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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 41826/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile per genericità, atteso che nella valutazione operata dalla Corte di appello ha assunto una rilevanza determinante ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche la considerazione della estrema gravità del fatto (detenzione di 11.625 dosi di eroina); ritenuto che si tratta di censure ripetitive, atteso che al di là della ritenuta irrilevanza della confessione nella motivazione sono indicati gli altri indici concreti di valutazione posti a fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile per genericità, atteso che nella valutazione operata dalla Corte di appello ha assunto una rilevanza determinante ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche la considerazione della estrema gravità del fatto (detenzione di 11.625 dosi di eroina); ritenuto che si tratta di censure ripetitive, atteso che al di là della ritenuta irrilevanza della confessione nella motivazione sono indicati gli altri indici concreti di valutazione posti a fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 41826/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris