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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13467/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo non consentito in sede di legittimità, in quanto volto a sollecitare una diversa valutazione di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, in assenza di specifico confronto con le ragioni sulle quali la Corte ha fondato il proprio giudizio, dando rilievo ai precedenti, al profilo personologico e alla consistenza dei reati e reputando per contro inidonee le ragioni invocate dal ricorrente a sostegno di una riduzione della pena; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'il febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] RicOarelli [OSCURATO:PERSONA] cuoio [OSCURATO:PERSONA] A 7OR 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo non consentito in sede di legittimità, in quanto volto a sollecitare una diversa valutazione di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, in assenza di specifico confronto con le ragioni sulle quali la Corte ha fondato il proprio giudizio, dando rilievo ai precedenti, al profilo personologico e alla consistenza dei reati e reputando per contro inidonee le ragioni invocate dal ricorrente a sostegno di una riduzione della pena; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] RicOarelli [OSCURATO:PERSONA] cuoio [OSCURATO:PERSONA] A 7OR 2022
Sentenza Cassazione n. 13467/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris