CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38655/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; uditala requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della decisione assolutoria resa dal giudice dell’udienza preliminare della stessa città in data 30/11/2017, appellata dal pubblico ministero, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di ricettazione ascrittigli ai capi B),C),D),E) ed F), e, applicata la contestata recidiva, con il vincolo della continuazione e la diminuente per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1600,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i motivi di seguito riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1 l’erronea applicazione dell’art. 648 cod.pen. e correlato vizio della motivazione in quanto la Corte territoriale ha fondato l’affermazione di responsabilità dell’imputato su dati ed argomenti che appaiono pertinenti a varie ipotesi di furto, peraltro costituenti i reati-fine della associazione per delinquere originariamente contestata e in ordine alla quale la sentenza impugnata ha confermato la pronuncia assolutoria di primo grado.Le circostanze valorizzate dai giudici d’appello quali l’effettuazione di sopralluoghi e l’organizzaz ione e pianificazione dei furti, la cui materiale esecuzione sarebbe stata effettuata da persone all’uopo incaricate, sono , ad avviso del difensore, dimostrative del concorso nei reati presupposti sicché, in virtù della clausola di riserva che si rinviene nell’art. 648 cod.pen., doveva essere esclusa la sussistenza dei delitti di ricettazione ascritti al prevenuto; 2.1.1 l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al delitto di ricettazione contestato al capo B). Il difensore assume che la valorizzazione effettuata in sentenza del sopralluogo svolto presso il calzaturificio nel quale alla stessa data venne perpetrato il furto, in assenza di acquisti da parte del ricorrente, sia univocamente indicativa di un coin v olgimento dell’imputato nel delitto presupposto mentre il successivo rinvenimento delle calzature nell’esercizio commerciale al medesimo riferibile si configura come logica destinazione della merce in precedenza sottratta; 2.1.2 l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza e contraddittorietà della motivazione con riguardo al delitto di ricettazione ascritto al capo C). Il difensore, premesso che presso l’imputato nel giugno 2015 furono sequestrate 7 paia di calzature con codice RUD 00244 e che il 28 gennaio 2015, data del furto di circa duemila paia di calzature patito dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso il calzaturificio senza effettuare acquisti, sostiene che non può ritenersi provata la provenienza delittuosa di quanto caduto in sequestro sulla base del codice identificativo del numero di lotto della merce mentre le intercettazioni, pure richiamate dai giudici d’appello,esprimono esclusivamente la preoccupazione del ricorrente, il qualeera consapevole che le calzature erano state acquistate in nero, come dal medesimo riferito in sede di interrogatorio; 2.1.3 l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza della motivazione in ordine ai delitti di ricettazione contestati ai capi D) ed E). Con riguardo al capo D) il difensore deduce che non vi è prova che gli scatoloni integri ma vuoti rinvenuti nei locali dell’azienda riferibile al ricorrente nel luglio 2015 abbiano in precedenza contenuto la merce sottratta ad [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla ricezione delle calzature di cui al capo E), il difensore assume che la loro provenienza non è tracciabile esclusivamente perché acquistate in nero ovvero oggetto di sottofatturazione come emerge,altresì,dalla conversazione intercettata n. 4255 in data 1luglio 2015; 2.1.4 l’erronea applicazione dell a legge penale e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al delitto di ricettazione di cui al capo F) in quanto l’altissima tiratura di calzature a marchioTosca Blu non permette di affermare oltre ogni ragionevole dubbio che le calzature riconosciute dalle vittime del furto siano quelle effettivamente sottratte; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla configurabilità dell’incauto acquisto in relazione alle fattispecie contestate ai capi B),C),D),E),F). Il difensore lamenta che laCorte territoriale ha affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di ricettazione ascrittigli sulla base del mero possesso delle calzature senza che fosse dimostrata la consapevolezza dell’imputato circa la provenienza delittuosa della merce. Aggiunge che, alla luce della disposizione incriminatrice vigente all’epoca di consumazione degli illeciti, si richiede che il reato presupposto abbia natura delittuosa, non rilevando le contravvenzioni ed eventuali illeciti amministrativi. Alla stregua delle emergenze processuali, secondo il ricorrente,devono ritenersi accreditati esclusivamente acquisti di merce in nero o con il meccanismo della sottofatturazione, come già ritenuto dal primo giudice, con la conseguenza che la condotta del prevenuto poteva al più essere ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 712 cod.pen. In proposito la Corte territoriale non ha tenuto conto dell’eventualità che il [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato gli acquisti in nero da grossisti, ignaro dei canali illeciti di approvvigionamento cui costoro facevano ricorso e simili modalità non dimostrano la conoscenza dell’illecita provenienza della merce; 2.3la mancanza e contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova. Il difensore sostiene che la Corte di merito è incorsa in plurimi travisamenti di dati processuali quali l’erronea indicazione in relazione al capo B) della data di consumazione del reato presupposto e l’erroneo riferimento al codice BKE1018 nell’ambito della telefonata intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riportata a pag. 10 della sentenza; 2.4 la violazione dell’art. 81 cod.pen. Secondo il difensore la sentenza impugnata ha erroneamente applicato l’istituto della continuazione, ritenendo plurime ipotesi di ricettazione anche in presenza di beni provenienti dal medesimo reato presupposto invece di reputarel’unicità del fatto; 2.5 l’erronea applicazione della legge penale eil vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Secondo il difensore la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche senza considerare l’ottimo comportamento processuale dell’imputato, il quale si è sottoposto ad interrogatorio, ed hairrogato una pena eccessivamente gravosa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo è nel complesso e in tutte le sue articolazioni manifestamente infondato.Deve innanzitutto chiarirsi che non esiste nella specie alcuna evidenza che consenta di ritenere il [OSCURATO:PERSONA] concorrente nei delitti presupposti di furto e tantomeno nella simulazione di reato commessa dal trasportatore albanese [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sottrazione della merce delle ditte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]. I riferimenti effettuati dalla Corte di merito (pag. 4/5) agli accessi del [OSCURATO:PERSONA] presso i calzaturifici [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in periodi immediatamente precedenti o di poco successivi rispetto alla consumazione dei furti di partite di calzature costituiscono un mero ed espresso richiamo alle acquisizioni investigative poste dall’A.G. a base della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche. Nessuna emergenza acquisita in atti dimostra che il [OSCURATO:PERSONA] abbia, quale mandante o in altra veste, concorso nella programmazione ed esecuzione dei furti. 1.1 I giudici d’appello hanno ampiamente ricostruito per ciascuno degli addebiti di ricettazione le circostanze poste a sostegno dell’affermazione di responsabilità, rendendo sul punto una motivazione che appare giuridicamente correttaed esente da frizioni logiche. La difesa non contesta la materialità dei fatti, attestata dal rinvenimento e sequestro presso l’esercizio commerciale intestato alla sorella ma di fatto gestito dal ricorrente ovvero presso esercizi che dal medesimo l’avevano acquistata della merce in contestazione,ma assume, da un lato, l’assenza di prova circa la riconducibilità dei beni al reato presupposto, dall’altro,il difetto di dolo per averli il [OSCURATO:PERSONA] acquistati da grossisti “ in nero ” o attraverso il meccanismo della sottofatturazione. Si tratta di profili adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla sentenza impugnata sulla scorta di argomenti con i quali il ricorrente non si confronta in termini di specificità censoria. 1.2 Invero, quanto alle 91 paia di calzature a marchioGattinoni rinvenute nel deposito dell’esercizio “ [OSCURATO:PERSONA]” a seguito di perquisizione in data 27/3/2015,i giudici d’appello hanno evidenziato (pag. 3) che le stesse erano ancora corredate non solo dal codice dell’articolo ma anche dal codice interno dell’azienda produttrice, il cui titolare le riconosceva come parte del compendio sottratto, precisando che si trattava di calzature della nuova collezione non ancora immesse sul mercato, così escludendo qualsiasi possibilità di confusione con prodotti già in circolazione. Con riguardo al sequestro in data 10/6/2015 di sette calzature di marca Botticelli,la provenienza delittuosa delle stesse emerge,oltre che dal rinvenimento sulle stesse del codice RUD n. 00244 che identificava la merce presente in magazzino al momento del furto, dalletelefonate che il [OSCURATO:PERSONA] intrattenne con la commessa Blasi e il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] mentre era in corso l’attività di P.g. e daquelle captate nelle ore seguenti, dalle quali consta che parte delle calzature Botticelli era nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA],cui veniva raccomandato di non scaricarle dal camion, e che sia la Blasi che il [OSCURATO:PERSONA] erano pienamente consapevoli della provenienza illecita della merce come pure della continuità dell’attività di ricettazioneposta in essere dal ricorrente. Basti por mente al riguardo anche alle ulteriori conversazioni richiamate dalla Corte di merito alle pagg. 22/23,dalle quali emerge che le calzature Botticelli erano un articolo di pregio e si riferivano ad un’edizione limitata e molto costosa,incompatibile con asseriti acquisti da grossisti in assenza di documentazione fiscale. 