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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 31864/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21678-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro A.R.G.E.A.

SARDEGNA - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21678/2021 Cron.

Rep.

Ud04/11/2025 avverso la sentenza n. 284/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 12/02/2021 R.G.N. 319/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 12 febbraio 2021, la Corte d’Appello di Cagliari confermava la decisione resa dal Tribunale di Cagliari e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (Agenzia Regionale per la Gestione e d Erogazione degli Aiuti in Agricoltura) e di [OSCURATO:PERSONA], controinteressata, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante ad essere collocato al primo posto nella graduatoria per la stabilizzazione, e conseguentemente ad essere assunto in luogodella [OSCURATO:PERSONA], e la condanna dell’Agenzia a risarcirgli il danno consistito nel mancato percepimento delle retribuzioni a far data dal 31.12.2010, giorno dell’assunzione della [OSCURATO:PERSONA], nonché nella mancata proroga del predetto contratto a termine. - [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto domanda di partecipazione alla selezione indetta dall’Argea per la stabilizzazione in ruolo di quanti avessero prestato attività lavorativa per la Regione o per enti regionali con contratti precari per almeno trenta mesi, anche non continuativi, svolti comunque tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 18.8.2009, venendone inizialmente escluso per difetto di tale requisito, come tutti gli altri partecipanti, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA], che, prima ed unica in graduatoria, veniva assunta come funzionario tecnico agronomo.

Solo a seguito dell’azione cautelare intentata innanzi al Tribunale di Cagliari, era stato inserito in graduatoria, ma in posizione non utile, come secondo, e ciò , a suo dire, era avvenuto illegittimamente in quanto la Pinnanon era in possesso del requisito dei trenta mesi di lavoro e comunque egli aveva preso servizio prima della stessa nell’ambito del rapporto insorto in virtù del contratto di collaborazione a termine concluso da entrambi con il [OSCURATO:PERSONA] di programmazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da svolgersi presso Argea. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto irrilevante ai fini della cessazione della materia del contendere l’assunzione dell’istante intervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per effetto dello scorrimento della graduatoria in questione e di dovereconfermare l’esito del giudizio di primo grado, quanto al merito, sulla base, tuttavia, di una diversa motivazione, data dal possesso da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un titolo di preferenza, ovvero l’essere invalida civile, condizione obiettivamente sussistente prima della selezione perché certificata in data gennaio 2009 e, pertanto, sufficiente a legittimare la preferenza riconosciuta rispetto al Mameli, non rilevando l’iscrizione alle liste del collocamento dei disabili, intervenuta successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Mameli, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso,l’Argea e la [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, in relazione al quale il Mameli non svolge difesa alcuna. - Il ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno poi presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 L.R.

Sardegna n. 2/2007 e 3 L.R.

Sardegna n. 2/2009 lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale per cui ai fini del computo dei trenta mesi di attività lavorativa quale requisito di accesso della selezione, per quanto riguarda il contratto concluso con il [OSCURATO:PERSONA] di programmazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], occorreva fare riferimento alla data di stipula del contratto, uguale per entrambi i candidati, il Mameli e la [OSCURATO:PERSONA], e non alla data di effettivo inizio della prestazione lavorativa che per Mameli era precedente rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]. - Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente principale imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna dal 31.12.2006 al 12.2.2007, svolto dal Mameli nell’attesa dell’effettivo inizio del contratto concluso con il [OSCURATO:PERSONA] di programmazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA], intervenuto il 13.2.2007, contratto che, ove valutato, avrebbe consentito di riconoscere al Mameli un periodo di attività più lungo rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], non potendo questa fruire di un analogo o altro periodo lavorativo ai fini del computo dei trenta mesi utili ai fini della selezione. - Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 16 d.P.R. n. 487/1994 e 3 e 97 Cost., il ricorrente principale lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale per avere questa ritenuto sufficiente l’autocertificazione del titolo di preferenza all’atto della presentazione della domanda quando la normativa invocata impone, a pena di decadenza, la presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli entro iltermine perentorio di 15 giorni dalla prova orale, nella specie inosservata par non averela [OSCURATO:PERSONA] mai depositato il verbale di invalidità civile. - Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. è prospettata per non avere la Corte territoriale, nel pronunciare in ordine alle spese di lite, considerato la ricorrenza di ragioni legittimanti la compensazione delle spese, quali il potereil Mameli vantare, ai fini della proposizione della causa, ulteriori periodi di lavoro precario che la Corte ha valutato di dover ridurre in sede di giudizio e la reciproca soccombenza conseguente all’infondatezza del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA], viceversa ritenuto assorbito e non valutato. - Dal canto suo, la ricorrente incidentale, con l’unico motivo proposto condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 437, 112, 414 e 420 c.p.c., deduce la nullità della sentenza impugnata in relazione all’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non pronunciare sull’eccepita inammissibilità del dedotto fatto estintivo del diritto di precedenza, dato dall’intervenuta decadenza per mancato deposito dei relativi titoli, fatto dedotto soltanto in sede di appello e perciò, in quanto nuovo , non più deducibile. - I primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, per essere entrambi volti a contestare il criterio di computo adottato dalla Corte territoriale ai fini della verifica del requisito dei trenta mesi di attività lavorativa, possono essere qui trattati congiuntamente, non possono trovare accoglimento. - Il primo motivo presenta profili di inammissibilità , perché non coglie pienamente la ratio della sentenza impugnata, fondata sostanzialmente sul contenuto del contratto individuale, che non prevedeva la presenza quotidiana né una immissione in servizio in senso tecnico e richiedeva unicamente che entro la scadenza del 30 giugno fossero effettuate 300 giornate di lavoro. - Inoltre la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge nella valutazione del contrattodi collaborazione a termine concluso da entrambi con il [OSCURATO:PERSONA] di programmazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , poiché il criterio seguito, consistente nella valorizzazione della data in cui è sorto il vincolo contrattuale anziché di quella in cui la prima prestazione è stata resa, risulta del tutto plausibile, atteso che il rapporto di lavoro autonomo si instaura con la stipula del contratto, restando indifferenti, nell’ambito del periodo di efficacia del contratto, i tempi di realizzazione della commessa. - La statuizione resa dalla Corte territoriale , che resiste alla critica formulata con il primo motivo, giustifica l’ulteriore statuizione circa l’irrilevanza del periodo lavorativo svolto dal Mameli dal 22.11.2006 al 12.2.2007,in virtù del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, giacché detto contratto si colloca in sovrapposizione all’altro e, pertanto, in un arco temporale già preso in considerazione. - I nammissibile risulta il terzo motivo , non dando conto il ricorrente principale delle regole di produzione della documentazione indicate nel bando così sottraendosi all’onere di specificazione dei fatti di causa, ferma restando l’infondatezza della censura non trovando il d.P.R. n. 487/1994 applicazione al caso di specie, non trattandosi di concorsi pubblici ma di procedure di stabilizzazione, per le quali valgono invece i principi generali dettati in tema di autocertificazione dal d.P.R. n. 445/2000. - Infondato, di contro, si appalesa il quarto motivo, in quanto, con riguardo alla statuizione del primo giudice in ordine alle spese di lite, deve considerarsi che la soccombenza va determinata in relazione all’esito finale del giudizio sicché, qualora la domanda proposta sia stata rigettata, non può integrare soccombenza reciproca la ritenuta fondatezza di uno degli argomenti posti a fondamento della domanda medesima se inidoneo a determinare l’accoglimento, sia pure parziale, della stessa.

Quanto alle spese del giudizio d’appello, è a dirsi come la Corte territoriale che ha statuito onerando l’odierno ricorrente delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza, non fosse tenuta a valutare, secondo la soccombenza virtuale, l’impugnazione incidentale, assorbita dal rigetto di quella principale. - Valgono, mutatis mutandis , i medesimi principi espressi da questa Corte con riferimento al giudizio di cassazione, in relazione al quale è consolidato l’orientamento secondo cui, qualora l’impugnazione incidentale venga ritenuta inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. o assorbita dal rigetto del ricorso principale, le spese vanno regolate in applicazione del principio di causalità e, pertanto, devono gravare sull’impugnante principale che ha determinato l’instaurazione del giudizio di impugnazio ne ( cfr. fra le tante Cass. n. 33733/2023). - Il ricorso principale va dunque rigettato, e ciò esime la Corte dall’esaminare il ricorso incidentale condizionato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale con conseguente assorbimento del ricorso i ncidentale condizionato .

C ondanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida, per ognuno, in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21678-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro A.R.G.E.A. SARDEGNA - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21678/2021 Cron. Rep. Ud04/11/2025 avverso la sentenza n. 284/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 12/02/2021 R.G.N. 319/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 12 febbraio 2021, la Corte d’Appello di Cagliari confermava la decisione resa dal Tribunale di Cagliari e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (Agenzia Regionale per la Gestione e d Erogazione degli Aiuti in Agricoltura) e di [OSCURATO:PERSONA], controinteressata, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante ad essere collocato al primo posto nella graduatoria per la stabilizzazione, e conseguentemente ad essere assunto in luogodella [OSCURATO:PERSONA], e la condanna dell’Agenzia a risarcirgli il danno consistito nel mancato percepimento delle retribuzioni a far data dal 31.12.2010, giorno dell’assunzione della [OSCURATO:PERSONA], nonché nella mancata proroga del predetto contratto a termine. - [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto domanda di partecipazione alla selezione indetta dall’Argea per la stabilizzazione in ruolo di quanti avessero prestato attività lavorativa per la Regione o per enti regionali con contratti precari per almeno trenta mesi, anche non continuativi, svolti comunque tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 18.8.2009, venendone inizialmente escluso per difetto di tale requisito, come tutti gli altri partecipanti, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA], che, prima ed unica in graduatoria, veniva assunta come funzionario tecnico agronomo. Solo a seguito dell’azione cautelare intentata innanzi al Tribunale di Cagliari, era stato inserito in graduatoria, ma in posizione non utile, come secondo, e ciò , a suo dire, era avvenuto illegittimamente in quanto la Pinnanon era in possesso del requisito dei trenta mesi di lavoro e comunque egli aveva preso servizio prima della stessa nell’ambito del rapporto insorto in virtù del contratto di collaborazione a termine concluso da entrambi con il [OSCURATO:PERSONA] di programmazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da svolgersi presso Argea. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto irrilevante ai fini della cessazione della materia del contendere l’assunzione dell’istante intervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per effetto dello scorrimento della graduatoria in questione e di dovereconfermare l’esito del giudizio di primo grado, quanto al merito, sulla base, tuttavia, di una diversa motivazione, data dal possesso da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un titolo di preferenza, ovvero l’essere invalida civile, condizione obiettivamente sussistente prima della selezione perché certificata in data gennaio 2009 e, pertanto, sufficiente a legittimare la preferenza riconosciuta rispetto al Mameli, non rilevando l’iscrizione alle liste del collocamento dei disabili, intervenuta successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Mameli, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso,l’Argea e la [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, in relazione al quale il Mameli non svolge difesa alcuna. - Il ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno poi presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 L.R. Sardegna n. 2/2007 e 3 L.R. Sardegna n. 2/2009 lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale per cui ai fini del computo dei trenta mesi di attività lavorativa quale requisito di accesso della selezione, per quanto riguarda il contratto concluso con il [OSCURATO:PERSONA] di programmazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], occorreva fare riferimento alla data di stipula del contratto, uguale per entrambi i candidati, il Mameli e la [OSCURATO:PERSONA], e non alla data di effettivo inizio della prestazione lavorativa che per Mameli era precedente rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]. - Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente principale imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna dal 31.12.2006 al 12.2.2007, svolto dal Mameli nell’attesa dell’effettivo inizio del contratto concluso con il [OSCURATO:PERSONA] di programmazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA], intervenuto il 13.2.2007, contratto che, ove valutato, avrebbe consentito di riconoscere al Mameli un periodo di attività più lungo rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], non potendo questa fruire di un analogo o altro periodo lavorativo ai fini del computo dei trenta mesi utili ai fini della selezione. - Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 16 d.P.R. n. 487/1994 e 3 e 97 Cost., il ricorrente principale lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale per avere questa ritenuto sufficiente l’autocertificazione del titolo di preferenza all’atto della presentazione della domanda quando la normativa invocata impone, a pena di decadenza, la presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli entro iltermine perentorio di 15 giorni dalla prova orale, nella specie inosservata par non averela [OSCURATO:PERSONA] mai depositato il verbale di invalidità civile. - Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. è prospettata per non avere la Corte territoriale, nel pronunciare in ordine alle spese di lite, considerato la ricorrenza di ragioni legittimanti la compensazione delle spese, quali il potereil Mameli vantare, ai fini della proposizione della causa, ulteriori periodi di lavoro precario che la Corte ha valutato di dover ridurre in sede di giudizio e la reciproca soccombenza conseguente all’infondatezza del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA], viceversa ritenuto assorbito e non valutato. - Dal canto suo, la ricorrente incidentale, con l’unico motivo proposto condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 437, 112, 414 e 420 c.p.c., deduce la nullità della sentenza impugnata in relazione all’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non pronunciare sull’eccepita inammissibilità del dedotto fatto estintivo del diritto di precedenza, dato dall’intervenuta decadenza per mancato deposito dei relativi titoli, fatto dedotto soltanto in sede di appello e perciò, in quanto nuovo , non più deducibile. - I primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, per essere entrambi volti a contestare il criterio di computo adottato dalla Corte territoriale ai fini della verifica del requisito dei trenta mesi di attività lavorativa, possono essere qui trattati congiuntamente, non possono trovare accoglimento. - Il primo motivo presenta profili di inammissibilità , perché non coglie pienamente la ratio della sentenza impugnata, fondata sostanzialmente sul contenuto del contratto individuale, che non prevedeva la presenza quotidiana né una immissione in servizio in senso tecnico e richiedeva unicamente che entro la scadenza del 30 giugno fossero effettuate 300 giornate di lavoro. - Inoltre la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge nella valutazione del contrattodi collaborazione a termine concluso da entrambi con il [OSCURATO:PERSONA] di programmazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , poiché il criterio seguito, consistente nella valorizzazione della data in cui è sorto il vincolo contrattuale anziché di quella in cui la prima prestazione è stata resa, risulta del tutto plausibile, atteso che il rapporto di lavoro autonomo si instaura con la stipula del contratto, restando indifferenti, nell’ambito del periodo di efficacia del contratto, i tempi di realizzazione della commessa. - La statuizione resa dalla Corte territoriale , che resiste alla critica formulata con il primo motivo, giustifica l’ulteriore statuizione circa l’irrilevanza del periodo lavorativo svolto dal Mameli dal 22.11.2006 al 12.2.2007,in virtù del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, giacché detto contratto si colloca in sovrapposizione all’altro e, pertanto, in un arco temporale già preso in considerazione. - I nammissibile risulta il terzo motivo , non dando conto il ricorrente principale delle regole di produzione della documentazione indicate nel bando così sottraendosi all’onere di specificazione dei fatti di causa, ferma restando l’infondatezza della censura non trovando il d.P.R. n. 487/1994 applicazione al caso di specie, non trattandosi di concorsi pubblici ma di procedure di stabilizzazione, per le quali valgono invece i principi generali dettati in tema di autocertificazione dal d.P.R. n. 445/2000. - Infondato, di contro, si appalesa il quarto motivo, in quanto, con riguardo alla statuizione del primo giudice in ordine alle spese di lite, deve considerarsi che la soccombenza va determinata in relazione all’esito finale del giudizio sicché, qualora la domanda proposta sia stata rigettata, non può integrare soccombenza reciproca la ritenuta fondatezza di uno degli argomenti posti a fondamento della domanda medesima se inidoneo a determinare l’accoglimento, sia pure parziale, della stessa. Quanto alle spese del giudizio d’appello, è a dirsi come la Corte territoriale che ha statuito onerando l’odierno ricorrente delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza, non fosse tenuta a valutare, secondo la soccombenza virtuale, l’impugnazione incidentale, assorbita dal rigetto di quella principale. - Valgono, mutatis mutandis , i medesimi principi espressi da questa Corte con riferimento al giudizio di cassazione, in relazione al quale è consolidato l’orientamento secondo cui, qualora l’impugnazione incidentale venga ritenuta inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. o assorbita dal rigetto del ricorso principale, le spese vanno regolate in applicazione del principio di causalità e, pertanto, devono gravare sull’impugnante principale che ha determinato l’instaurazione del giudizio di impugnazio ne ( cfr. fra le tante Cass. n. 33733/2023). - Il ricorso principale va dunque rigettato, e ciò esime la Corte dall’esaminare il ricorso incidentale condizionato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale con conseguente assorbimento del ricorso i ncidentale condizionato . C ondanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida, per ognuno, in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell'ulteriore importo a titolo di