CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05497/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 03 / 03/2026 C . C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 3681 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3681del ruolo generale dell’anno 2023, proposto TESO Pietro (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 80C17 H823I) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : LRNNGL 67B06 Z133W ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesca(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 84D44 H823D) rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M41 E008B) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2616/2022, pubblicatain data 7 dicembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la restituzione di una somma di danaro che gli aveva corrisposto per l’acquisto di mobili destinati all’arredo della loro futura casa coniugale, poi trattenuti, dopo la rottura del fidanzamento, dal convenuto, che aveva, pertanto, Ric. n. 3681/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 espressamente promesso all’attrice la restituzione della somma in questione. La domanda è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Venezia, che ha condannato il convenuto a pagare all’attrice l’importo di € 9.500,00, oltre accessori. La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato il convenuto a pagare all’attrice l’importo ulteriore di € 12.630,00, per una somma complessiva di € 22.130.00, oltre accessori. Ricorre il Teso, sulla base di cinquemotivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all ’ art. 1988 cc – la C orte di Appello di Venezia ha erroneamente ritenute provate per testi delle dazioni di denaro, dalla [OSCURATO:PERSONA] al Teso, valorizzando delle circostanze che, in realtà, riguardavano delle –asserite – ricognizioni di debito». Il ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe «travisato le dichiarazioni dei testi, ritenendo erroneamente che le stesse di- mostrassero delle dazioni di denaro dalla [OSCURATO:PERSONA] al Teso»; al contrario, sostiene che«le circostanze emerse in sede di istrut- toria orale, in realtà, confermano tutt’al più delle asserite pro- messe di pagamento/ricognizione di debito dal Teso alla Man- zato». Deduce, altresì, che la stessa corte avrebbe erroneamente rite- nuto non conferenti, ai fini della decisione, «i rilievi che l’appel- lato crede di poter muovere al documento prodotto con il n. 6 dalla [OSCURATO:PERSONA]», essendo «stato comunque possibile accertare i termini della questione e l’ammontare delle somme versate an- che a prescindere da tale scrittura». Ric. n. 3681/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. 1.1 In primo luogo, la censura ha ad oggetto la valutazione delle prove da parte della corte d’appello ed è, come tale, di per sé inammissibile. In particolare, le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, n. 16598 del 05/08/2016; Sez. 3, n. 11892 del 10/06/2016; Sez. U, n. 1785 del 24/01/2018;Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020 : « in tema di ri- corso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa –secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di at- tribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legisla- tore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, come, ad esempio, valore di prova legale, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male eserci- tato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sin- dacato di legittimità sui vizi di motivazione»). Deve, d’altronde,certamente escludersi la sussistenza di una ipotesi di cd. travisamento delle prove da parte del tribunale, tale da costituire violazione dell’art. 115 c.p.c.: non è, infatti, dedotta dal ricorrente una svista concernente il fatto probatorio in sé, contestandosi, al più, il processo di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, peraltro al di fuori dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, Ric. n. 3681/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 n. 4 e 5, c.p.c. (cfr., in proposito, Cass., Sez. U, n. 5792 del 5/03/2024). 1.2Inoltre, in realtà, il contenuto dei capitoli di prova, trascritto integralmente nel ricorso e che risulta confermato dai testi, per quanto emerge dagli atti, dimostra esattamente il contrario di quanto sostiene il ricorrente. Tali capitoli di prova, a giudizio di questa Corte, infatti, hanno ad oggetto inequivocabilmente sia la circostanza che lo stesso convenuto aveva espressamente riconosciuto di avere ricevuto determinate somme di danaro dall’attrice, circostanza che può ben essere valutata come prova della relativa dazione, sia il fatto che ne aveva promesso la restituzione. 1.3La questione relativa al documento prodotto dall’attrice ed oggetto di rilievi da parte del convenuto (rilievi di cui neanche è adeguatamente chiarito il concreto oggetto ed il senso, in ve- rità), è stata, poi, correttamente ritenuta del tutto irrilevante, ai fini della decisione, dalla corte d’appello, in quanto la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall’attrice era stata fornita anche a prescindere dal contenuto di quel documento. Di conseguenza, è altrettanto irrilevante il fatto che dello stesso documento si facesse menzione nei capitoli di prova per testi, avendo i testi reso dichiarazioni di per sé decisive ai fini della decisione, a prescindere dal contenuto del documento. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell ’ art. 1988 cc e 2697 cc: il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva adempiuto al proprio onere probatorio, dimostrando che i beni oggetto di contenzioso erano stati acquistati con denaro proprio». Il ricorrente sostiene che «producendo in primo grado le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti, ha dimostrato di aver provveduto da solo al pagamento del prezzo degli acquisti». Il motivo è inammissibile. 2.1Anche in questo caso, la sostanza delle censure formulate con il motivo di ricorso in esame è una contestazione della Ric. n. 3681/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 valutazione delle prove e la richiesta di una nuova e diversa valutazione delle stesse, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. Anche in questo caso, le censure di violazione dell’art. 2697 c.c. non risultano effettuate con la necessaria specificità, in confor- mità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di que- sta Corte (cfr., ex multis: Cass., Sez. U, n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione;Sez. 3, n. 13395 del 29/05/2018; Sez. 6 -3, n. 26769 del 23/10/2018; Sez. 6 - 3, n. 18092 del 31/08/2020;Sez. 5, n. 26739 del 15/10/2024). 2.2La corte d’appello ha accertato, in fatto, che benché gli or- dinativi e i pagamenti degli arredi oggetto di controversia fos- sero stati effettuati personalmente dal convenuto, ciò era av- venuto con danaro che gli aveva fornito l’attrice. Si tratta di un accertamento di fatto fondato sulla prudente va- lutazione delle prove da parte dei giudici di merito, sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insa- nabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede, oltre che pienamente condivi- sibile, anche nel merito. 2.3 Il ricorrente, d’altra parte, insiste nell’affermare di aver provato il pagamento, da parte sua, degli arredi in questione, indicando i documenti che dimostrerebbero che egli aveva per- sonalmente saldato fatture e conti, utilizzando denaro “pro- prio”, in quanto proveniente da conti correnti personali. Ma, in tal modo, mostra di non avere neanche adeguatamente colto l’effettiva ratio decidendi posta a base della statuizione impugnata: la corte d’appello, infatti, non ha messo in dubbio che egli avesse effettuato personalmente i pagamenti e che lo avesse fatto mediante l’utilizzazione di denaro nella sua dispo- nibilità. Ha accertato, per contro, che l’attrice gli aveva fornito la provvista e che egli, dopo la rottura del fidanzamento, si era impegnato a rimborsarla integralmente. Ric. n. 3681/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 3.Con il terzo motivo si denunzia « violazione degli artt. 2726 e 2721 cc- nella denegatissima ipotesi in cui venga ritenuta sussistente la prova delle dazioni di denaro dalla [OSCURATO:PERSONA] al Teso, si fa presente che la corte di appello ha omesso di verifi- care le ragioni per cui la resistente non aveva predisposto ade- guata documentazione scritta di tali pagamenti». Secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe violato i criteri «fissati dalla Suprema Corte, richiedenti l’accertamento dei mo- tivi inerenti alla mancanza di adeguata prova scritta dei paga- menti in denaro», con riguardo alla prova della corresponsione, da parte dell’attrice, in suo favore, delle somme di danaro og- getto della controversia. Il motivo è inammissibile. 3.1In primo luogo, la censura svolta con detto motivo di ricorso ha ad oggetto esclusivamente la prova dei “pagamenti” effet- tuati dall’attrice e, più precisamente, la prova del versamento in favore del convenuto delle somme necessarie per l’acquisto degli arredi destinati alla futura casa coniugale. Ma la decisione della corte d’appello è sufficientemente e auto- nomamente sostenuta anche solo dall’accertamento (non og- getto di specifica censura, nell’ambito del motivo di ricorso in esame) della sussistenza di una promessa di pagamento da parte del convenuto, in relazione alla restituzione di dette somme. La censura, per come è formulata, non è, quindi, conferente, in quanto, se anche fosse fondata, essa non sarebbe idonea a de- terminare un diverso esito della controversia. 3.2 In ogni caso, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee a indurre a rime- ditare, «in tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall’art. 2721 c.c., non attengono all’ordine pubblico, ma sono dettati nell’esclusivo interesse delle parti private, con la conse- guenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la Ric. n. 3681/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l’inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa suc- cessiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa es- sere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità» (Cass., Sez. 3, n. 18971 del 13/06/2022; Sez. 1, n. 3956 del 19/02/2018; Sez. 3, n. 3959 del 13/03/2012). Nella specie, il ricorrente non allega e, tanto meno, documenta, mediante il puntuale richiamo del contenuto dei suoi atti difen- sivi, se, in quali atti ed in quali esatti termini aveva eccepito l’inammissibilità,in sede di assunzione o nella prima difesa suc- cessiva, della prova per testi, ammessa ed assunta nel corso del giudizio di secondo grado, in relazione ai “pagamenti” in questione, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 