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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 24542/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 30 ottobre 2025, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Spoleto ha disposto ex art. 51- bis Ord. pen. la cessazione della misura alternativa della semilibertà.

2. Occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA] è stato processato e condannato per plurimi reati di omicidio, formazione di banda armata, attentato con finalità terroristiche o di eversione, associazione sovversiva e altro, delitti commessi tra il 1976 e il 2002.

La pena inflitta per tali reati era stata determinata nell'ergastolo con l'isolamento diurno per anni due con l'ultimo provvedimento di cumulo del 19 giugno 2012, posto in esecuzione dal 12 settembre 1983, data dalla quale l'attuale ricorrente è ininterrottamente detenuto.

Nel corso dell'esecuzione di tale pena a [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia del 23 marzo 2017, è stata concessa la misura della semilibertà.

In data 15 gennaio 2025, è divenuta irrevocabile l'ulteriore condanna per i reati di strage e omicidio con finalità terroristiche, commessi a Bologna il 2 agosto 1980.

La pena complessiva che doveva essere eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quindi, è stata rideterminata con provvedimento del giudice dell'esecuzione, la Corte di Assise di Appello di Bologna, nell'ergastolo con l'isolamento diurno per anni tre.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, in data 9 settembre 2025, ha pertanto emesso il nuovo provvedimento di cumulo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Spoleto affinché assumesse le proprie determinazioni ai sensi dell'art. 51-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Spoleto, con l'ordinanza poi oggetto di reclamo, ha ritenuto priva di rilievo la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa e, considerata l'operatività della preclusione costituita dalla sopravvenienza del nuovo titolo esecutivo relativo a una pena incompatibile con la misura alternativa applicata, ha disposto la cessazione del regime della semilibertà applicato a [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia - preso atto delle censure formulate dalla difesa circa l'incompatibilità della decisione assunta con una interpretazione costituzionalmente orientata dai principi in materia di esecuzione e di finalitàrieducativa della pena e ciò anche considerato il percorso penitenziario del detenuto - ha rigettato il reclamo sul presupposto che il titolo sopravvenuto costituisce una preclusione oggettiva alla prosecuzione della semilibertà e questo, da una parte, considerato che la funzione della pena è anche quella di perseguire obiettivi di prevenzione generale e speciale e, dall'altra, pure ribadito che l'isolamento diurno, in forza dell'art. 72, comma terzo, cod. pen., e 74, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, non comporta, in ogni caso, una totale esclusione del detenuto dalle attività lavorative, dall'istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici e dalle funzioni religiose.

3. Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto la violazione dell'art. 27 Cost.

In un unico articolato motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di sorveglianza di Perugia sarebbe in contrasto con il principio che si trae dalle pronunce della Consulta sulla funzione rieducativa della pena e dalla giurisprudenza di legittimità in materia che, facendo riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., esclude ogni automatismo sanzionatorio, richiamando la giurisprudenza costituzionale consolidatasi a seguito della sentenza 4 dicembre 2019, n. 253.

Sotto questo profilo, peraltro, il provvedimento impugnato, non terrebbe nel dovuto e necessario conto il fatto che l'inflizione dell'isolamento diurno, intervenuta a distanza di moltissimi anni dall'inizio dell'espiazione della pena detentiva, è contraria ai principi di gradualità nel reinserimento sociale del condannato e di progressività trattamentale.

Tale contrarietà, al contempo, comprometterebbe il percorso rieducativo e risocializzante intrapreso dal ricorrente durante la lunga detenzione, generando, nel caso di specie, ricadute negative anche nei confronti di altri soggetti, la sorella disabile e un altro soggetto affetto da un'invalida totale, alla cui assistenza [OSCURATO:PERSONA] si è da tempo, meritoriamente, dedicato.

4. In data 3 febbraio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato.

5. In data 3 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria la memoria con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso, evidenziando che l'unica interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata imporrebbe di escludere l'esistenza di qualsivoglia automatismo, perché ognidiversa lettura negherebbe, in radice, la finalità rieducativa della pena, così come canonizzata dall'art. 27, terzo comma, Cost., ponendo nel nulla tutti i progressi trattamentali conseguiti dal detenuto.

Tali argomenti, infine, assumono un rilievo ancora maggiore alla luce del fatto che, nel caso si specie, il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, già nel 1991, prevedeva la pena complessiva dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre anni e che questa frazione sanzionatoria è rimasta ineseguita per cause non attribuibili al ricorrente; circostanza, questa, che non può costituire un pregiudizio per [OSCURATO:PERSONA] che, dopo trentaquattro anni di detenzione carceraria, si è visto concedere la semilibertà, misura alternativa che è in esecuzione da nove anni senza che il condannato sia incorso in alcuna violazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente, nel contesto di una diffusa esposizione, incentrata sulle numerose pronunce del Giudice delle leggi, intervenute in materia di pena detentiva e di funzione rieducativa del trattamento sanzionatorio, riconducibili alla giurisprudenza consolidatasi a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, deduce la violazione dell'art. 27 Cost. e, in particolare, rileva che l'interpretazione accolta nel provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con una lettura costituzionalmente orientata della disciplina di riferimento che, di contro, imporrebbe di escludere ogni rigido automatismo e di dare prevalenza al principio di progressione trattamentale.

Le doglianze, pur ampiamente e puntualmente articolate, appaiono infondate.

3. Il caso in esame è certamente peculiare, ma le difficoltà interpretative che esso prospetta sono soltanto apparenti.

Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato e nelle conclusioni della Procura generale della Corte di cassazione, nel nostro caso, il dato decisivo è rappresentato dalla sopravvenienza del titolo esecutivo relativo alla sentenza di condanna per i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] a Bologna il 2 agosto 1980, riguardante l'episodio criminoso noto come "Strage di Bologna", divenuta definitiva in data 15 gennaio 2025.

La "Strage di Bologna", in particolare, riguarda un attentato di matrice neofascista, avvenuto nella Stazionecentrale di Bologna., in conseguenza del quale persero la vita ottanta persone e rimasero ferite oltre duecento soggetti.

In questa cornice, indispensabile per inquadrare la vicenda processuale in esame, deve evidenziarsi che, per effetto dell'irrevocabilità di tale pronuncia condannatoria, intervenuta quando la pena in precedenza inflitta era in corso di esecuzione ed era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della semilibertà, la Corte di assise di appello di Bologna, quale Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 10 luglio 2025, ha rideterminato la pena complessiva che il ricorrente avrebbe dovuto scontare nell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre anni.

Il tema sottoposto al ,vaglio di questa Corte, dunque, non è quello della revoca della misura alternativa alla detenzione quale effetto di una valutazione negativa del percorso trattamentale seguito dal condannato, ma quello, diverso, della permanenza delle condizioni di applicabilità del regime della semilibertà, a fronte di un titolo sopravvenuto che comporta l'esecuzione di una pena incompatibile con la prosecuzione della misura.

L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen., infatti, non costituisce una mera modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, ma una sanzione penale temporanea di natura aggiuntiva, destinata a dare concreta rilevanza ai delitti concorrenti, che, altrimenti, resterebbero privi di autonoma effettività sanzionatoria, con la conseguenza che, una volta divenuta irrevocabile la sentenza che ne impone l'applicazione, la relativa pena deve essere eseguita.

Sul punto si ritiene opportuno richiamare il principio di diritto, risalente ma tuttora insuperato, affermato da Sez. 1, n. 2116 del 21/03/2000, Natoli, Rv. 215933 - 01, secondo cui: «L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. non è una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, ma ha funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile.

Ne consegue che detta sanzione deve trovare immediata esecuzione non appena la sentenza di condanna diviene irrevocabile, al pari della pena dell'ergastolo con questa inflitta, anche se il ritardo nell'esecuzione potrebbe giovare al condannato, per la possibilità che l'isolamento non sia eseguito, se la reclusione concorrente con l'ergastolo si estingue».

Da questo punto di vista, pertanto, non assume rilievo dirimente, in senso contrario, il riferimento difensivo al provvedimento di cumulo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] oltre un trentennio addietro e alla circostanza che, già allora, sarebbe stata indicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre anni. 5Ciò in quanto il riferimento al provvedimento di cumulo in questione muove da un presupposto che è stato definitivamente superato con la pronuncia da Sez. 1, n. 5458 del 30/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], n.m., non incide sul dato decisivo rappresentato dalla sopravvenienza, nel corso dell'esecuzione della misura alternativa, di un nuovo titolo irrevocabile e dalla conseguente rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione.

Come argomentato nella citata pronuncia, infatti, non è dubitabile che il provvedimento di cumulo «non ha natura giurisdizionale [...] e che la pena dell'isolamento diurno può essere applicata dal solo giudice della cognizione o dell'esecuzione e non dal pubblico ministero che non ha potere di irrogare sanzioni [...]».

4. Il quadro normativo cui si deve fare riferimento, quindi, è costituito dall'art. 51-bis Ord. pen., che disciplina l'ipotesi in cui, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravvenga un titolo esecutivo relativo ad altra pena detentiva.

Occorre, in proposito, evidenziare che la disposizione dell'art. 51-bis Ord. pen. attribuisce al magistrato di sorveglianza il compito di verificare, tenuto conto dell'esistenza di un eventuale cumulo delle pene, se permangano le condizioni di applicabilità della misura alternativa alla detenzione in corso di esecuzione e, laddove tali condizioni siano venute meno, impone di disporne la cessazione.

La verifica richiesta dalla norma non riguarda, pertanto, solo il limite di pena astrattamente compatibile con la misura alternativa, ma anche le ulteriori condizioni che, in ragione del nuovo titolo, possono incidere sulla sua concreta applicabilità.

In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità, pur risalente, ha chiarito che, in caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà a carico di soggetto già ammesso a misura alternativa, la valutazione demandata al giudice di sorveglianza investe la permanenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano la misura, senza che sia precluso l'esame di profili ulteriori quando il nuovo titolo, da solo o in collegamento con quelli preesistenti, sia idoneo a incidere sulle condizioni stesse (tra le altre, Sez. 1, n. 1337 del 05/03/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210025 - 01; Sez. 1, n. 3516 del 02/10/1991, Stanzione, Rv. 188202 - 01).

5. Nel caso di specie, tale incidenza è immediata, atteso che il regime della semilibertà non è compatibile con la necessaria esecuzione dell'isolamento diurno non ancora espiato. 6La misura alternativa della semilibertà presuppone, infatti, la possibilità per il, condannato di trascorrere una parte della giornata fuori dall'istituto penitenziario per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale e tale regime non può essere coordinato con l'afflittività propria dell'isolamento diurno, che ha natura di pena e deve trovare autonoma esecuzione, come, da ultimo, affermato da Sez. 1, n. 37886 del 27/06/2024, Morelli, Rv. 287079 - 01, secondo cui: «L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale, sicché il giudice dell'esecuzione, nel determinarne la durata nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, deve tener conto dei criteri di cui all'art.. 133 cod. pen., fornendo in merito adeguata motivazione».

Né potrebbe essere diversamente, atteso che come evidenziato in un risalente intervento chiarificatore di questa Corte riconducibile a Sez. 1, n. 34564 del 12/06/2007, Catti, Rv. 237853 - 01: «L'isolamento diurno ha natura di sanzione penale che si aggiunge all'ergastolo ed è limitata nel tempo, potendo avere una durata massima stabilita dalla legge; peraltro, ciò non comporta che, nel corso della propria vita, non si possa essere detenuti in regime di isolamento diurno per un tempo complessivamente eccedente tale durata massima (giacché in tal modo verrebbe assicurata, al raggiungimento del limite, una sorta di impunità per qualsiasi delitto successivamente commesso), ma soltanto che, quando successivamente all'inizio della detenzione il soggetto commette un nuovo reato, occorre procedere ad un nuovo cumulo fra il residuo di pena ancora da espiare per i precedenti reati, e la nuova pena inflitta, e solo su tale cumulo opereranno i criteri moderatori stabiliti dalla legge».

È, quindi, proprio in questi termini che deve essere intesa la preclusione valorizzata dal Tribunale di sorveglianza di Perugia con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non rappresenta un automatismo sanzionatorio fondato su una valutazione negativa della persona o del percorso rieducativo svolto - che presenterebbe profili di criticità alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 -, ma una conseguenza necessaria della sopravvenienza di una pena che, per natura e contenuto, esclude in radice la prosecuzione della misura in atto.

Tali considerazioni comportano la necessità di ribadire, in linea con quanto affermato da Sez. 1, n. 23553 del 21/03/2023, Carola, Rv. 284723 - 01, che si attaglia perfettamente al caso di specie, che «in tema di misure alternative, la semilibertà non è concedibile al detenuto che non abbia ancora espiato l'isolamento diurno di cui all'art. 72 cod. pen., in quanto la possibilità di tale fruizione non è prevista dalla legge e si porrebbe in contrasto con l'afflittività 7dell'isolamento, che ha natura di sanzione penale temporanea aggiuntiva alla pena dell'ergastolo».

6. Deve, per altro verso, evidenziarsi che non assume alcun rilievo il fatto che la pena dell'isolamento diurno verrebbe espiata da [OSCURATO:PERSONA] a notevole distanza di tempo dall'inizio dell'esecuzione dell'ergastolo.

Tale rilievo difensivo, infatti, pur essendo dotato di elevata suggestione, non appare idoneo a confutare i principi che si sono richiamati nei paragrafi precedenti.

Nella peculiare situazione in esame, invero, non è in discussione il principio di diritto, da ultimo, ribadito efficacemente da Sez. 1, n. 36894 del 14/06/2024, Letizia, Rv. 287651 - 01, secondo cui «in tema di esecuzione, nel caso di unificazione ex art. 72 cod. pen. di una o più pene dell'ergastolo e di una o più pene detentive temporanee nella pena dell'ergastolo con isolamento diurno, il "dies a quo" da cui far decorrere l'inizio dell'esecuzione è quello in cui, per la prima volta, il condannato è stato privato della libertà per uno dei titoli confluiti nel cumulo, indipendentemente dalla natura perpetua o temporanea della pena irrogata, purché riferibile ad un fatto di reato commesso prima dell'inizio della detenzione».

Ciò in quanto, come in precedenza evidenziato, la condanna per cui è stata inflitta la pena dell'isolamento diurno a [OSCURATO:PERSONA], relativa al processo sulla "Strage di Bologna", è divenuta irrevocabile solo il 15 gennaio 2025, per cui l'espiazione della stessa non poteva iniziare in data antecedente a quella in cui il giudice dell'esecuzione l'ha determinata ed è stata quindi inserita nel provvedimento di cumulo.

Ne consegue che la circostanza che il reato sia stato commesso prima dell'inizio dell'esecuzione ha quale unico effetto trattamentale quello di impedire che sia superato il limite di tre anni di cui all'art. 72 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 39393 del 24/11/2016, dep. 2017, Emmanuello, Rv. 270969 - 01; Sez. 1, n. 19470 del 23/04/2007, Pappalardo, Rv. 236772 - 01; Sez. 1, n. 4516 del 18/01/2005, Rannesi, Rv. 230749 - 01).

7. In una corretta prospettiva, inoltre, non appare decisivo neppure il richiamo al principio di progressione trattamentale, che verrebbe interrotto dopo che [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato del regime della semilibertà per diversi anni.

Questo principio, infatti, opera con riferimento alla pena in corso esecuzione e alla valutazione del percorso svolto dal condannato nell'ambito della misura concessa e non può, invece, impedire l'esecuzione di una pena sopravvenuta e 8ormai definitivamente accertata, quando questa sia incompatibile con la permanenza della misura alternativa.

Invero, ragionare in termini inversi significherebbe attribuire alla misura alternativa alla detenzione in corso di svolgimento un effetto impeditivo dell'esecuzione della nuova pena, con la conseguenza di neutralizzare, almeno per la durata dell'isolamento diurno, gli effetti del giudicato sopravvenuto e dell'accertamento di responsabilità del detenuto che ne costituisce il presupposto.

Né, inoltre, può ritenersi che la soluzione accolta determini una frattura definitiva del percorso rieducativo avviato da [OSCURATO:PERSONA], in quanto, come opportunamente evidenziato dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, l'applicazione del regime dell'isolamento diurno non comporta, ex se, la soppressione del trattamento penitenziario, ma soltanto una sua attenuazione, poiché non esclude l'ammissione del condannato alle attività lavorative, oltre che a quelle di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici e alle funzioni religiose.

La cessazione della semilibertà, dunque, non equivale alla negazione del percorso trattamentale già compiuto, né, in quanto tale, preclude al condannato, una volta espiato l'isolamento diurno, di richiedere nuovamente la concessione della misura alternativa, sempre che, naturalmente, ne ricorrano i presupposti applicativi.

Sotto questo profilo, l'opzione di ermeneutica processuale recepita dal Tribunale di sorveglianza. di Perugia appare ineccepibile e non si pone in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali in materia di finalità rieducativa della pena, poiché non introduce una preclusione assoluta e irreversibile, ma si limita a prendere atto della necessità di dare esecuzione a una pena temporanea aggiuntiva che, per il tempo della sua espiazione, è incompatibile con il regime della semilibertà.

Si tratta, quindi, di ribadire che la dichiarazione di cessazione della misura della semilibertà a causa della sopravvenuta condanna e della conseguente necessità di eseguire la pena dell'isolamento diurno, applicata in continuazione, non rende irriducibile la pena dell'ergastolo - la cui legittimità costituzionale e convenzionale è incontroversa, come, da ultimo, affermato da Corte EDU, Antonov c.

Estonia, 28 aprile 2026, n. 48721/22, in tema di pene "aggregate" all'ergastolo -, né, come detto, vale a interrompere l'attività trattamentale intrapresa.

Ciò, giova ribadirlo, sia durante l'esecuzione della pena in regime detentivo, come evidenziato nel provvedimento impugnato con il pertinente richiamo all'art. 72, comma terzo cod. pen. e all'art. 73, comma 4, d.P.R. 230 del 2000, sia in 9virtù del diritto comunque riconosciuto al condannato di richiedere nuovamente, non appena espiata la pena applicata in continuazione, la concessione della misura della semilibertà, non essendo in tale ipotesi applicabile la preclusione di cui all'art. 58-quater Ord. pen. 8.

Il richiamo alla pronuncia del Giudice dell'esecuzione palermitano allegata dalla difesa, infine, risulta inconferente.

In quel caso, infatti, la decisione adottata si fondava sulla ritenuta prescrizione della pena relativa al reato che aveva determinato l'applicazione dell'isolamento diurno a titolo di continuazione e ciò non ricorre nel caso in esame, in cui il titolo sopravvenuto riguarda il reato di strage, che è imprescrittibile.

9. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di evidenziare che la sopravvenienza della condanna che impone l'esecuzione dell'isolamento diurno determina una causa oggettiva di incompatibilità con la prosecuzione della semilibertà.

Tale incompatibilità discende, da un lato, dalla natura dell'isolamento diurno quale sanzione penale temporanea aggiuntiva e, dall'altro, dalla necessità della sua effettiva esecuzione, non conciliabile con il regime proprio della misura alternativa.

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, quindi, nel valorizzare tali profili, si è conformato ai principi richiamati e ha offerto un'applicazione dell'art. 51-bis Ord. pen. coerente con i parametri costituzionali e convenzionali e armonica con le emergenze processuali.

10. Il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] comporta la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 30 ottobre 2025, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Spoleto ha disposto ex art. 51- bis Ord. pen. la cessazione della misura alternativa della semilibertà. 2. Occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA] è stato processato e condannato per plurimi reati di omicidio, formazione di banda armata, attentato con finalità terroristiche o di eversione, associazione sovversiva e altro, delitti commessi tra il 1976 e il 2002. La pena inflitta per tali reati era stata determinata nell'ergastolo con l'isolamento diurno per anni due con l'ultimo provvedimento di cumulo del 19 giugno 2012, posto in esecuzione dal 12 settembre 1983, data dalla quale l'attuale ricorrente è ininterrottamente detenuto. Nel corso dell'esecuzione di tale pena a [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia del 23 marzo 2017, è stata concessa la misura della semilibertà. In data 15 gennaio 2025, è divenuta irrevocabile l'ulteriore condanna per i reati di strage e omicidio con finalità terroristiche, commessi a Bologna il 2 agosto 1980. La pena complessiva che doveva essere eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quindi, è stata rideterminata con provvedimento del giudice dell'esecuzione, la Corte di Assise di Appello di Bologna, nell'ergastolo con l'isolamento diurno per anni tre. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, in data 9 settembre 2025, ha pertanto emesso il nuovo provvedimento di cumulo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Spoleto affinché assumesse le proprie determinazioni ai sensi dell'art. 51-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Spoleto, con l'ordinanza poi oggetto di reclamo, ha ritenuto priva di rilievo la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa e, considerata l'operatività della preclusione costituita dalla sopravvenienza del nuovo titolo esecutivo relativo a una pena incompatibile con la misura alternativa applicata, ha disposto la cessazione del regime della semilibertà applicato a [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia - preso atto delle censure formulate dalla difesa circa l'incompatibilità della decisione assunta con una interpretazione costituzionalmente orientata dai principi in materia di esecuzione e di finalitàrieducativa della pena e ciò anche considerato il percorso penitenziario del detenuto - ha rigettato il reclamo sul presupposto che il titolo sopravvenuto costituisce una preclusione oggettiva alla prosecuzione della semilibertà e questo, da una parte, considerato che la funzione della pena è anche quella di perseguire obiettivi di prevenzione generale e speciale e, dall'altra, pure ribadito che l'isolamento diurno, in forza dell'art. 72, comma terzo, cod. pen., e 74, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, non comporta, in ogni caso, una totale esclusione del detenuto dalle attività lavorative, dall'istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici e dalle funzioni religiose. 3. Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto la violazione dell'art. 27 Cost. In un unico articolato motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di sorveglianza di Perugia sarebbe in contrasto con il principio che si trae dalle pronunce della Consulta sulla funzione rieducativa della pena e dalla giurisprudenza di legittimità in materia che, facendo riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., esclude ogni automatismo sanzionatorio, richiamando la giurisprudenza costituzionale consolidatasi a seguito della sentenza 4 dicembre 2019, n. 253. Sotto questo profilo, peraltro, il provvedimento impugnato, non terrebbe nel dovuto e necessario conto il fatto che l'inflizione dell'isolamento diurno, intervenuta a distanza di moltissimi anni dall'inizio dell'espiazione della pena detentiva, è contraria ai principi di gradualità nel reinserimento sociale del condannato e di progressività trattamentale. Tale contrarietà, al contempo, comprometterebbe il percorso rieducativo e risocializzante intrapreso dal ricorrente durante la lunga detenzione, generando, nel caso di specie, ricadute negative anche nei confronti di altri soggetti, la sorella disabile e un altro soggetto affetto da un'invalida totale, alla cui assistenza [OSCURATO:PERSONA] si è da tempo, meritoriamente, dedicato. 4. In data 3 febbraio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. 5. In data 3 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria la memoria con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso, evidenziando che l'unica interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata imporrebbe di escludere l'esistenza di qualsivoglia automatismo, perché ognidiversa lettura negherebbe, in radice, la finalità rieducativa della pena, così come canonizzata dall'art. 27, terzo comma, Cost., ponendo nel nulla tutti i progressi trattamentali conseguiti dal detenuto. Tali argomenti, infine, assumono un rilievo ancora maggiore alla luce del fatto che, nel caso si specie, il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, già nel 1991, prevedeva la pena complessiva dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre anni e che questa frazione sanzionatoria è rimasta ineseguita per cause non attribuibili al ricorrente; circostanza, questa, che non può costituire un pregiudizio per [OSCURATO:PERSONA] che, dopo trentaquattro anni di detenzione carceraria, si è visto concedere la semilibertà, misura alternativa che è in esecuzione da nove anni senza che il condannato sia incorso in alcuna violazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente, nel contesto di una diffusa esposizione, incentrata sulle numerose pronunce del Giudice delle leggi, intervenute in materia di pena detentiva e di funzione rieducativa del trattamento sanzionatorio, riconducibili alla giurisprudenza consolidatasi a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, deduce la violazione dell'art. 27 Cost. e, in particolare, rileva che l'interpretazione accolta nel provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con una lettura costituzionalmente orientata della disciplina di riferimento che, di contro, imporrebbe di escludere ogni rigido automatismo e di dare prevalenza al principio di progressione trattamentale. Le doglianze, pur ampiamente e puntualmente articolate, appaiono infondate. 3. Il caso in esame è certamente peculiare, ma le difficoltà interpretative che esso prospetta sono soltanto apparenti. Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato e nelle conclusioni della Procura generale della Corte di cassazione, nel nostro caso, il dato decisivo è rappresentato dalla sopravvenienza del titolo esecutivo relativo alla sentenza di condanna per i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] a Bologna il 2 agosto 1980, riguardante l'episodio criminoso noto come "Strage di Bologna", divenuta definitiva in data 15 gennaio 2025. La "Strage di Bologna", in particolare, riguarda un attentato di matrice neofascista, avvenuto nella Stazionecentrale di Bologna., in conseguenza del quale persero la vita ottanta persone e rimasero ferite oltre duecento soggetti. In questa cornice, indispensabile per inquadrare la vicenda processuale in esame, deve evidenziarsi che, per effetto dell'irrevocabilità di tale pronuncia condannatoria, intervenuta quando la pena in precedenza inflitta era in corso di esecuzione ed era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della semilibertà, la Corte di assise di appello di Bologna, quale Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 10 luglio 2025, ha rideterminato la pena complessiva che il ricorrente avrebbe dovuto scontare nell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre anni. Il tema sottoposto al ,vaglio di questa Corte, dunque, non è quello della revoca della misura alternativa alla detenzione quale effetto di una valutazione negativa del percorso trattamentale seguito dal condannato, ma quello, diverso, della permanenza delle condizioni di applicabilità del regime della semilibertà, a fronte di un titolo sopravvenuto che comporta l'esecuzione di una pena incompatibile con la prosecuzione della misura. L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen., infatti, non costituisce una mera modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, ma una sanzione penale temporanea di natura aggiuntiva, destinata a dare concreta rilevanza ai delitti concorrenti, che, altrimenti, resterebbero privi di autonoma effettività sanzionatoria, con la conseguenza che, una volta divenuta irrevocabile la sentenza che ne impone l'applicazione, la relativa pena deve essere eseguita. Sul punto si ritiene opportuno richiamare il principio di diritto, risalente ma tuttora insuperato, affermato da Sez. 1, n. 2116 del 21/03/2000, Natoli, Rv. 215933 - 01, secondo cui: «L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. non è una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, ma ha funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile. Ne consegue che detta sanzione deve trovare immediata esecuzione non appena la sentenza di condanna diviene irrevocabile, al pari della pena dell'ergastolo con questa inflitta, anche se il ritardo nell'esecuzione potrebbe giovare al condannato, per la possibilità che l'isolamento non sia eseguito, se la reclusione concorrente con l'ergastolo si estingue». Da questo punto di vista, pertanto, non assume rilievo dirimente, in senso contrario, il riferimento difensivo al provvedimento di cumulo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] oltre un trentennio addietro e alla circostanza che, già allora, sarebbe stata indicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre anni. 5Ciò in quanto il riferimento al provvedimento di cumulo in questione muove da un presupposto che è stato definitivamente superato con la pronuncia da Sez. 1, n. 5458 del 30/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], n.m., non incide sul dato decisivo rappresentato dalla sopravvenienza, nel corso dell'esecuzione della misura alternativa, di un nuovo titolo irrevocabile e dalla conseguente rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione. Come argomentato nella citata pronuncia, infatti, non è dubitabile che il provvedimento di cumulo «non ha natura giurisdizionale [...] e che la pena dell'isolamento diurno può essere applicata dal solo giudice della cognizione o dell'esecuzione e non dal pubblico ministero che non ha potere di irrogare sanzioni [...]». 4. Il quadro normativo cui si deve fare riferimento, quindi, è costituito dall'art. 51-bis Ord. pen., che disciplina l'ipotesi in cui, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravvenga un titolo esecutivo relativo ad altra pena detentiva. Occorre, in proposito, evidenziare che la disposizione dell'art. 51-bis Ord. pen. attribuisce al magistrato di sorveglianza il compito di verificare, tenuto conto dell'esistenza di un eventuale cumulo delle pene, se permangano le condizioni di applicabilità della misura alternativa alla detenzione in corso di esecuzione e, laddove tali condizioni siano venute meno, impone di disporne la cessazione. La verifica richiesta dalla norma non riguarda, pertanto, solo il limite di pena astrattamente compatibile con la misura alternativa, ma anche le ulteriori condizioni che, in ragione del nuovo titolo, possono incidere sulla sua concreta applicabilità. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità, pur risalente, ha chiarito che, in caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà a carico di soggetto già ammesso a misura alternativa, la valutazione demandata al giudice di sorveglianza investe la permanenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano la misura, senza che sia precluso l'esame di profili ulteriori quando il nuovo titolo, da solo o in collegamento con quelli preesistenti, sia idoneo a incidere sulle condizioni stesse (tra le altre, Sez. 1, n. 1337 del 05/03/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210025 - 01; Sez. 1, n. 3516 del 02/10/1991, Stanzione, Rv. 188202 - 01). 5. Nel caso di specie, tale incidenza è immediata, atteso che il regime della semilibertà non è compatibile con la necessaria esecuzione dell'isolamento diurno non ancora espiato. 6La misura alternativa della semilibertà presuppone, infatti, la possibilità per il, condannato di trascorrere una parte della giornata fuori dall'istituto penitenziario per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale e tale regime non può essere coordinato con l'afflittività propria dell'isolamento diurno, che ha natura di pena e deve trovare autonoma esecuzione, come, da ultimo, affermato da Sez. 1, n. 37886 del 27/06/2024, Morelli, Rv. 287079 - 01, secondo cui: «L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale, sicché il giudice dell'esecuzione, nel determinarne la durata nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, deve tener conto dei criteri di cui all'art.. 133 cod. pen., fornendo in merito adeguata motivazione». Né potrebbe essere diversamente, atteso che come evidenziato in un risalente intervento chiarificatore di questa Corte riconducibile a Sez. 1, n. 34564 del 12/06/2007, Catti, Rv. 237853 - 01: «L'isolamento diurno ha natura di sanzione penale che si aggiunge all'ergastolo ed è limitata nel tempo, potendo avere una durata massima stabilita dalla legge; peraltro, ciò non comporta che, nel corso della propria vita, non si possa essere detenuti in regime di isolamento diurno per un tempo complessivamente eccedente tale durata massima (giacché in tal modo verrebbe assicurata, al raggiungimento del limite, una sorta di impunità per qualsiasi delitto successivamente commesso), ma soltanto che, quando successivamente all'inizio della detenzione il soggetto commette un nuovo reato, occorre procedere ad un nuovo cumulo fra il residuo di pena ancora da espiare per i precedenti reati, e la nuova pena inflitta, e solo su tale cumulo opereranno i criteri moderatori stabiliti dalla legge». È, quindi, proprio in questi termini che deve essere intesa la preclusione valorizzata dal Tribunale di sorveglianza di Perugia con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non rappresenta un automatismo sanzionatorio fondato su una valutazione negativa della persona o del percorso rieducativo svolto - che presenterebbe profili di criticità alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 -, ma una conseguenza necessaria della sopravvenienza di una pena che, per natura e contenuto, esclude in radice la prosecuzione della misura in atto. Tali considerazioni comportano la necessità di ribadire, in linea con quanto affermato da Sez. 1, n. 23553 del 21/03/2023, Carola, Rv. 284723 - 01, che si attaglia perfettamente al caso di specie, che «in tema di misure alternative, la semilibertà non è concedibile al detenuto che non abbia ancora espiato l'isolamento diurno di cui all'art. 72 cod. pen., in quanto la possibilità di tale fruizione non è prevista dalla legge e si porrebbe in contrasto con l'afflittività 7dell'isolamento, che ha natura di sanzione penale temporanea aggiuntiva alla pena dell'ergastolo». 6. Deve, per altro verso, evidenziarsi che non assume alcun rilievo il fatto che la pena dell'isolamento diurno verrebbe espiata da [OSCURATO:PERSONA] a notevole distanza di tempo dall'inizio dell'esecuzione dell'ergastolo. Tale rilievo difensivo, infatti, pur essendo dotato di elevata suggestione, non appare idoneo a confutare i principi che si sono richiamati nei paragrafi precedenti. Nella peculiare situazione in esame, invero, non è in discussione il principio di diritto, da ultimo, ribadito efficacemente da Sez. 1, n. 36894 del 14/06/2024, Letizia, Rv. 287651 - 01, secondo cui «in tema di esecuzione, nel caso di unificazione ex art. 72 cod. pen. di una o più pene dell'ergastolo e di una o più pene detentive temporanee nella pena dell'ergastolo con isolamento diurno, il "dies a quo" da cui far decorrere l'inizio dell'esecuzione è quello in cui, per la prima volta, il condannato è stato privato della libertà per uno dei titoli confluiti nel cumulo, indipendentemente dalla natura perpetua o temporanea della pena irrogata, purché riferibile ad un fatto di reato commesso prima dell'inizio della detenzione». Ciò in quanto, come in precedenza evidenziato, la condanna per cui è stata inflitta la pena dell'isolamento diurno a [OSCURATO:PERSONA], relativa al processo sulla "Strage di Bologna", è divenuta irrevocabile solo il 15 gennaio 2025, per cui l'espiazione della stessa non poteva iniziare in data antecedente a quella in cui il giudice dell'esecuzione l'ha determinata ed è stata quindi inserita nel provvedimento di cumulo. Ne consegue che la circostanza che il reato sia stato commesso prima dell'inizio dell'esecuzione ha quale unico effetto trattamentale quello di impedire che sia superato il limite di tre anni di cui all'art. 72 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 39393 del 24/11/2016, dep. 2017, Emmanuello, Rv. 270969 - 01; Sez. 1, n. 19470 del 23/04/2007, Pappalardo, Rv. 236772 - 01; Sez. 1, n. 4516 del 18/01/2005, Rannesi, Rv. 230749 - 01). 7. In una corretta prospettiva, inoltre, non appare decisivo neppure il richiamo al principio di progressione trattamentale, che verrebbe interrotto dopo che [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato del regime della semilibertà per diversi anni. Questo principio, infatti, opera con riferimento alla pena in corso esecuzione e alla valutazione del percorso svolto dal condannato nell'ambito della misura concessa e non può, invece, impedire l'esecuzione di una pena sopravvenuta e 8ormai definitivamente accertata, quando questa sia incompatibile con la permanenza della misura alternativa. Invero, ragionare in termini inversi significherebbe attribuire alla misura alternativa alla detenzione in corso di svolgimento un effetto impeditivo dell'esecuzione della nuova pena, con la conseguenza di neutralizzare, almeno per la durata dell'isolamento diurno, gli effetti del giudicato sopravvenuto e dell'accertamento di responsabilità del detenuto che ne costituisce il presupposto. Né, inoltre, può ritenersi che la soluzione accolta determini una frattura definitiva del percorso rieducativo avviato da [OSCURATO:PERSONA], in quanto, come opportunamente evidenziato dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, l'applicazione del regime dell'isolamento diurno non comporta, ex se, la soppressione del trattamento penitenziario, ma soltanto una sua attenuazione, poiché non esclude l'ammissione del condannato alle attività lavorative, oltre che a quelle di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici e alle funzioni religiose. La cessazione della semilibertà, dunque, non equivale alla negazione del percorso trattamentale già compiuto, né, in quanto tale, preclude al condannato, una volta espiato l'isolamento diurno, di richiedere nuovamente la concessione della misura alternativa, sempre che, naturalmente, ne ricorrano i presupposti applicativi. Sotto questo profilo, l'opzione di ermeneutica processuale recepita dal Tribunale di sorveglianza. di Perugia appare ineccepibile e non si pone in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali in materia di finalità rieducativa della pena, poiché non introduce una preclusione assoluta e irreversibile, ma si limita a prendere atto della necessità di dare esecuzione a una pena temporanea aggiuntiva che, per il tempo della sua espiazione, è incompatibile con il regime della semilibertà. Si tratta, quindi, di ribadire che la dichiarazione di cessazione della misura della semilibertà a causa della sopravvenuta condanna e della conseguente necessità di eseguire la pena dell'isolamento diurno, applicata in continuazione, non rende irriducibile la pena dell'ergastolo - la cui legittimità costituzionale e convenzionale è incontroversa, come, da ultimo, affermato da Corte EDU, Antonov c. Estonia, 28 aprile 2026, n. 48721/22, in tema di pene "aggregate" all'ergastolo -, né, come detto, vale a interrompere l'attività trattamentale intrapresa. Ciò, giova ribadirlo, sia durante l'esecuzione della pena in regime detentivo, come evidenziato nel provvedimento impugnato con il pertinente richiamo all'art. 72, comma terzo cod. pen. e all'art. 73, comma 4, d.P.R. 230 del 2000, sia in 9virtù del diritto comunque riconosciuto al condannato di richiedere nuovamente, non appena espiata la pena applicata in continuazione, la concessione della misura della semilibertà, non essendo in tale ipotesi applicabile la preclusione di cui all'art. 58-quater Ord. pen. 8. Il richiamo alla pronuncia del Giudice dell'esecuzione palermitano allegata dalla difesa, infine, risulta inconferente. In quel caso, infatti, la decisione adottata si fondava sulla ritenuta prescrizione della pena relativa al reato che aveva determinato l'applicazione dell'isolamento diurno a titolo di continuazione e ciò non ricorre nel caso in esame, in cui il titolo sopravvenuto riguarda il reato di strage, che è imprescrittibile. 9. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di evidenziare che la sopravvenienza della condanna che impone l'esecuzione dell'isolamento diurno determina una causa oggettiva di incompatibilità con la prosecuzione della semilibertà. Tale incompatibilità discende, da un lato, dalla natura dell'isolamento diurno quale sanzione penale temporanea aggiuntiva e, dall'altro, dalla necessità della sua effettiva esecuzione, non conciliabile con il regime proprio della misura alternativa. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, quindi, nel valorizzare tali profili, si è conformato ai principi richiamati e ha offerto un'applicazione dell'art. 51-bis Ord. pen. coerente con i parametri costituzionali e convenzionali e armonica con le emergenze processuali. 10. Il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] comporta la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24542/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris