CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 01581/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],21 -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata giusta procura speciale da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.rappresentata e difesa dall’ [OSCURATO:PERSONA]Erme ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L atina Corso della Repubblica, 265, -controricorrente- avverso la sentenza del la Corte di Appello di Torino n. 46/2022 pubblicata il18.1.2022, notificata il 20.1.2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: risarcimento danni 1. −La ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] intrattenne col Banco di Napoli due conti correnti identificati nn. 26/3 5 e 27/5466. Su entrambi questi conti, la banca concesse aperture di credito in conto corrente in data 5.8.1983 e in data 2.3.1995, quest’ultima assistita da garanzia ipotecaria. In data 7.7.1998 il Banco di Napoli revocò i fidi concessi con effetto immediato, “per andamento irregolare del rapporto” e intimò il pagamento del saldo debitore di £ 362.420.861 (sul c/c 26/35) e di £ 302.246.289 (sul c/c 27/4566). Oltre a queste ragioni di credito, la banca chiese altresì la copertura di effetti e ricevute bancarie, oggetto di anticipazione e di esito ancora non conosciuto, per complessivi £ 32.741.000; 2. −Nel mese di marzo 1999, [OSCURATO:PERSONA] promise di vendere, con contratto preliminare trascritto, al fratello [OSCURATO:PERSONA] il capannone in LatinaViale Dinamica 7 dove la ditta individuale aveva sede; - nel mese di ottobre 1999, il Banco di Napoli segnalò a sofferenza alla Centrale rischi di Banca d’Italia la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] per un importodi € 417.297; -a febbraio 2000, propose istanza di fallimento della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] dalla quale desistette in data 21.3.2000 (doc. 4 att.), dopo aver raggiunto in data 9.3.2000 con [OSCURATO:PERSONA] un accordo per il rientro dell’esposizione debitoria; - specificamente, il piano di rientro convenuto prevedeva, oltre al riconoscimento del debito maturato, la cancellazione della trascrizione del preliminare di vendita al fratello del capannone, il rilascio “a maggior garanzia” di nuova ipoteca per £ 400.000.000 su immobili di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], eil rientro dell’esposizione debitoria tramite un versamento a pronti di £ 18.500.000 “che va ad aggiungersi alla somma di £ 88.000.000 circa corrispostavi con diversi versamenti dall’inizio dell’anno”, il versamento di n. 35 rate mensili di £ 8.500.000 dal 17.2.2000 al 17.12.2002 e il versamento a seguire di n. 36 rate mensili di £ 18.500.000 dal 17.1.2003 al 17.12.2005; 3. − L a ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] cessò l’attività in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente licenziamento del personale dipendente. In data 12.7.2004, [OSCURATO:PERSONA] presentò denuncia querela al C.C. di [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dei responsabili del Banco di Napoli, oggi Sanpaolo IMI, “per tutti i reati che dovessero essere ravvisati” e segnatamente per usura ed estorsione. 4. − A vverso il decreto ingiuntivo chiesto da [OSCURATO:PERSONA] lo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei garanti emesso dal Tribunale di Latina in data 23.12.2004, gli odierni ricorrenti proposero opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con sentenzanon definitiva 8-16.5.2014, il Tribunale di Latina “accertata la nullità delle clausole anatocistiche contenute nei contrattidi conto corrente n. 27/5466 e n. 16/35, nonché il carattere usurario dei tassi applicati nel primo di detti rapporti dal 1.1.1998 al30.9.1999” revocò il decreto ingiuntivo opposto e rimise la causa in istruttoria per disporre nuovo accertamento contabile e rideterminare il saldo complessivo dei conti correnti tenendo conto dei pagamenti effettuati da parte opponente. Con sentenza definitiva 13.7.2016,il Tribunale di Latina pervenne a un importo di € 8.821,16 a credito p er il correntista alla data del 30.9.1999, con riferimento al conto corrente n. 27/5466, ed all’importo di € 124.006,82 a debito per il correntista alla data del 30.9.1999 con riguardo al conto n. 16/35. Operata la compensazione per pari quantità e dedotti i versamenti successivi fatti da [OSCURATO:PERSONA] a riduzione dell’esposizione debitoria, sulla base del piano di rientro 9.3.2000, condannò gli opponenti a corrispondere la minore somma di € 47.546,21 per residuo scoperto di conto e di € 13.850,19 per gli effetti anticipati e rimasti insoluti a scadenza. Le sentenze non sono mai state appellate.5. −Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano , innanzi al Tribunale di Torino, Intesa san Paolo per chiedere l’accertamento del danno ingiusto causato dalla condotta dolosa e consapevole degli effetti conseguenti posta in essere dal Banco di Napoli e la condanna della banca convenutaal risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi in seguito alle violazioni penali dell'art. 644 c.p. per aver applicato tassi d'interessi usurari oltre la soglia ai sensi della legge 108/96 e violazioni dell'art.1283 c.c. sull'anatocismo.Con sentenza n. 1167/2020, il Tribunale di Torino rigettava la domanda degli attori e li condannava in solido tra loro a rifondere a IntesaSanpaolo le spese di lite. 6. − L’attuale ricorrente proponeva gravame , lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la proposizione, nel 2005, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sarebbe stata idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, perché la domanda non erarivolta all’accertamento del danno ed al conseguenziale risarcimento,dinanzi alla Corte di Appello di Torino che con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado. Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuivache: a)Il Tribunale aveva rilevato che la prescrizione decorre “dal giorno in cui il diritto può esserefatto valere” (art. 2935 c.c.) che, nel caso di specie coincideva con il momento in cui laditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato di operare, ovvero il 31.12.2002, giorno incui si era verificata la “scomparsa dal mercato” della ditta individuale che veniva imputataalla banca; n on valeva come domanda giudiziale idonea all’interruzione della prescrizione l’opposizione al decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Latina, poiché gli attori avevano chiesto soltanto di “revocarsi il decreto ingiuntivo opposto”, e la pura e semplice domanda di rigetto dell’altrui pretesa non può sortire effetto interruttivo della prescrizione rispetto a pretese diverse, seppure collegate. In assenza di atti interruttivi intermedi della prescrizione dal 31.12.2002 sino al momentodella notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (avvenuta indata 18.6.2018); b) Il gravame non aveva la forza di contrastare l’apparato motivazionale della sentenza di primecure: infatti le argomentazioni dell'appellante non apparivanotali da incrinare il fondamento logico - giuridico di quelle contenute nella sentenza impugnata; c) ai sensi dell'art. 2943 c.c., perché un atto abbia efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; d) l'accertamento del nesso tra l’opposizione a decreto ingiuntivo, con la richiesta di revoca dello stesso per anatocismo ed usura, e l’azione di risarcimento dei danni per la condotta dolosa della Banca, deve svolgersi in termini rigorosi, riservando la produzione per estensione degli effetti interruttivi solo a quei fatti che siano conseguenti, cioè ineluttabilmente discendenti da un altro che ne costituisce il necessario presupposto o a quelli che, rispetto al presupposto, nerappresentino il logico sviluppo; e) lapretesa risarcitoria così come prospettata non era in rapporto con la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, perché non era fondata su fatti che siano conseguenti, cioè ineluttabilmente discendenti, dalla pretesacreditoria della Banca per quanto rivelatasi meno rilevante e non ne rappresentanonemmeno il logico sviluppo; f) era assente qualsiasi consequenzialità logico - giuridica fra l’accertamento del credito della Banca e l’azione risarcitoria per i censurati comportamenti dolosi della stessa. 7. −[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi ed anche memoria.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha presentato controricorso . [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrentededuce: 8. − Con il primo motivo: Ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5. c.p.c. Violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per omessa motivazione sulla dedotta decorrenza del dies a quo della prescrizione del diritto fatto valere dal giorno della pubblicazione della sentenza n. 1449/16, emessa dal Tribunale di Latina a margine del procedimento n. r.g. 1342/05, depositata il 13.7.16. Omesso esame del fatto.La Corte ha omesso di considerare che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non già dalla "data del fatto", inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili.Nel caso di specie il termine inizierebbe a decorrere dall’accertamento compiuto dal Tribunale resa nel 2016. 8.1 − L a censura che richiama il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile. La sentenza della Corte di merito è conforme, sul punto in questione, alla sentenza di primo grado, sicché trova applicazione l’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. (qui applicabile ratione temporis– pur essendo stato abrogato dall’art. 3, comma 26, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 –ai sensi dell’art. 35, commi 1 e 4, d.lgs. cit., trattandosi di ricorso per cassazione proposto in data anteriore al 28 febbraio 2023), a mente del quale nell'ipotesi di "doppia conforme", il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. A tale onere dimostrativo, invece, il ricorrente si è completamente sottratta. (Cass., n. 5528/2014; da ultimo Cass., n. 8320/2022; Cass., n. 5947/2023). La censura relativa al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.non è autosufficiente perché il ricorrente omette di specificare in che modo i fatti enunciati provochino la violazione prevista dall’art.360, n. 4, c.p.c. Il richiamo delle previsioni del n. 4 dell’art. 132 c.p.c. non è d’ausilio poiché la mancanza di motivazione si verifica soltanto quando questa manchi del tutto, ovvero sia esistente, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo totalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass., n. 20112/2009; Cass.,n. 10937/2016) o allorché la sentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass., n.16611/2018).il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito(Cass., n. 3819/20202). 9. − Con il secondo motivo: Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. Errata individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione. La Corte ritenendo che il diritto al risarcimento poteva essere fatto valere dalla pubblicazione della sentenza del 2016, o dal suo passaggio in giudicato, ha violato il precetto di cui all’art. 2935 c.c. 9.1− La censura è inammissibile. Risulta dalla sentenza impugnata che: «Con l’unico motivo di gravame (Avvenuta interruzione della prescrizione) parte appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la proposizione, nel 2005, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sarebbe stata idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, perché la domanda non era rivolta all’accertamento del danno ed al conseguenziale risarcimento». E cioè l’appello ha rimesso in discussione esclusivamente la questione della interruzione (e conseguente sospensione) del corso della prescrizione estintiva per effetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento introdotta dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Banca: va da sé che sulla parte di sentenza di primo grado concernente l’individuazione del termine a quo per il corso della prescrizione è ineluttabilmente sceso il giudicato interno ai sensi dell’articolo 329, secondo comma, c.p.c. 10. − Con il terzo motivo: Ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4e 5, c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2943 e 2945 c.c. per il mancato riconoscimento di effetti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo. Motivazione apparente e/o illogica. L a prescrizione , in ogni caso,si sarebbe comunque interrotta nel 2005, con il deposito dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, per riprendere il suo nuovo decorso al passaggio ingiudicato della sentenza del 2016. La Corte non spiega perché non intercorra un rapporto di conseguenzialità e/o di causalità tra la domanda di revoca (o meglio di accertamento della nullità di clausole contrattuali per violazione di legge) e la pretesa risarcitoria. 10.1− Per la violazione dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. il ricorrente incorre nelle medesime inammissibilità già riscontrate sub 1.1 La motivazione della Corte, inoltre, risulta adeguata sia rispetto alla inidoneità della citazione in opposizione a D.I. quale elemento interruttivo della prescrizione sia per l’inesistenza di un rapporto di consequenzialità logico giuridica tra i diritti evocati (Cass., n.18570/2007 e successive).La C orte d’appello ha rammentato che, ai sensi dell’articolo 2943 c.c., la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’effetto interruttivo si determina riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce il giudizio proposto (p. es. Cass. 4 agosto 2016, n. 16293), per poi osservare che, nella specie considerata, detto rapporto di stretto collegamento non sussisteva affatto: «Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, la pretesa risarcitoria così come prospettata non è in rapporto con la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, perché non è fondata su fatti che siano conseguenti, cioè ineluttabilmente discendenti, dalla pretesa creditoria della Banca per quanto rivelatasi meno rilevante e non ne rappresentano nemmeno il logico sviluppo». Trattasi di accertamento incensurabile in questa sede (Cass. 22 luglio 1968, n. 2643, più in generale Cass. 24 novembre 2010, n. 23821). 11. − Nella memoria il ricorrente formula eccezione di inammissibilità del controricorso in quanto privo di sottoscrizione digitale, in violazione dell’art. 125 c.p.c., all’atto della sua notifica al ricorrente con PEC del 29.4.22 (all. 1) e ciò in conformità all’ordinanza di codesta Suprema corte n. 14338 dell’8.6.17 per cui: «L’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico», principio estendibile analogicamente anche al controricorso quale atto processuale da notificarsi, nella previgente disciplina, al ricorrente. 11.1−Sulla doglianza va osservato che dalla consultazione a video del controricorso risulta perfettamente apposta la firma digitale che diviene illeggibile sesoltanto in sede di stampa cartacea si inserisce un corpo di stampa non adeguato. Chiaramente con una corretta impostazione anche sulla stampa cartacea la firma è leggibile e apposta legittimamente. 12. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiarail ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per