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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 25787/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 7.12.2023 il Tribunale di Bologna ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo a) (art. 589 bis comma 1 e 6 ultimo comma e 589 ter cod.pen. per il quale era stato arrestato in flagranza procedendosi in stato di libertà anche per l'imputazione di cui al capo b) (art. 186 comma 7 C.d.S.).

2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 275 cod.proc.pen.

Si assume che nella specie la motivazione adottata dal Tribunale del riesame a sostegno dell'applicazione della custodia cautelare in carcere non é sufficiente, fondandosi esclusivamente sull'abitualità del ricorrente ad abusare di sostanze alcoliche e sull'inidoneità del tutto astratta degli arresti domiciliari a contenerlo data la facilità con cui la misura richiesta potrebbe essere elusa.

Non può in particolare negarsi l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 3.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte.

4. Con atto in data 22.3.2024 la difesa dell'indagato ha dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Va preliminarmente rilevato che non può essere ritenuta efficace la rinuncia al ricorso presentata dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Bertani, in qualità di difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], atteso che l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto tuttavia di procura speciale, non può esplicare il suo effetto posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (vedi tra le ultime Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Rv. 285663).

Va altresì rilevato che l'odierno ricorrente, a seguito dell'ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta sottoposto non più alla misura della custodia cautelare in carcere bensì alla misura degli arresti domicìliari con il presidio del braccialetto elettronico.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in difetto di una sostanziale soccombenza del ricorrente, al quale nessun addebito possa muoversi per il successivo venir meno dell'interesse, alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione non deve seguire alcuna condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7.12.2023 il Tribunale di Bologna ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo a) (art. 589 bis comma 1 e 6 ultimo comma e 589 ter cod.pen. per il quale era stato arrestato in flagranza procedendosi in stato di libertà anche per l'imputazione di cui al capo b) (art. 186 comma 7 C.d.S.). 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 275 cod.proc.pen. Si assume che nella specie la motivazione adottata dal Tribunale del riesame a sostegno dell'applicazione della custodia cautelare in carcere non é sufficiente, fondandosi esclusivamente sull'abitualità del ricorrente ad abusare di sostanze alcoliche e sull'inidoneità del tutto astratta degli arresti domiciliari a contenerlo data la facilità con cui la misura richiesta potrebbe essere elusa. Non può in particolare negarsi l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte. 4. Con atto in data 22.3.2024 la difesa dell'indagato ha dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Va preliminarmente rilevato che non può essere ritenuta efficace la rinuncia al ricorso presentata dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Bertani, in qualità di difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], atteso che l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto tuttavia di procura speciale, non può esplicare il suo effetto posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (vedi tra le ultime Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Rv. 285663). Va altresì rilevato che l'odierno ricorrente, a seguito dell'ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta sottoposto non più alla misura della custodia cautelare in carcere bensì alla misura degli arresti domicìliari con il presidio del braccialetto elettronico. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente. Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in difetto di una sostanziale soccombenza del ricorrente, al quale nessun addebito possa muoversi per il successivo venir meno dell'interesse, alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione non deve seguire alcuna condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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