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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00227/2026

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4509del 2015, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Roma il 13/07/2015, e pubblicata il 6/08/2015; udita: la relazione svoltain c.c. dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. All’odierna ricorrente veniva notificato avviso di accertamento TK3018103876/12, con cui le era imputato un maggior reddito ai fini dell’IRPEF e delle imposte addizionali,con correlativi interessi e sanzioni, in Oggetto: Rottamazione-quater - Estinzione del giudizio. -2 - relazione all’anno 200 7 .

L ’ accertamento scaturiva dagli acquisti realizzati nel 2011 e da altri elementi indicativi della maggior capacità contributiva.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso presentato dalla contribuente, ritenendo che quest ’ ultima non avesse fornito alcun elemento utile a inficiare l’accertamento sintetico compiuto dall’Ufficio.

3. Contro tale pronuncia,proponeva appello la soccombente chiedendo che la sentenza di prime cure venisse annullata per difetto di motivazione e per infondatezza dell’avviso di accertamento.

La C ommissione tributaria regionaledi Roma ha rigettato l’appello.

4. Contro tale sentenza propone oggi ricorso per cassazione la parte privata, affidandosi a cinque motivi.

L’Agenzia fiscale si è costituita in giudizio tardivamente.

5. In data 28/06/2023, il difensore della ricorrente depositava istanza di sospensione del giudizio per avere aderito alla procedura di definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022(dichiarazione di adesione del 27 / 06 / 2023 prot. n.

W-20230627O7976796).

In data 27/10/2025, il predetto ha quindi depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando all’atto l’accettazione del piano di ammortamento da parte dell’Agenzia delle entrate Riscossione, con ultima rata in scadenza il 30/11/2027, nonché prova dei pagamenti medio temporeeffettuati.

Istanza di estinzione perveniva anche in limine all’udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le doglianze azionate in ricorso sono le seguenti: -violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010 (conv. l. n. 112 del 2010), attesa l’asserita omessa convocazione dell’interessata; - violazione di legge per la carente motivazione dell’avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, già dedotta in prime cure e – ad avviso della ricorrente – non debitamente affrontata dai secondi Giudici; -3 - - violazione di legge, perché la CTR non avrebbe tenuto conto di elementi probatori oggettivi inconfutabili; -violazione di legge, per falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la Commissione convalidato l’irrogazione delle sanzioni nonostante l’assenza di dolo o colpa; - omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, cioè dei documenti attestanti i rapporti di parentela con i soggetti ordinanti i bonifici ricevuti dalla Cina.

2. L’istanza di cessazione della materia del contendere non può essere accolta, ma va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Invero, come questa Corte ha precisato con ordinanza n. 24428 del 11/09/2024 (Rv. 672232-01), in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231 - 252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex legeesclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.

Dalla lettura della citata pronuncia, sicuramente pertinente al caso di specie, si evince, in definitiva, che se l’avvenuto pagamento soltanto di parte del complessivo ammontare risultante dal piano di rateizzazione non consente di definire cessata la controversia nella sua integralità, tuttavia ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio non è neppure necessario attendere la totale corresponsione dello stesso, atteso che l’impegno del contribuente a rinunciare al giudizio può e dev’essere già senz’altro valorizzato come rinuncia agli atti. -4 - [OSCURATO:PERSONA] intende dar seguito a tale orientamento, che viene dunque richiamato anche agli effetti dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Tale soluzione appare tanto più giustificata, in quanto l’art. 1, comma 201, della l. n. 197 del 2022 appronta un apposito rimedio per ovviare alla dichiarazione di estinzione – la quale si conferma così provvedimento adottato “allo stato degli atti” – qua lora sopravvenga il diniego dell’Amministrazione finanziaria.

Come ha infatti chiarito Cass. Sez. 5, 27/05/2025, n. 14071, Rv. 675395-02, è possibilerimuovere gli effetti della dichiarazione di estinzione del processo fondata sulla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022, attraverso l’accoglimento del ricorso per revocazione proposto ai sensi del comma 201 della medesima disposizione, cioèintrodotto dalla domanda dell'Amministrazione di revocazione del provvedimento estintivo in ragione del sopravvenuto diniego.

Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate(art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022).

P.Q.M Dichiara estinto il giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4509del 2015, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Roma il 13/07/2015, e pubblicata il 6/08/2015; udita: la relazione svoltain c.c. dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. All’odierna ricorrente veniva notificato avviso di accertamento TK3018103876/12, con cui le era imputato un maggior reddito ai fini dell’IRPEF e delle imposte addizionali,con correlativi interessi e sanzioni, in Oggetto: Rottamazione-quater - Estinzione del giudizio. -2 - relazione all’anno 200 7 . L ’ accertamento scaturiva dagli acquisti realizzati nel 2011 e da altri elementi indicativi della maggior capacità contributiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso presentato dalla contribuente, ritenendo che quest ’ ultima non avesse fornito alcun elemento utile a inficiare l’accertamento sintetico compiuto dall’Ufficio. 3. Contro tale pronuncia,proponeva appello la soccombente chiedendo che la sentenza di prime cure venisse annullata per difetto di motivazione e per infondatezza dell’avviso di accertamento. La C ommissione tributaria regionaledi Roma ha rigettato l’appello. 4. Contro tale sentenza propone oggi ricorso per cassazione la parte privata, affidandosi a cinque motivi. L’Agenzia fiscale si è costituita in giudizio tardivamente. 5. In data 28/06/2023, il difensore della ricorrente depositava istanza di sospensione del giudizio per avere aderito alla procedura di definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022(dichiarazione di adesione del 27 / 06 / 2023 prot. n. W-20230627O7976796). In data 27/10/2025, il predetto ha quindi depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando all’atto l’accettazione del piano di ammortamento da parte dell’Agenzia delle entrate Riscossione, con ultima rata in scadenza il 30/11/2027, nonché prova dei pagamenti medio temporeeffettuati. Istanza di estinzione perveniva anche in limine all’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze azionate in ricorso sono le seguenti: -violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010 (conv. l. n. 112 del 2010), attesa l’asserita omessa convocazione dell’interessata; - violazione di legge per la carente motivazione dell’avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, già dedotta in prime cure e – ad avviso della ricorrente – non debitamente affrontata dai secondi Giudici; -3 - - violazione di legge, perché la CTR non avrebbe tenuto conto di elementi probatori oggettivi inconfutabili; -violazione di legge, per falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la Commissione convalidato l’irrogazione delle sanzioni nonostante l’assenza di dolo o colpa; - omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, cioè dei documenti attestanti i rapporti di parentela con i soggetti ordinanti i bonifici ricevuti dalla Cina. 2. L’istanza di cessazione della materia del contendere non può essere accolta, ma va dichiarata l’estinzione del giudizio. Invero, come questa Corte ha precisato con ordinanza n. 24428 del 11/09/2024 (Rv. 672232-01), in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231 - 252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex legeesclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta. Dalla lettura della citata pronuncia, sicuramente pertinente al caso di specie, si evince, in definitiva, che se l’avvenuto pagamento soltanto di parte del complessivo ammontare risultante dal piano di rateizzazione non consente di definire cessata la controversia nella sua integralità, tuttavia ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio non è neppure necessario attendere la totale corresponsione dello stesso, atteso che l’impegno del contribuente a rinunciare al giudizio può e dev’essere già senz’altro valorizzato come rinuncia agli atti. -4 - [OSCURATO:PERSONA] intende dar seguito a tale orientamento, che viene dunque richiamato anche agli effetti dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Tale soluzione appare tanto più giustificata, in quanto l’art. 1, comma 201, della l. n. 197 del 2022 appronta un apposito rimedio per ovviare alla dichiarazione di estinzione – la quale si conferma così provvedimento adottato “allo stato degli atti” – qua lora sopravvenga il diniego dell’Amministrazione finanziaria. Come ha infatti chiarito Cass. Sez. 5, 27/05/2025, n. 14071, Rv. 675395-02, è possibilerimuovere gli effetti della dichiarazione di estinzione del processo fondata sulla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022, attraverso l’accoglimento del ricorso per revocazione proposto ai sensi del comma 201 della medesima disposizione, cioèintrodotto dalla domanda dell'Amministrazione di revocazione del provvedimento estintivo in ragione del sopravvenuto diniego. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate(art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022). P.Q.M Dichiara estinto il giudiz
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