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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 30178/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11549/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe chiedendo la "riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, quinto comma, Dpr. 309/1990" e la "concessione delle circostanze attenuanti generiche" (così testualmente in ricorso).

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono inammissibili in quanto con gli stessi non si opera alcuna censura di legittimità.

L'atto di impugnazione non si confronta in alcun modo con la sentenza impu- gnata ed opera mere censure di merito alla sentenza di primo grado.

Si tratta di un ricorso che non è in alcun modo sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso, non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con con- nessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono per nulla scanditi da necessaria critica analisi delle argomenta- zioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enuncia- zione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare si sono soffer- mati sui motivi che li hanno indotti a ritenere non configurabile nel caso in esame l'ipotesi meno grave di cui al quinto comma dell'art. 73 Dpr. 309/90 (pag. 3) e a negare all'odierno ricorrente, gravato da specifici precedenti penali, le circostanze attenuanti generiche (pag. 4).

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al N. 11549/2022 R.G. pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 6 luglio 2022 Il C nsig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11549/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe chiedendo la "riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, quinto comma, Dpr. 309/1990" e la "concessione delle circostanze attenuanti generiche" (così testualmente in ricorso). Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono inammissibili in quanto con gli stessi non si opera alcuna censura di legittimità. L'atto di impugnazione non si confronta in alcun modo con la sentenza impu- gnata ed opera mere censure di merito alla sentenza di primo grado. Si tratta di un ricorso che non è in alcun modo sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso, non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con con- nessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono per nulla scanditi da necessaria critica analisi delle argomenta- zioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enuncia- zione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare si sono soffer- mati sui motivi che li hanno indotti a ritenere non configurabile nel caso in esame l'ipotesi meno grave di cui al quinto comma dell'art. 73 Dpr. 309/90 (pag. 3) e a negare all'odierno ricorrente, gravato da specifici precedenti penali, le circostanze attenuanti generiche (pag. 4). Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al N. 11549/2022 R.G. pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 luglio 2022 Il C nsig