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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 11227/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto articolati in fatto e meramente oppositivi a fronte di una motivazione lineare e logica; rilevato che il primo motivo è meramente reiterativo e non consentito, in quanto la denunciata illogicità della motivazione e la diversa qualificazione della condotta si fondano su una diversa ricostruzione del fatto, smentita in sentenza in base alle specifiche modalità del tentativo di fuga, alla lunga durata dell'inseguimento e alle pericolose manovre poste in essere ad alta velocità (pag.3), correttamente ritenute integranti il reato contestato; rilevato che anche il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato, risultando sorretto da congrua motivazione il diniego delle attenuanti generiche sorretto da congrua motivazione, non essendo sufficiente l'incensuratezza né sussistenti elementi positivamente valutabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nl:e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto articolati in fatto e meramente oppositivi a fronte di una motivazione lineare e logica; rilevato che il primo motivo è meramente reiterativo e non consentito, in quanto la denunciata illogicità della motivazione e la diversa qualificazione della condotta si fondano su una diversa ricostruzione del fatto, smentita in sentenza in base alle specifiche modalità del tentativo di fuga, alla lunga durata dell'inseguimento e alle pericolose manovre poste in essere ad alta velocità (pag.3), correttamente ritenute integranti il reato contestato; rilevato che anche il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato, risultando sorretto da congrua motivazione il diniego delle attenuanti generiche sorretto da congrua motivazione, non essendo sufficiente l'incensuratezza né sussistenti elementi positivamente valutabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nl:e
Sentenza Cassazione n. 11227/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris