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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36140/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28295/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (Italia) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, vicolo dell’Oro, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Panama, 52 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3165/2018, depositata il 27 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: invenzioni del dipendente - la [OSCURATO:PERSONA] (Italia) s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 27 giugno 2018, di reiezione del suo appello avverso la sentenza del locale Tribunale che, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato il diritto di quest’ultimo all’equo premio nei confronti della società ricorrente in relazione alla invenzione oggetto di brevetto europeo e brevetto statunitense rilasciati, rispettivamente, in favore della [OSCURATO:PERSONA]. e della [OSCURATO:PERSONA] AG; -dall’esame della sentenza impugnata si evince che: l’attore [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., successivamente fusa per incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] (Italia) s.p.a., dal 1° gennaio 1985 al 4 marzo 2005; nello svolgimento del rapporto di lavoro aveva realizzato insieme a ricercatori-dipendenti di altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], tra le altre, un’invenzione riguardante i «catalizzatori [OSCURATO:PERSONA] preparati con precursori in ferro ad alta purezza», posta alla base dei menzionati brevetti europeo e statunitense, rilasciati in favore di società diverse da quelle presso il quale era impiegato, ma facenti parte del medesimo gruppo societario; non avendo avuto dalle società titolari dei brevetti risposta favorevole alla sua richiesta di remunerazione per l’invenzione realizzata, aveva rivolto alla odierna ricorrente, in sede giudiziale, richiesta per la corresponsione dell’equo premio exart. 64 cod. prop. ind.; - la Cort e di appello ha disatteso il gravame evidenziando che: la [OSCURATO:PERSONA] (italia) s.r.l. era a conoscenza dell’invenzione realizzato dal Rubini e aveva acquistato i diritti derivanti dalla stessa, per cui era tenuta alla corresponsione dell’equo premio ai sensi dell’art. 23, secondo comma, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, non essendo a ciò ostativa la brevettazione dell’invenzione da parte di terzi cui la predetta [OSCURATO:PERSONA] (Italia) s.r.l. aveva ceduto i relativi diritti; tale società non aveva tempestivamente contestato la circostanza, allegata dal Rubini, della mancata percezione da parte di quest’ultimo di un «congruo corrispettivo» per la cessione dei diritti sulla invenzione dal medesimo disposta in favore della [OSCURATO:PERSONA]., benché previsto dal relativo accordo; non sussisteva l’eccepita litispendenza con un giudizio promosso dal Rubini dinanzi al Tribunale di Torino, in quanto, nelle more, il giudizio si era concluso con sentenza irrevocabile; del pari infondata era l’eccezione di prescrizione, poiché, ai fini dell’individuazione del dies a quo, doveva aversi riguardo alla data della concessione del brevetto e non, come sostenuto dalla società convenuta, alla data in cui il Rubini aveva ceduto i suoi diritti sull’invenzione; non concludente era l’allegazione della società in ordine al fatto che l’invenzione in oggetto fosse priva dei requisiti di brevettabilità, non essendo consentito al datore di lavoro che abbia chiesto e ottenuto il brevetto ottenere l’accertamento incidentale della nullitàdel titolo al solo fine di sottrarsi al pagamento dell’equo premio; priva di pregio era, infine, la deduzione della società in ordine alla qualificazione dell’invenzione in esame quale invenzione di servizio, difettando la prova della pattuizione dell’attività inventiva quale oggetto del contratto di lavoro e di una retribuzione prevista per tale attività; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380- bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente esaminato, per motivi di ordine logico - giuridico, l’ultimo motivo di ricorso, con cui la ricorrente critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 23 r.d. n. 1127 del 1939, 64cod. prop. ind. e 1362 cod. civ., nella parte in cui ha escluso che l’invenzione posta dall’attore a fondamento della sua domanda di riconoscimento dell’equo premio fosse qualificabile quale invenzione di servizio in ragione della assenza di una esplicita previsione contrattuale avente a oggetto una specifica retribuzione per l’attività inventiva; - la società sottolinea, sul punto, che l’incarico affidato all’attore prevedeva lo svolgimento di attività connotata anche dall’individuazione di soluzioni di tipo inventivo e che la remunerazione riconosciuta all’attore prevedeva alcuni bonus annuali al cui raggiungimento concorreva anche l’attività inventiva posta in essere nel periodo di riferimento; -il motivo è inammissibile; - in proposito, giova rammentar e che l’elemento distintivo tra l’invenzione di servizioe l'invenzione di azienda – nella vigenza del r.d. n. 1127 del 1939, applicabile al caso in esame ratione temporis – risiede nel fatto che, pur presuppon endo entrambe la realizzazione