Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19610/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento del Questore di Roma che aveva imposto a ZAPPAVIGNA Niko, ai sensi dell'art. 6

I. n. 401 del 1989 - unitamente al divieto di accedere a stadi ed impianti sportivi per anni sei - l'obbligo di presentarsi, durante il medesimo arco temporale, presso gli uffici di P.S. in occasione degli incontri di calcio disputato dalla A.S.

ROMA, con le cadenze meglio specificate nel provvedimento.

2. Ricorre per cassazione lo ZAPPAVIGNA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Omessa motivazione sulle censure dedotte con la memoria depositata.

Si censura la sentenza per non aver affrontato le varie questioni segnalate (insussistenza della pericolosità del ricorrente, dei presupposti di necessità ed urgenza, opportunità di disapplicare la recidiva di cui al comrna 5 dell'art. 6 e di ridurre al minimo la durata della misura), facendo generico riferimento alla gravità della condotta e a violazioni di prescrizioni già in atto, in realtà insussistenti.

Si richiama la giurisprudenza in tema di oggetto del giudizio di convalida e della natura non formale del controllo.

2.2. Vizio di motivazione, per travisamento, in relazione a quanto osservato dal G.i.p. in ordine alla violazione di un DASPO precedentemente inflitto allo ZAPPAVIGNA.

Al riguardo, la difesa richiama il contenuto del provvedimento del Questore, in cui si faceva riferimento ad un analogo divieto per anni tre, emesso nel 2015, e ad un provvedimento interdittivo (ma quale pena accessoria) emesso dal Tribunale di Roma nel 2016 per la durata di due anni.

Si evidenzia che tale errore percettivo aveva comunque avuto decisiva rilevanza nella valutazione della gravità della condotta.

2.3. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 nella parte in cui continua a prevedere un contraddittorio meramente cartolare.

Si deduce che le considerazioni svolte dalla Consulta nel 1997, per rigettare analoga questione, non erano più attuali, perché nel tempo la disciplina di settore era divenuta molto più rigorosa (anche quanto alla durata dell'obbligo di presentazione, superiore a quella di una corrispondente misura in sede processuale penale).

Si sottolinea anche l'opportunità, in concreto, di una siffatta modifica anc:he per l'effettiva comprensione della gravità delle conseguenze per i destinatari.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure ivi proposte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato.

2. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, deve osservarsi che - diversamente da quanto prospettato dal ricorrente - il G.i.p. ha tenuto conto delle doglianze difensive, avendo tra l'altro espressamente fatto riferimento alle valutazioni espresse in memoria.

Deve qui essere adeguatamente sottolineato il rilievo conferito dal G.i.p. alla condotta specificamente tenuta dallo ZAPPAVIGNA insieme ai correi, che ha determinato l'arresto per il reato di cui all'art. 6-ter

I. n. 401 del 1989 e l'applicazione, all'esito del giudizio di convalida, della misura del divieto di avvicinamento per tre anni.

Sia pure in termini estremamente sintetici, il G.i.p. ha valorizzato quanto esposto nel provvedimento del Questore in ordine al rinvenimento, nell'auto in cui si trovava il ricorrente (controllata in prossimità del parcheggio utilizzato dai tifosi della S.S.

Lazio, nelle ore precedenti il derby con l'A.S.

Roma), di arnesi quali un martello ed una mazza di legno (nel provvedimento del Questore, emerge altresì la presenza in auto di un coltello di 20 cm con lama richiudibile, di un casco e di indumenti solitamente utilizzati in occasione di scontri tra tifoserie).

Sempre nel provvedimento oggetto di convalida, si fa riferimento agli analoghi divieti imposti allo ZAPPAVIGNA (per anni tre dallo stesso Questore di Roma nel 2015, e per anni due quale pena accessoria applicata dal Tribunale di Roma nel 2016).

In definitiva, il quadro di estremo allarme preso in considerazione dal G.i.p., e l'autonomia della valutazione della gravità dei fatti rispetto a quella formulata dal giudice della convalida (autonomia espressamente sottolineata nell'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso), consente di ritenere immune da censure la convalida del divieto imposto dal Questore per anni sei (ovvero per un periodo superiore di un anno rispetto al minimo previsto, dal comma 5 dell'art. 6

I. n. 401, per chi sia già stato in precedenza destinatario di analogo divieto), risultando non decisiva - a tali fini - la questione dell'operatività del divieto stesso al momento della condotta tenuta dal ricorrente (cfr. sul punto Sez. 3, n. 15851 del 03/11/2016, dep. 2017, Cocchi, Rv. 269872 - 01).

Del tutto irrilevante appare poi il silenzio del G.i.p. sulla prospettata possibilità di disapplicazione della recidiva, avendo l'applicazione del divieto nella forma aggravata di cui al citato comma 5 dell'art. 6 carattere obbligatorio.

3. Manifestamente infondata è la residua censura, dovendo darsi continuità in questa sede all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989 n.401, per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 Cedu, laddove non prevede la possibilità, su richiesta dell'interessato, della trattazione in udienza pubblica del procedimento di convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di p.s., in quanto la regola della pubblicità non è assoluta e deve confrontarsi con le caratteristiche di celerità e di immediatezza imposte dal giudizio di convalida, volte alla salvaguardia di evidenti esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, rientranti nelle eccezioni alla pubblicità dell'udienza tollerate dalla normativa e dalla giurisprudenza europea» (Sez. 3, n. 23644 del 08/07/2020, Stillitano, Rv. 279764 - 01).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento del Questore di Roma che aveva imposto a ZAPPAVIGNA Niko, ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989 - unitamente al divieto di accedere a stadi ed impianti sportivi per anni sei - l'obbligo di presentarsi, durante il medesimo arco temporale, presso gli uffici di P.S. in occasione degli incontri di calcio disputato dalla A.S. ROMA, con le cadenze meglio specificate nel provvedimento. 2. Ricorre per cassazione lo ZAPPAVIGNA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Omessa motivazione sulle censure dedotte con la memoria depositata. Si censura la sentenza per non aver affrontato le varie questioni segnalate (insussistenza della pericolosità del ricorrente, dei presupposti di necessità ed urgenza, opportunità di disapplicare la recidiva di cui al comrna 5 dell'art. 6 e di ridurre al minimo la durata della misura), facendo generico riferimento alla gravità della condotta e a violazioni di prescrizioni già in atto, in realtà insussistenti. Si richiama la giurisprudenza in tema di oggetto del giudizio di convalida e della natura non formale del controllo. 2.2. Vizio di motivazione, per travisamento, in relazione a quanto osservato dal G.i.p. in ordine alla violazione di un DASPO precedentemente inflitto allo ZAPPAVIGNA. Al riguardo, la difesa richiama il contenuto del provvedimento del Questore, in cui si faceva riferimento ad un analogo divieto per anni tre, emesso nel 2015, e ad un provvedimento interdittivo (ma quale pena accessoria) emesso dal Tribunale di Roma nel 2016 per la durata di due anni. Si evidenzia che tale errore percettivo aveva comunque avuto decisiva rilevanza nella valutazione della gravità della condotta. 2.3. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 nella parte in cui continua a prevedere un contraddittorio meramente cartolare. Si deduce che le considerazioni svolte dalla Consulta nel 1997, per rigettare analoga questione, non erano più attuali, perché nel tempo la disciplina di settore era divenuta molto più rigorosa (anche quanto alla durata dell'obbligo di presentazione, superiore a quella di una corrispondente misura in sede processuale penale). Si sottolinea anche l'opportunità, in concreto, di una siffatta modifica anc:he per l'effettiva comprensione della gravità delle conseguenze per i destinatari. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure ivi proposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato. 2. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, deve osservarsi che - diversamente da quanto prospettato dal ricorrente - il G.i.p. ha tenuto conto delle doglianze difensive, avendo tra l'altro espressamente fatto riferimento alle valutazioni espresse in memoria. Deve qui essere adeguatamente sottolineato il rilievo conferito dal G.i.p. alla condotta specificamente tenuta dallo ZAPPAVIGNA insieme ai correi, che ha determinato l'arresto per il reato di cui all'art. 6-ter I. n. 401 del 1989 e l'applicazione, all'esito del giudizio di convalida, della misura del divieto di avvicinamento per tre anni. Sia pure in termini estremamente sintetici, il G.i.p. ha valorizzato quanto esposto nel provvedimento del Questore in ordine al rinvenimento, nell'auto in cui si trovava il ricorrente (controllata in prossimità del parcheggio utilizzato dai tifosi della S.S. Lazio, nelle ore precedenti il derby con l'A.S. Roma), di arnesi quali un martello ed una mazza di legno (nel provvedimento del Questore, emerge altresì la presenza in auto di un coltello di 20 cm con lama richiudibile, di un casco e di indumenti solitamente utilizzati in occasione di scontri tra tifoserie). Sempre nel provvedimento oggetto di convalida, si fa riferimento agli analoghi divieti imposti allo ZAPPAVIGNA (per anni tre dallo stesso Questore di Roma nel 2015, e per anni due quale pena accessoria applicata dal Tribunale di Roma nel 2016). In definitiva, il quadro di estremo allarme preso in considerazione dal G.i.p., e l'autonomia della valutazione della gravità dei fatti rispetto a quella formulata dal giudice della convalida (autonomia espressamente sottolineata nell'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso), consente di ritenere immune da censure la convalida del divieto imposto dal Questore per anni sei (ovvero per un periodo superiore di un anno rispetto al minimo previsto, dal comma 5 dell'art. 6 I. n. 401, per chi sia già stato in precedenza destinatario di analogo divieto), risultando non decisiva - a tali fini - la questione dell'operatività del divieto stesso al momento della condotta tenuta dal ricorrente (cfr. sul punto Sez. 3, n. 15851 del 03/11/2016, dep. 2017, Cocchi, Rv. 269872 - 01). Del tutto irrilevante appare poi il silenzio del G.i.p. sulla prospettata possibilità di disapplicazione della recidiva, avendo l'applicazione del divieto nella forma aggravata di cui al citato comma 5 dell'art. 6 carattere obbligatorio. 3. Manifestamente infondata è la residua censura, dovendo darsi continuità in questa sede all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989 n.401, per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 Cedu, laddove non prevede la possibilità, su richiesta dell'interessato, della trattazione in udienza pubblica del procedimento di convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di p.s., in quanto la regola della pubblicità non è assoluta e deve confrontarsi con le caratteristiche di celerità e di immediatezza imposte dal giudizio di convalida, volte alla salvaguardia di evidenti esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, rientranti nelle eccezioni alla pubblicità dell'udienza tollerate dalla normativa e dalla giurisprudenza europea» (Sez. 3, n. 23644 del 08/07/2020, Stillitano, Rv. 279764 - 01). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
Sentenza Cassazione n. 19610/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris