CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 dicembre 2019
Cassazione n. 00236/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19435/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] A R.L., domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( roberto.zibetti @bu- sto.pecavvocati.it) e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] o Parise (nico.parise@busto.pecavvo- cati.it) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, p iazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](giacinto.santoro@avvocaticastrovillari.legal- mail.it) - controricorrente - avverso la sentenza n. 2699/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 31/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];R [OSCURATO:PERSONA] : − la [OSCURATO:PERSONA] cooperativa sociale a r.l. proponeva opposizione agli atti esecutivi e all’espropriazione presso terzi promossa nei suoi confronti dall’odierna controricorrente; − disposta la sospensi one dell’ esecuzione e fissato il termine per l’introduzione del giudizio di merito, nessuna delle parti provvedeva ad introdurre la seconda fasedell’opposizione; − la società debitrice otteneva, dunque, la declaratoria di estinzione della procedura ai sensi dell’art. 624, comma 3, cod. proc. civ.; − per contestare la liquidazione delle spese operata con l ’ ordinanza di estinzione, la creditrice proponeva reclamo exart. 630 cod. proc. civ., poi accolto con sentenza del Tribunale di Foggia, il quale statuiva che le spese dovevano restare a carico della parte che le aveva anticipate; − adita dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte d ’ appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, accoglieva parzialmente l ’ appello, compensandole spese di entrambi i gradi di giudizio; − a vverso la predetta decisione la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo; − [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositava memoriaex art. 380 - bis . 1 cod. proc. civ. . C [OSCURATO:PERSONA] : − è preliminare l ’ esame del l ’ eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata nella memoria della controricorrente, con la quale si deduce che l’impugnazione della sentenza di merito è stata avanzata da sog- getto privo della capacità processuale ([OSCURATO:PERSONA], qualificatosi come legale rappresentante della Saman s.c.), poiché il Ministero dello Svi- luppo Economico, con decreto del 25/2/2020, aveva in precedenza di- sposto lo scioglimento della società cooperativa ricorrente e l’aveva po- sta in liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 - terdecies cod. civ.; − l ’ eccezione è fondata;− i n base all ’ art. 200, comma 2, L.F. e a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 27346 del 24/12/2009, Rv. 610951-01, a seguito dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione processuale spetta in via esclusiva agli organi della procedura e la so- pravvenuta carenza di legittimazione degli organi della società (i quali possonoavere, al più, una legittimazione suppletiva soltanto nel caso di inattività e disinteresse degli organi della l.c.a.) è rilevabile ex officio; − n ella specie, il difetto di legittimazione processuale inficia il ricorso per cassazione, redatto e notificato il 30/6/2020–6/7/2020 e, cioè, suc- cessivamente al provvedimento di scioglimento della cooperativa Sa- man (decreto del 25/2/2020), perché, a quella data, la persona fisica che ha conferito ai difensori la procura speciale e il mandato a proporre l’impugnazione era priva della rappresentanza – anche processuale (e pure per le controversie pendenti) –dell’ente, già posto in l.c.a.; − i n altri termini, il ricorso per cassazione, proposto da soggetto di- verso dal legale rappresentante della società in liquidazione coatta am- ministrativa, è inammissibile perché il rapporto processuale nonè stato validamente instaurato; − p oiché il vizio afferisce al momento genetico dell ’ impugnazione di legittimità, è inefficace la sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassa- zione(ancorché pro veniente dal commissario liquidatore) , non poten- dosi con tale atto né ratificare l’attività processuale compiuta in base ad un mandato conferito da soggetto totalmente privo di rappresentanza della società (peraltro, nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’art. 182 cod. proc. civ.), né sanare un’impugnazione ab origine inam- missibile; − l ’ accoglimento dell ’ eccezione preliminare di inammissibilità eso- nera dall’illustrazione dei motivi del ricorso e dal loro esame; solo ad abundantiam, dunque, si osserva che questa Corte ha già recentemente deciso una controversia assolutamente analoga – Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 12977 del 26/04/2022 –su ricorso proposto dall’ex legale rap- presentante della stessa [OSCURATO:PERSONA], ma prima del provvedimento che l’ha posta in liquidazione coatta amministrativa; − quanto alla decisione sulle spese del giudizio di legittimità , il Col- legio ritiene che assumano rilevanza i documenti depositati con la me- moriadella controricorrente: tra essi è inclusa una dichiarazione ( datata 10/2/2021) degli assistiti dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (compresa la [OSCURATO:PERSONA]) che manifestano inequivocabilmente l’intenzione di rinunciare a tutte le controversie pendenti, a condizione che un ’ eguale rinuncia sia formulata dal legale rappresentante della Saman s.c.; un ulteriore do- cumento – denominato «atto congiunto di rinuncia e accettazione» e contenente un esplicito riferimento all’atto del 10/2/2021 – è sotto- scritto anche dal commissario liquidatore della società e reca reciproche dichiarazioni di rinuncia e di accettazione delle medesime; un ’ altra ri- nuncia, poi, è stata sottoscritta in data 15/11/2022 da [OSCURATO:PERSONA] (già legale rappresentante di Saman) e dai legali della parte ricorrente; − si evince dai predetti documenti la volontà di tutte le parti di de- sistere da ogni iniziativa processuale con prestazione, quantomeno im- plicita, del consenso ad omettere specifiche statuizioni sulle spese(pre- sumibilmente, allo scopo di rendere più rapida la definizione della fase liquidativa della procedura concorsuale in atto); − in considerazione dell ’ intervenuta sistemazione complessiva del contenzioso tra le parti, quale desumibile dalla documentazione pro- dottae sopra richiamata, si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio di legittimità; − v a dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q.m. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; compensa interamente le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello