CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 25246/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che tutti i motivi dedotti dalla ricorrente sono affetti da genericità sia rispetto alla ritualità delle notificazione del decreto di citazione a giudizio e sia rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di calunnia, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Cagliari (Sez. dist. di Sassari), che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 368 c.p., tenuto conto anche'lla genericità dei motivi di appello che legittimano pienamente la motivazione per relazione (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435); ritenuto che il motivo dedotto in merito alla eccepita nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio appare manifestamente infondate, essendo la compiuta giacenza una forma di notificazione valida, non essendo stato specificato se l'eccezione di nullità avesse riguardo alla dichiarazione dell'assenza, e considerato che le notifiche al difensore di fiducia sono state ritualmente eseguite con il sistema telematico della posta certificata; ritenuto che il motivo sull'eccezione d'incompetenza per territorio non è stata dedotta tempestivamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]