CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2015
Cassazione n. 38768/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
15 ORDINANZA sul ricorso 26713/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentati e difesi dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1053/2015 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di SIRACUSA, depositata il 16/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] I contribuenti indicati in epigrafe hanno impugnato le cartelle di di pagamento relative alla TARSU dell'anno 2008 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e del Comune di Pachino; I contribuenti lamentavano oltre il difetto di notifica delle cartelle impugnate la illegittimità dell'aumento della TARSU, nonché la incompetenza del Sindaco alla variazione delle aliquote del tributo essendo competente l'organo consiliare, atteso che con determina sindacale 43/2008 la Tarsu è stata aumentata rispetto al 2007 in ragione del 60% Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in primo grado. Hanno proposto appello i contribuenti che la CTR della Sicilia ha accolto, ritenendo legittimo il cumulo dei ricorsi e quindi legittimo il ricorso congiunto proposto da più contribuenti anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, in quanto avente ad oggetto identiche questioni. Nel merito, il giudice d'appello ha accolto l'eccezione dei ricorrenti circa la incompetenza del Sindaco a variare le aliquote del tributo essendo competente l'organo consiliare; aggiunge che la determina sindacale è illegittima non solo per la incompetenza del Sindaco ma anche in quanto il bilancio di previsione dell'anno 2008 poteva rideterminare le tariffe TARSU solo per l'anno fiscale 2009. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Pachino affidandosi a tre motivi. Parte dei contribuenti si sono costituiti con controricorso, altra parte dei contribuenti e la [OSCURATO:SOCIETA] sono rimasti intimati. La causa è stata trattata l'udienza camerale non partecipata del 23 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 53 del D.Igs. n. 546/92, ex art. 360 n.3), c.p.c., per avere i contribuenti riproposto in sede di appello le difese svolte in primo grado senza assolvere all'onere di specificazione dei motivi, motivi e che la CTR ha errato a ritenere assolto l'obbligo di specificazione dei motivi mediante un rinvio indeterminato al ricorso di primo grado. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione ex art. 360 n.4), c.p.c. degli artt. 112 c.p.c. e 1 e 56 del d.lgs n. 546/92, nonché l'omessa pronuncia sul secondo motivo di appello; la violazione del combinato disposto di cui ai commi 1, lett.d) e 4 dell'art. 18 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all'assoluta incertezza degli elementi essenziali del ricorso. La parte deduce che i primi giudici avevano dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dai contribuenti per l'assoluta incertezza circa gli elementi essenziali del ricorso ai sensi dell'art. 18 cit., in quanto non risultavano identificati gli avvisi e le cartelle esattoriali impugnate. 2.- I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili per difetto di specificità ex art 366 c.p.c. La parte non specifica di avere proposto la censura di inammissibilità innanzi al giudice d'appello non trascrivendo e non indicando quelle parti degli atti in cui detta eccezione sarebbe stata proposta, né viene trascritto l'atto di appello al fine di consentire un controllo sulla effettiva genericità della impugnazione. Di contro, la CTR ha ritenuto assolto l'onere di specificazione dei motivi di appello, valutando nel merito le doglianze dei ricorrenti. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso.( Cass. 29495/2020; n. 86 del 2012; n. 22880 del 2017). Analogamente, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il ricorso originario nonché i motivi di appello al fine di consentire a questa Corte di accertare la violazione dell'art. 18 citato e l'omessa motivazione sul secondo motivo di gravame, il cui contenuto non è desumibile dalla sentenza. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 13 L. R. Sicilia n. 7 del 1992 come integrato dall'art. 41 L.R. n. 26/93, che stabilisce la competenza residuale del Sindaco nella regione Sicilia.L'ente comunale afferma che i giudici regionali hanno errato ad applicare la normativa di settore, atteso che già il CGA con sentenza n. 1046/12 ed il TAR Sicilia (sentenza n. 709/13) hanno confermato che la mera variazione delle aliquote tariffarie dei tributi locali non rientra nella competenza del Consiglio comunale bensì in quella del Sindaco ex art. 13 della L.R. n. 7/92.Il motivo è inammissibile. La parte enuncia, in astratto, un principio corretto, atteso che questa Corte, in tema di TARSU, ha affermato che la rideterminazione annuale della tariffa, nei Comuni della Regione Sicilia, spetta non al Consiglio comunale, bensì al Sindaco, stante la generale e residuale competenza di tale organo quando nessuna disposizione dello statuto dell'ente locale assegni l'attribuzione in parola alla Giunta municipale (Cass. n. 28050 del 31/10/2019; Cass. n. 15619 del 22/07/2020) Tuttavia, in concreto, deve osservarsi che la censura attinge solo una delle rationes decidendí della sentenza impugnata, posto che la CTR di Palermo ha motivato l'accoglimento dell'appello anche sulla circostanza che il Sindaco non poteva modificare le tariffe per le annualità precedenti al bilancio di previsione del 2008. In tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. n. 1539972018; n. 11493/2018; n. 18641/2017; n.22753 del 2011). Sulla base di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. 3lle Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Comune ricorrente`(§pese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti costituiti che liquida in euro 4.500,00 per compensi, tenuto conto dell'aumento per il numero dei controricorrenti, 200,00 euro per spese non documentabili, rimborso forfettario ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis d