CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 18166/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19832/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, quale incorporante (e già in nome e per conto)di [OSCURATO:PERSONA] , e per, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 691, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 19832 /201 6 depositata il20/06/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. – i l [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi avverso il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ne ha accolto parzialmente l’opposizioneallo stato passivo con riguardo ai crediti insinuati in forza di contratti di leasing e di factoring; 2.–il Fallimento intimato ha resistito con controricorso; 3.– con atto del 12.2.2024 i l Fallimento ha rinunciato agli atti del giudizio essendo intervenuto un accordo transattivo con la controricorrente, che ha accettato la rinuncia; Considerato che 4. – sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, come richiesto dalle parti(fermo restando che l’accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante,ai sensi dell'art. 391, comma 4 , c .p.c. : cfr. Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; 5.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , che pone a carico del ricorrente soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di una misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensusanzionatoria (Cass. 23175 /20 15 , 19071 /2018) . P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Così dec