4.Con il quarto motivo si denunzia « violazione di legge – vio- lazionedegli artt. 100 cpc, 1988 e 2041 cc : la sig.ra M anzato Francesca ha agito giudizialmente nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] con un’azione contrattuale, quand’invece doveva pro- porre una domanda ex art. 2041 cc». Secondo il ricorrente, «controparte, in realtà, non ha dedotto come rapporto sottostante un arricchimento senza causa, bensì che [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato la volontà di trattenere gli acquisti, obbligandosi a pagare il prezzo»; egli sostiene, peral- tro, che « la rottura del vincolo sentimentale, e la successiva resa dei conti, non va azionata con una domanda contrattuale, bensì ex art. 2041 cc». Il motivo è infondato. La corte d’appello ha adeguatamente chiarito che l’attrice aveva fatto valere il diritto alla restituzione di una somma di danaro corrisposta al convenuto al fine dell’acquisto di arredi da desti- nare alla loro futura casa coniugale, sulla base di una promessa di pagamento dello stesso convenuto, avvenuta dopo la rottura del fidanzamento, avendo egli trattenuto tali arredi. Ric. n. 3681/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 La domanda proposta, pertanto, era fondata, in primo luogo, su tale promessa di pagamento, che, come è noto, esonera il promissario dalla prova del rapporto sottostante, dovendo il promittente, eventualmente, dimostrare l’inesistenza o l’ineffi- cacia di detto rapporto. Orbene, tanto chiarito, in primo luogo, nulla esclude che una promessa di pagamento possa avere ad oggetto una obbliga- zione derivante dal verificarsi di una vicenda che dia luogo ad un ipotizzato successivo ingiustificato arricchimento. Ne consegue che, se ciò avvenga (come dovrebbe ritenersiav- venuto, a dar seguito alla prospettazione dello stesso ricor- rente), in tale ipotesi il promissario può limitarsi ad agire sulla base della promessa e sarà il promittente a dovere eventual- mente dimostrare l’insussistenza dell’obbligazione oggetto della promessa, anche se eventualmente derivante da una ipotesi ri- conducibile alla fattispecie dell’ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c.. Nella specie, non solo tale prova non è stata fornita, ma sono stati, altresì, provati i fatti costitutivi del credito oggetto della promessa e, cioè, il versamento delle somme da parte dell’at- trice, per l’acquisto degli arredi in un primo tempo destinati alla futura abitazione coniugale e poi trattenuti dal convenuto. In tale situazione, non ha, peraltro, alcun rilievo, ai fini dell’esito della controversia, la qualificazione giuridica dell’esatto titolo di quel credito e, in particolare, se esso debba ritenersi di fonte contrattuale o non contrattuale, come afferma il ricorrente. Non vi è dubbio, infatti, che, una volta rotto il fidanzamento, quelle attribuzioni patrimoniali non erano più sorrette da una giusta causa, onde la promessa di pagamento del convenuto, relativamente alla loro restituzione, era del tutto legittima e la sua efficacia avrebbe potuto essere superata solo se Ric. n. 3681/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 quest’ultimo avesse fornito la prova di non essere tenuto ad effettuare alcuna restituzione. Ciò che certamente non è avvenuto. 5.Con il quinto motivo si denunzia « violazione degli artt. 2721 e 2722 cc: –la Corte di Appello di Venezia ha ammesso la prova per testi per dimostrare un accordo di pagamento che supera i limiti di cui all’art. 2721 cc, oltre che su un patto aggiunto al contenuto di un documento». Ilricorrente contesta, in sostanza, il valore probatorio attribuito dalla corte d’appello alle dichiarazioni testimoniali in ordine a quello che definisce «un accordo di pagamento», assumendo che aveva dedotto la loro inammissibilità nella memoria di cui al comma 6 dell’art. 183 c.p.c.,depositata in primo grado. Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato. Premesso che, nella specie si discute di una vera e propria pro- messa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., le censure for- mulate con il motivo di ricorso in esame sono inammissibiliper ragioni analoghe a quelle esposte in relazione al terzo motivo e, in particolare, per il medesimo difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Il ricorrente, infatti, non allega e, tanto meno, documenta, me- diante il puntuale richiamo del contenuto dei suoi atti difensivi, se, in quali atti ed in quali esatti termini aveva eventualmente eccepito l’inammissibilità,nel corso della assunzione del mezzo istruttorioo nella prima difesa successiva, della prova per testi, che (essendo stata disattesa la relativa richiesta dal giudice di primo grado) è stata ammessa ed assunta dal giudice di se- condo grado, in relazione all’“accordo” (recte: promessa) di pa- gamento in questione, e non allega di averne ribadito l’inam- missibilità in sede di precisazione delle conclusioni (né nel giu- dizio di primo gradoné, soprattutto) nel giudizio di appello (cfr., in proposito, le già richiamate Cass., Sez. 3, n. 18971 del 13/06/2022; Sez. 1, n. 3956 del 19/02/2018; Sez. 3, n. 3959 Ric. n. 3681/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 del 13/03/2012; cfr. inoltre: Cass., Sez. U, n. 16723 del 05/08/2020; Sez. 2, n. 21224 del 24/07/2025). 6.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 4.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2