CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37942/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
208 del 2020 SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento; nei confronti di: CATANZARO Lorenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ag) il 18 novembre 1954; avverso la ordinanza n. 43/20 RG mod. 18 del Tribunale di Agrigento del8 settembre 2020; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA]&generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; sentito per il resistente indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha - con ordinanza emessa in data 8 settembre 2020, le cui motivazioni, per le quali era stato indicato il termine di 45 giorni per la materiale redazione, sono state depositate il successivo 21 ottobre 2020 - accolto la richiesta di riesame formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto la impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale girgentano in data 15 luglio 2020 in ordine ad un'area ubicata in agro del Comune di Siculiana, occupata dalla [OSCURATO:PERSONA] e da essa destinata a discarica nonché dell'impianto destinato alla smaltimento dei rifiuti gestito dalla medesima società, e per essa dall'originario ricorrente, essendo stato questo indagato per una nutrita serie di reati, per lo più, ambientali e di illeciti amministrativi connessi all'esercizio della predetta discarica. Il Tribunale, dopo avere respinto la eccezione, formulata dalla difesa del richiedente, di incompetenza territoriale della Autorità giudiziaria procedente, nonché altra eccezione inerente alla intervenuta perdita di efficacia della misura per motivi di carattere procedurale, anch'essa sollevata dalla difesa del Catanzaro, ha, tuttavia, accolto la richiesta di riesame del provvedimento in questione, avendo rilevato che non erano stati valutati dal Gip che aveva emesso il provvedimento impugnato gli elementi a discarico dell'indagato, afferenti alla insussistenza del fumus commissi delicti, dalla difesa di costui fatti acquisire agli atti nella fase di svolgimento delle indagini preliminari e descritti nella ordinanza emessa dal Tribunale in sede di riesame. Avverso la ordinanza in questione ha interposto ricorso per cassazione, con atto depositato presso la cancelleria del giudice a quo in data 31 ottobre 2020, la locale Procura della Repubblica presso il Tribunale, articolando a tal fine un unico motivo di impugnazione con il quale ha lamentato, con ampiezza di argomenti, in gran parte tratti dallo stralcio riportato dal ricorrente della originaria richiesta di adozione di sequestro preventivo, la mancanza di motivazione della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, per le ragioni che saranno qui di seguito brevemente illustrate, è inammissibile.Deve, preliminarmente, ribadirsi il principio secondo il quale i provvedimenti cautelari reali sono suscettibili di formare oggetto di ricorso per cassazione nei soli limiti, indicati dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., della violazione di legge, determinando la inammissibilità della impugnazione la prospettazione di una diversa forma di illegittimità dell'atto impugnato. Sebbene tale regola sia stata oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza della Corte di legittimità, nel senso che costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia cautelare reale a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. non soltanto gli errores in iudicando o in procedendo, ma anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, palesandosi, pertanto, il provvedimento emesso in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. infatti, fra le tante: Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 febbraio 2017, n. 4919), osserva il Collegio che la stessa regola impone, tuttavia, la dichiarazione di inammissibilità della odierna impugnazione. Ed invero - avendo il Tribunale del riesame motivato diffusamente in ordine alla circostanza che, nel corso delle indagini preliminari, siano stati prodotti numerosi atti da parte delle difese dei soggetti indagati finalizzati, secondo la ricostruzione del contenuto di essi datane dalla parte producente, a dimostrare una serie di circostanze (tra le quali, in particolare, la legittimità degli atti autorizzativi l'attività svolta dalla Società privata sull'area oggetto di sequestro oltre alla assenza di rapporti illeciti fra i vertici della predetta Società e gli amministratori e funzionari pubblici preposti al rilascio di tali atti autorizzativi; ancora la qualità di persone offese rivestita dagli indagati nell'ambito di procedimenti penali iscritti a carico dei soggetti che avevano presentato esposti a carico di quelli; anche la conformità dell'impianto di discarica alle prescrizioni per esso previste e la positiva sottoposizione della Società a controlli straordinari), atte ad escludere la sussistenza del fumus commissi delicti ed avendo il medesimo Tribunale sostenuto che si trattasse di atti che nel complesso erano pertinenti al thema decidendum che era stato rimesso alla cognizione del Gip del Tribunale agrigentino in occasione della adozione della misura cautelare di cui ora si discute - ritiene il Collegio che la doglianza formulata dalla ricorrente Procura della Repubblica, sostanzialmente riguardante la contestazione della affermata pertinenza di siffatta documentazione, pacificamente non tenuta in considerazione dal parte del ricordato Gip, a tutte le ipotesi delittuose oggetto di provvisoria contestazione, si rivela essere una doglianza riferita alla motivazione della ordinanza impugnata e non concernente una pretesa violazione di legge. Infatti, il Tribunale ha fermamente sostenuto, motivando sul punto a partire da pag. 13 della ordinanza ora impugnata, il perché l'esame della documentazione, invece pretermessa dal Gip, sarebbe stato rilevante ai fini della adozione del provvedimento cautelare; affermare, pertanto, che si tratti di motivazione meramente apparente non coglie affatto nel segno, mentre le argomentazioni in ordine alla inadeguatezza motivazionale appaiono, per le ragioni dianzi illustrate, del tutto inammissibili. Il ricorso proposto, decampando il motivo di impugnazione rispetto ai limiti contenutistici dettati dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., deve essere a sua volta dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso