CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 novembre 1984
Cassazione n. 06745/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento di sorveglianza azionato da [OSCURATO:PERSONA] CARMINEnato a Napoli il 5/11/1984 avverso l'ordinanza del 18/06/2024 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliereB. Calaselice; letta la requisitoria del Sostituto P rocuratore G enerale , F. Lignola, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il reclamo , proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato di cui all’art. 41- bis Ord. pen., avverso il rigetto del reclamo pronunciato dal Magistrato di sorveglianza in sede, in data 12 aprile 2024, in ordine al provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria, con il quale era stata negata l’autorizzazione al detenuto allo scambio, con il proprio gruppo di socialità, d i compact disk musicali in proprio possesso.2. Avverso il provvedimento indicato, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale, il Ministero della Giustizia, denunciando erronea applicazione degli artt. 35 - bis , comma 3, 69, comma 6, lett. b) Ord. pen., in relazione agli artt. 4 e 5 L.A.C. L’ordinanza impugnata, in definitiva , attribuisce ai detenuti in regime differenziato, appartenenti allo stesso gruppo di socialità di P agano , unico destinatario del provvedimento autorizzativo, pur non avendo ottenuto specifica autorizzazione ad acquistare o detenere compact disk , di poter scambiare tali beni, come avviene per i generi od oggetti di modico valore , per i quali lo scambio è normalmente consentito. Si tratta d i limit azione al divieto di acquisto e possesso di lettore e d i supporti musicaliche, peraltro, non incid e sul diritto del detenuto ad ascoltare musica ma soltanto sulle modalità di esercizio del diritto medesimo, rimesse all’Amministrazione penitenziaria. Si richiamanole norme, anche regolamentari, che disciplinano il diritto del detenuto allo scambio di oggetti (artt. 41-bis Ord. pen., comma 2 - quater , art. 14 e 40 d.P.R. n. 230 del 2000, Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017) e si richiama, altresì,la pronuncia della Corte Cost ituzionale n. 97 del 2020 che , nel riconoscere all'Amministrazione il potere di regolamentare lo scambio di oggetti di modico valore tra appartenenti allo stesso nucleo di socialità, ha affermato che, anche dopo il pronunciato accoglimento della questione di illegittimità costituzionale, resterà consentito all' A mministrazione di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti, appartenenti allo stesso gruppo, nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni. Si richiama, inoltre,la decisione di questa Corte di legittim ità, Sez. 1, n. 23436 del 2024,nonché l'ordine di servizio n. 121bis del 2021 della D irezione della Casa circondariale di L’Aquila che prevede che non siano consentiti scambi di oggetti e generi, acquistati tramite modello 393, tra i quali , per l’amministrazione ricorrente, rientrano senz’altro i compact disk m usicali , il cui possesso discende da una ordinanza ad personam, così come ritenuto dal Magistrato di sorveglianza. Sisottolinea, ancora, che le ordinanze , emesse ex art . 35 - bis O rd . pe n. , non hanno portata generale,di qui il vizio evidenziato del provvedimento impugnato che, implicitamente , finisce per estende re i propri effetti a tutti i soggetti appartenenti al medesimo gruppo di socialitàdel detenuto autorizzato. Il T ribunale di sorveglian za è tenuto a verificare se la disposizione amministrativa, dettata dal Di rettore della C asa circondariale , o quella regolamentare prevista dall'Amministrazione centrale,sia rispettosa dei diritti del detenuto, in conformità alle previsioni dell'ordinamen to penitenziario e delle norme sovranazionali. Nella specie, invece, l'ordinanza adottata, per l’Amministrazione ricorrente, finisce per operare un accertamento attribuendo a questo un ’ efficacia erga omnes essendo , invece , r ilevante soltanto nei confronti del so ggetto da cui proviene la doglianza. Si richiama,come in termini il precedente di legittimità, Sez. 1, n . 72 del 29 novembre 2019, dep. 2020, nonché quali precedenti di merito, le ordinanze del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila n. 1331 del 2020 , n. 3270 del 2023 e il numero 1538 del 2022. Si conclude ritenendo che il T ribunale di sorveglianza ha così illegittimamente attribuito, sia pure implicitamente , efficacia erga omnes alla propria ordinanza,potere che l'ordinamento penitenziario non attribuisce a tale tipo di provvedimenti, consentendo al detenuto lo scambio di compact disk musicali,con componenti dello stesso gruppo di socialità, anche se questi ultimi non sono destinatari di provvedimenti del pari autorizzativi,sia all'acquisto che alla detenzione dei supporti, equiparando, indebitamente, tali beni a quelli di modico valore. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale, F. Lignola, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibileper le ragioni di seguito illustrate. 1.1. Va premesso che questa Corte si è espressa sulla legittimità dei provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che stabiliscono l'obbligo di presentare domanda per lo scambio di beni tra i detenuti nei gruppi di socialità, ritenendo che si tratti di provvedimenti che non negano il diritto del detenuto , ma si limitano a regolarne l'esercizio (Sez. 1, n. 10009 del 16 novembre 2022, dep. 2023, Min. giust. c. Gallo, non massimata; Sez. 1, n. 38402 del 6 maggio 2022, Cesarano, non massimata; Sez. 1, n. 30243 del 6 maggio 2022, Cava, non massimata). In particolare, la pronuncia Sez. 1, n. 38402 del 6 maggio 2022, ha ritenuto che le regole fissate dalla Casa circondariale su l punto non tra valicano i limiti posti dalla Corte costituzionale all'applicabilità del regime di cui all'art. 41 -bis , comma 2, Ord. pen., individuati, in primo luogo, nella congruità della misura rispetto allo scopo, ovvero nella corrispondenza funzionale tra la sospensione di regole e istituti previsti dall'ordinamento penitenziario per i detenuti in regime differenziato e le esigenze di ordine e sicurezza; e, in secondo luogo, nella funzione rieducativa della pena e nel divieto di pene contrarie al senso di umanità, ai sensi dell'art. 27 Cost. Si tratta di precedenti di legittimità che, però,sono intervenuti in relazione a provvedimenti dell’Amministrazione che avevano posto oneri preliminari risp etto allo scambiodi oggetti, fattispecie diverse rispetto a quella in esame ove oggetto del provvedimento — prima reiettivo d el reclamo del detenuto da parte del Magistrato di sorveglianza e,poi, favorevole al [OSCURATO:PERSONA] con la decisione adottata dall’organo collegiale di sorveglianza — è il riconoscimento del diritto allo scambio di particolari beni (compact disk) tra detenuti app a rtenenti allo stesso gruppo di socialità, denegato con il provvedimento dell’Amministrazione cui Paganosi era rivolto. Il provvedimento autorizzatorio, nella specie, attiene allo scambio di supporti che, in sostanza, il Tribunale di sorveglianza ha equiparato allo scambio di altri beni,di modico valore, tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, conseguentemente configurando un diritto del detenuto in re g ime differenziatoa tale scambio, tale da superare il divieto assoluto tra appartenenti adiverso gruppo di socialit à , pacificamente vigente per i deten ut i in regime di cui all’art. 41-bisOrd. pen. N el caso al vaglio, è in discussione , dunque, per il detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., il diritto ad ottenere l’autorizzazione allo scambio di supporti tra soggetti app artenenti allo stesso gruppo di socialità. 1.2. Ciò posto, varilevato che la nota sentenza n. 97 del 2020 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2- quater, lett. f),Ord. pen., nella parte in cui prevede l’adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità». [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha giudicato in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. la previsione ex lege del divieto assoluto di comunicare o scambiare oggetti, tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, comunque rimettendo all’Amministrazione penitenziariail potere di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni. Tanto,secondo la Corte Costituz ionale, con riferimento a certi oggetti che, più di altri, si prestano ad essere veicolo di comunicazioni difficilmente decifrabili, come già previsto per il divieto –disciplinato dalla C ircolare del DAP del 2 ottobre 2017 in via autonoma rispetto a quello, generale, qui censurato – di scambiare libri o copie parziali tra detenuti.1.3. Osserva il Collegio che il mutamento del quadro normativo, indotto ex tuncdalla pronuncia costituzionale citata , conduce inevitabilmente a rilevare la genericità del motivodi ricorso proposto dal ricorrente . Invero, ferma la facoltà dell'Amministrazione, riconosciuta dalla medesima pronunciadel Giudice delle legg i, di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo, nonché di stabilire, con provvedimento motivato, non sottratto a sindacato giurisdizionale, condizioni e limiti, con riferimento a eventuali oggetti che, più di altri, si prestino ad essere veicolo di comunicazioni difficilmente decifrabili, risulta del tutto carente, nel caso di specie, l’indicazione delle ragioni per le quali proprio i beni in questione, nonostante siano acquistati presso l ’i mpresa di mantenimento con tutte le cautele del caso, dunq ue trattandosi di compact dis k d ebitamente e puntualmente controllati, rappresentino,in sé, veicolo di comunicazioni cript iche . Per giungere aravvisare un’analogia tra lo scambio di compact disk e quello di beni, quali libri e copie parziali , per i quali lo scambio in sé possa avere contenuto difficilmente decifrabileo, comunque, pericoloso q uanto a lle ragioni di sicurezza sottese al regime detentivo in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], andava precisata la ragione per la quale lo scambio di compact dis k , beni senz ’ altro di modico valoree che giungono al detenuto in regime differenzia to attraverso un preliminare controllo, rappresenti, in sé , veicolo di comunicazioni cript iche , peraltro con specifico riferimento alla consegna a soggetti detenuti già stati ammessi alla socialità con il [OSCURATO:PERSONA]. Ciò, invero, non risulta puntualmente specificato dall ’ Amministrazione penitenziaria che, nella specie, invece, muove al provvedimento impugnato , sotto tale profilo,deduzioni generiche. Ilricorso, invero, opera riferimento a un ordine di serviz io ( n. 121/bis 2021 ) che esclude lo scambio di oggetti acquistabili tramite mod. 393, tra i quali il ricorrente annovera, in via generale, i compa ct dis k , senza nulla specificare in ordine alle ragioni per le quali oggetti, come que lli in questione, per i quali [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere autorizzato allo scambio- acquistati per il tramite dell’impresa di mantenimento e, dunque,a monte già debitamente controllati – diversamente da altri, si prestino a essere veicolo di comunicazioni difficilmente decifrabilicon detenuti ammessi al medesimo grup po di socialità . A ciò si aggiunga che appare del tutto generica l’indicazione dell’implicito riconoscimento, attraverso il provvedimento autorizzativo p er il solo [OSCURATO:PERSONA] , d i un’efficacia er ga omne s a dett a autorizzazione, considerando che , evidentemente, lo scambio con detenuti a loro volta non autorizzati a detenere lettore di compact disk , potrebbe , senz ’ altro , essere regolamentato dall’Amministrazione penitenziaria, alla quale, comunque,è rimesso il potere di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni. 2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non consegue alla pronuncia la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processualie a una somma in favo re della Cassa delle ammende,in quanto il ricorrente non può essere assimilato ad una parte privata, rispetto al disposto di cui all'art. 616 cod. proc. pen. Lo impedisce la natura pubblica della funzione svolta nel peculiare procedimento per reclamo giurisdizionale, ex art. 35-bisOrd. pen. (Sez. U, n. 3775 de l 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso,il 20 nov