1.3 In data 1 luglio 2015 veniva effettuata un’ulteriore perquisizione presso l’esercizio commerciale “ [OSCURATO:PERSONA] ” (capi D - E) che portava al rinvenimento di 382 paia di calzature del marchio [OSCURATO:PERSONA], otto paia di calzature marca Botticelli (di cui cinque paia da donna e tre dell’edizione limitata) con codice 00244,che compariva anche su 23 scatoloni vuoti con dati identificativi della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, destinati ai negozi presenti negli outlet di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deve osservarsi con riguardo alle calzature Botticelli, in parte già sequestrate il 10 giugno precedente, che il rinvenimento degli imballaggi,oltre che suggestivo della pregressa disponibilità di ulteriore merce proveniente dallo stesso furto, smentisce in radice la tesi difensiva dell’acquisto “in nero”e del difetto di dolo, trattandosi di reperti che dimostrano in maniera inequivoca la provenienza dei beni dal produttore e la loro destinazione a specifici esercizi commerciali, con la conseguenza che detti dati non potevano essere ignorati dal [OSCURATO:PERSONA], esperto del settore. Analoghe osservazioni devonoessere svolte in relazione al rinvenimento di uno scatolone vuoto con i dati della [OSCURATO:PERSONA] e un’etichetta con i codici di prodotti sottratti nel corso della rapina simulata del 12 /3/2015. Il 3 luglio successivo un’ulteriore perquisizione portava al sequestro di 22 paia di calzature a marchio [OSCURATO:PERSONA], 113 paia di calzature Bikkemberge di una calzatura [OSCURATO:PERSONA] mentre il 6 ottobre venivano sequestrate circa 400 paia di calzature di marca [OSCURATO:PERSONA],provento del furto consumato ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. nel maggio precedente,oltre a sette paia di scarpe a marchio [OSCURATO:PERSONA] provenienti dal furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] del 14/16 Marzo 2015. Anche in relazione ai capi in discussione (D,E,F,) la Corte territoriale ha effettuato una puntuale ricostruzione delle emergenze investigative, richiamando i contenuti delle intercettazioni telefoniche più significative ai fini della prova del dolo. 1.4 La difesa contrappone al solido percorso argomentativo della sentenza impugnata deduzioni generiche in punto di prova della provenienza delittuosa, revocando in dubbio la affidabilità delle positive identificazioni fotografiche effettuate da tutti i titolari delle aziende che hanno patito i furti, senza tuttavia considerare le ulteriori emergenze che depongono in maniera convergente per la riconducibilità della merce caduta in sequestro ai delitti presupposti. Anche le censure in ordine alla consapevolezza del ricorrente circa la provenienza delittuosa della merce fanno leva su una frammentazione delle risultanze probatorie, trascurando il chiaro tenore delle conversazioni intercettate richiamate dalla Corte di merito,dalle quali emerge nitidamente la sussistenza del dolo in un contesto, peraltro, in cui la derivazione delittuosa dei beni postiin vendita era nota anche ai collaboratori del ricorrente che in più dialoghi vi fanno esplicito riferimento. La Corte d’Appello ha, altresì,evidenziato che la tesi accreditata dal prevenuto circa la provenienza della merce da acquisti “in nero”, addirittura nel caso delle calzature [OSCURATO:PERSONA] dal figlio del titolare dell’azienda [OSCURATO:SOCIETA]., sono prive di qualsiasi elemento di riscontro ed ampiamente contraddette dalle emergenze acquisite in atti, con valutazione non efficacemente contrastata dalla difesa. 2. Alla luce del percorso argomentativo rassegnato d a i giudici d’appello risultano manifestamente destituite di fondamento le censure in punto di qualificazione giuridica della condotta in quanto la ritenuta sussistenza degli estremi costitutivi del delitto di ricettazione esclude la configurabilità della contravvenzione ex art. 712 cod.pen. Deve in particolare negarsi,alla stregua delle acquisizioni in atti, che al ricorrente possa ascriversi la semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza dei beni, che connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza: i reiterati sequestri di importanti quantitativi di merce di derivazione delittuosa, l’assenza di ogni plausibile giustificazione commerciale degli acquisti, tale non potendo ritenersi la assertiva allegazione di approvvigionamenti “in nero”da grossisti non identificabili, l’asserito procacciamento per tal via anche di articoli calzaturieri di pregio, destinati a canali di commercializzazione riservati e non ancora posti sul mercato, sono tutti elementi idonei a sostenere la ricorrenza dell’elemento psicologico necessario ad integrare il delitto di ricettazione. Infatti,la giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato ritiene che risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.g. in proc. Kebe, Rv. 270120 – 01;n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01 ; n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 –01). 3.Ad esiti di inammissibilità per genericità deve pervenirsi in relazione al travisamento della prova dedotto nel terzo motivo d’appello. Invero,la difesa non spiega la decisività delle circostanze erroneamente esposte nella sentenza impugnata e,in particolare, la svista nell’indicazione della data del furto in danno di [OSCURATO:SOCIETA]. (pag. 5) e l’inesatta individuazione del modello di scarpa Bikkemberg corrispondente al codice citato da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione intercettata con il ricorrente[OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di imprecisioni che, ove sussistenti, non hanno inciso sul giudizio di responsabilità e non inficiano la motivazione rassegnata, risultando l’esatta data del furto in danno di Gi.ma correttamente richiamata in vari passi ( per tutti pag. 3) e avendo la Corte d’appello ben chiarito che il codice identificativo solo parzialmente enunziato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione in data 1/7/2015 era compatibile con i codici BKE1077 e BKE1079 pertinenti alle calzature sequestrate il 3 luglio seguente presso l’esercizio “[OSCURATO:PERSONA]”. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha errato nel ritenere la continuazione tra le varie fattispecie contestate anche nell’ipotesi di merce proveniente dallo stesso furto. Il delitto di ricettazione di cui all’art. 648, comma 1, cod.pen. è reato istantaneo e di danno che si consuma con la ricezione ovvero l’acquisto di cose provenienti da un qualsiasi delitto sicchéal fine di valutare l’unicità o pluralità di condotte omogenee bisogna aver riguardo non all’identità del reato presupposto ma all’epoca di ricezione dei beni dallo stesso provenienti. Nella specie i capi d’imputazione sub D) ed E) addebitano condotte accertate in epoche diverse, rispettivamente il 1luglio 2015 e il 3 luglio seguente . Sotto il profilo logico e in assenza di specifiche e contrarie allegazioni al riguardo,il rinvenimento a distanza di due giorni dalla prima perquisizione di beni ulteriori depone per un nuovo approvvigionamento idoneo ad integrare un’autonoma fattispecie di ricettazione. Quanto alla continuazione interna contestata con riguardo alla pluralità di calzature rinvenute in quelle circostanze e riferibili in parte allo stesso delitto presupposto il ricorrente non ha interesse alla deduzione giacchéla Corte d’Appello non ha effettuato alcun aumento a tale titoloma paritetici incrementi nella misura di mesi cinque di reclusione ed euro 350,00 di multa per ciascuno dei capi B),C),D),E), determinando pertanto lo stesso incremento sia in relazione alle ipotesi di reperimento di merci di diversi marchi che in relazione alle fattispecie sub B)e C), concernenti la ricettazione di beni provenienti rispettivamente dai furti in danno di GI.MA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. S’appalesano assertive e, comunque , manifestamente infondate le conclusive censure in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena. La Corte d’Appello ha posto a fondamento della mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. la negativa personalità dell’imputato,documentata da una biografia criminale segnata da una pluriennale recidività specifica, e la rilevante gravità dei fatti a giudizio, con valutazione insuscettibile di censura in quanto congruamente giustificata. La difesa invoca a sostegno del beneficio il corretto comportamento processuale del ricorrente , sostanziato dalla sottoposizione all’esame ovvero dall’esercizio di una facoltà espressiva del diritto di difesa,che la sentenza impugnata ha ritenuto recessivo nel complessivo apprezzamento dei parametri dosimetrici di cui all’art. 133 cod.pen. Quanto alla gravosità della pena, determinata ai minimi nella quantificazione di base, la difesa lamenta il mancato bilanciamento della recidiva qualificata con le attenuanti generiche, sollecitando un apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice di merito e insindacabile in questa sede alla luce della congrua motivazione rassegnata. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione della causa d’irricevibilità. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 20 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C