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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30876/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 15 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Firenze il 7 gennaio 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186 d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso il 30 novembre 2015, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a tre motivi: a) con il primo motivo lamenta la nullità del processo in appello e della sentenza di secondo grado, avendo il P.G. depositato conclusioni scritte non redatte informaticamente ma costituite da un documento cartaceo dattiloscritto firmato a mano, quindi scansionato e trasmesso in formato pdf; b) con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato; c) con il terzo motivo censura promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all'imputato, che è assolutamente incensurato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché è meramente reiterativo di doglianze già svolte con l'atto di appello ed aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene alle pp. 2-3 della sentenza impugnata; i motivi di impugnazione devono, dunque, considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

In ogni caso, quanto al primo motivo, avendo avuto piena conoscenza delle conclusioni del P.G., non si apprezza l'interesse del ricorrente (come si legge alla p. 3 della decisione impugnata); in relazione all'an della responsabilità, si è accertato essere state le analisi disposte nell'ambito di un protocollo sanitario (p. 2 della sentenza di appello); né sono emersi elementi utilmente valutabili per la concessione delle invocate attenuanti (p. 3 della sentenza impugnata).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 15 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Firenze il 7 gennaio 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso il 30 novembre 2015, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a tre motivi: a) con il primo motivo lamenta la nullità del processo in appello e della sentenza di secondo grado, avendo il P.G. depositato conclusioni scritte non redatte informaticamente ma costituite da un documento cartaceo dattiloscritto firmato a mano, quindi scansionato e trasmesso in formato pdf; b) con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato; c) con il terzo motivo censura promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all'imputato, che è assolutamente incensurato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché è meramente reiterativo di doglianze già svolte con l'atto di appello ed aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene alle pp. 2-3 della sentenza impugnata; i motivi di impugnazione devono, dunque, considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). In ogni caso, quanto al primo motivo, avendo avuto piena conoscenza delle conclusioni del P.G., non si apprezza l'interesse del ricorrente (come si legge alla p. 3 della decisione impugnata); in relazione all'an della responsabilità, si è accertato essere state le analisi disposte nell'ambito di un protocollo sanitario (p. 2 della sentenza di appello); né sono emersi elementi utilmente valutabili per la concessione delle invocate attenuanti (p. 3 della sentenza impugnata). 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
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