, contenente una proposta contrattuale,e precisamente una promozione sulla tariffa, ed avendo egli risposto accettando la proposta, doveva ritenersi concluso l’accordo.

Egli ribadisce peraltro di avere avuto conferma dell’avvenuta conclusione del contatto contattando il call centerdella società.

Tuttavia, nonostante il perfezionamento dell’accordo, la Telecom non ha attivato la promozione. 2.-Egli ha dunque agito per vedersiriconosciuta la penale (5 , 16 euro al giorno dalla conclusione del contratto sino alla effettiva attivazione) oltre ad un risarcimento del danno da 1100 euro. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Pisticci ha ritenuto che si fosse effettivamente concluso un contratto, ed, atteso l’inadempimento di Telecom, ha accolto la domanda condannando quest’ultima al pagamento di 180,76 euro oltre spese.

La decisione, su appello principale del Salerno, ed incidentale di Telecom, è stata però riformata dal Tribunale di Matera, secondo il quale non doveva ritenersi concluso alcun contratto in quanto il messaggio inviato da Telecom non conteneva alcun regolamento contrattuale, anche in ragione del fatto che, alla luce del codice del consumo, un valido contratto avrebbe dovuto stipularsi per iscritto. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione con un motivo, di cui chiede il rigetto la Telecom Italia spa, che si è costituita con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria, che peròsi risolvono nella mera richiesta di conferma delle conclusioni del controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Con l’unico motivodi ricorso si denuncia violazione degli articoli 49 e 51 del D. lvo 205 del 2006 nonché dell’articolo 1326 c.c.

Secondo il ricorrente, nel ritenere necessaria la forma scritta, e comunque nel ritenere necessario un regolamento contrattuale, come previsto dal codice di consumo, il Tribunale di Matera avrebbe compiuto una interpretazione retroattiva di tale disciplina, introdotta nel 2014 (l. n. 21 del 2014) e dunque non applicabile ad un contratto concluso anteriormente a tale data, ossia nel 2010. 5.-Il motivo è inammissibile. 6.-E’ inammissibile in quanto non è dato sapere quale fosse il contenuto del messaggio, che il ricorrente assume costituire una proposta contrattuale.

Il ricorrente non riporta quel contenuto, né esso risulta dalla sentenza o dal controricorso.

Se si assume che quel messaggio, mandato da Telecom, conteneva una proposta contrattuale, ovviamente la conoscenza del suo contenuto è indispensabile per apprezzarnela natura di proposta.

Ed era onere del ricorrente allegarlo. 7.-Ad ogni modo, la censura è altresì inammissibile per altra ragione.

Il giudice di merito, infatti, al di là delle regole sulla formazione del contratto previste dal codice del consumo, ha escluso, con accertamento in fatto qui non sindacabile (né sindacato), che l’invio di un sms promozionale potesse costituire proposta contrattuale (p. 5 della sentenza).

Ora questa ratio è autonoma rispetto a quella che fa applicazione del codice del consumo, e non è affatto censurata: il ricorrente non contesta che un sms sia inidoneo ad integrare una proposta contrattuale.

In altri termini, secondo l’accertamento del Tribunale, quel messaggio non conteneva dunque gli elementi essenziali del contratto.

Questaratio non è qui smentita, in quanto non si riporta il contenuto del messaggio, e non si allega di conseguenza che, al di là della applicazione del codice del consumo, potesse quel contenuto equivalere ad una proposta contrattuale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento dellespese di cassazione, che liquida in 800,00 euro, oltre 200, 00 per esborsi espese generali di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 4031/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 52 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 478/2019 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 04/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver concluso un contratto di telefonia mobile con la società Telecom Italia spa, nel senso che, avendo ricevuto un sms da parte di quest’ultima, contenente una proposta contrattuale,e precisamente una promozione sulla tariffa, ed avendo egli risposto accettando la proposta, doveva ritenersi concluso l’accordo. Egli ribadisce peraltro di avere avuto conferma dell’avvenuta conclusione del contatto contattando il call centerdella società. Tuttavia, nonostante il perfezionamento dell’accordo, la Telecom non ha attivato la promozione. 2.-Egli ha dunque agito per vedersiriconosciuta la penale (5 , 16 euro al giorno dalla conclusione del contratto sino alla effettiva attivazione) oltre ad un risarcimento del danno da 1100 euro. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Pisticci ha ritenuto che si fosse effettivamente concluso un contratto, ed, atteso l’inadempimento di Telecom, ha accolto la domanda condannando quest’ultima al pagamento di 180,76 euro oltre spese. La decisione, su appello principale del Salerno, ed incidentale di Telecom, è stata però riformata dal Tribunale di Matera, secondo il quale non doveva ritenersi concluso alcun contratto in quanto il messaggio inviato da Telecom non conteneva alcun regolamento contrattuale, anche in ragione del fatto che, alla luce del codice del consumo, un valido contratto avrebbe dovuto stipularsi per iscritto. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione con un motivo, di cui chiede il rigetto la Telecom Italia spa, che si è costituita con controricorso. Le parti hanno depositato memoria, che peròsi risolvono nella mera richiesta di conferma delle conclusioni del controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Con l’unico motivodi ricorso si denuncia violazione degli articoli 49 e 51 del D. lvo 205 del 2006 nonché dell’articolo 1326 c.c. Secondo il ricorrente, nel ritenere necessaria la forma scritta, e comunque nel ritenere necessario un regolamento contrattuale, come previsto dal codice di consumo, il Tribunale di Matera avrebbe compiuto una interpretazione retroattiva di tale disciplina, introdotta nel 2014 (l. n. 21 del 2014) e dunque non applicabile ad un contratto concluso anteriormente a tale data, ossia nel 2010. 5.-Il motivo è inammissibile. 6.-E’ inammissibile in quanto non è dato sapere quale fosse il contenuto del messaggio, che il ricorrente assume costituire una proposta contrattuale. Il ricorrente non riporta quel contenuto, né esso risulta dalla sentenza o dal controricorso. Se si assume che quel messaggio, mandato da Telecom, conteneva una proposta contrattuale, ovviamente la conoscenza del suo contenuto è indispensabile per apprezzarnela natura di proposta. Ed era onere del ricorrente allegarlo. 7.-Ad ogni modo, la censura è altresì inammissibile per altra ragione. Il giudice di merito, infatti, al di là delle regole sulla formazione del contratto previste dal codice del consumo, ha escluso, con accertamento in fatto qui non sindacabile (né sindacato), che l’invio di un sms promozionale potesse costituire proposta contrattuale (p. 5 della sentenza). Ora questa ratio è autonoma rispetto a quella che fa applicazione del codice del consumo, e non è affatto censurata: il ricorrente non contesta che un sms sia inidoneo ad integrare una proposta contrattuale. In altri termini, secondo l’accertamento del Tribunale, quel messaggio non conteneva dunque gli elementi essenziali del contratto. Questaratio non è qui smentita, in quanto non si riporta il contenuto del messaggio, e non si allega di conseguenza che, al di là della applicazione del codice del consumo, potesse quel contenuto equivalere ad una proposta contrattuale. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento dellespese di cassazione, che liquida in 800,00 euro, oltre 200, 00 per esborsi espese generali di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c
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