di un’invenzione industriale nell'adempimento di un contratto di lavoro , nel primo caso l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e che per tale attività è prevista, attraverso un'esplicita previsione contrattuale , una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo (cfr., da ultimo, Cass.21 marzo 2011, n. 6367; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1285; Cass.19 luglio 2003, n. 11305); - nel l'invenzione di servizio , dunque, l'attività inventiva è dovuta e a tal fine retribuita, mentre nell’invenzione di azienda la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultatoinventivo, il quale non rientra nell'attività dovuta, ma è a quest'ultima collegata come frutto non dovuto , né previsto , della prestazionelavorativa (cfr., altresì, Cass. 21 luglio 1998, n. 7161; Cass. 6 marzo 1992, n. 2732; Cass. 12 maggio 1990, n. 4091); - laddove l'invenzione sia l'oggetto della prestazione lavorativa, il risultato inventivo potrà esservi o meno, ma nel caso in cui si verifichi, la retribuzione stabilita vale già a compensarlo, perché è sinallagmatica di tutta le utilità che potranno scaturire, dal momento che in tal senso si è espressa inequivocabilmente la volontà dalle parti, onde non vi è spazio per l'ulteriore compenso costituito dall'equo premio , che, invece, va riconosciuto quando l'invenzione è una conseguenza occasionale e straordinaria della prestazione lavorativa, in quanto non è prevedibile che le ordinarie mansioni possano condurre ad un risultato inventivo (così, Cass. 5 novembre 1997, n. 10851); - spetta al giudice di merito accertare – sulla base della interpretazione del contratto basata sui criteri dettati dall'art. 1362 c.c. – se le parti hanno voluto in effetti pattuire una retribuzione che,sia pure in parte, si collochi come corrispettivo dell'obbligo del dipendente di svolgere un'attività inventiva; - a tal fine, non assume rilievo la maggiore o minore probabilità che dall'attività lavorativa pattuita scaturisca l'invenzione, di tal che ogniqualvolta sia probabile quel risultato si dovrebbe automaticamente considerare come rientrante nella previsione contrattuale; - ciò posto, la Corte di appello, aderendo alla valutazione operata dal giudice di prime cure, ha ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio non offriva evidenza « della pattuizione di un’attività inventiva quale oggetto del contratto e di una retribuzione pattuita a tale scopo …», evidenziando che i bonus concordati tra le parti – sulla cui analisi la ricorrente pone particolare attenzione nel motivo in esame – erano riconosciuti in relazione ai risultati dell’attività aziendale e non alla realizzazione di un’attività inventiva nell’esecuzione del rapporto di lavoro; - ha aggiunto che « gli altri indici indicati dall’appellante, sia singolarmente considerati che nel loro insieme, non presentano un carattere di univocità che consenta a farli assurgere al rango di prova»; - la doglianza si risolve, dunque, in una contestazione della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Corte di appello che non può trovare ingresso in questa sede, mirando, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 24476); - deve aggiungersi che la deduzione della ricorrente secondo cui la Corte di appello non avrebbe preso in considerazione documenti contrattuali contenti la previsione di una retribuzione per l’attività inventiva – dichiarando inammissibile e irrilevante la relativa produzione – in quanto « ciò avrebbe determinato una valutazione ovviamente ex post»non trova riscontro nella sentenza impugnata, la quale si è limitata a richiamare il principio – apparentemente condiviso anche dalla ricorrente – secondo cui la valutazione dell’esistenza di una siffatta previsione contrattuale debba essere effettuato ex ante e non ex post , ossia in un momento successivo alla realizzazione dell’invenzione; - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, quarto comma, 7, primo comma, e 23 r.d. n. 1127 del 1939, 63 e 64 cod. prop. ind., 1321, 1325, 2589, 2729 e 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ. e 11 disp. prel. cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto sussistente la contestata legittimazione passiva della società convenuta, benché le domande attoree fossero rivolte alle società che avevano brevettato l’invenzione; - con la medesima doglianz a censura la sentenza di appello per aver ritenuto che la società convenuta fosse obbligata alla corresponsione dell’equo premio, benché l’invenzione brevettata non fosse mai stata nella sua disponibilità; - contesta, in particolare, la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che: la convenuta fosse a conoscenza dell’invenzione, poiché il relativo accertamento sarebbe frutto della errata applicazione delle regole che presiedono alla formazione della prova presuntiva; fosse dimostrata la confluenza dell’invenzione nel suo patrimonio e la sua cessione a società terze; l’art. 23 r.d. n. 1127 del 1939, applicabile ratione temporis , contemplasse la possibilità di richiedere l’equo premio anche nel caso in cui il brevetto fosse stato richiesto da un terzo avente causa del datore di lavoro; non fosse rilevante la conclusione da parte del Rubini di un accordo per la cessione dei diritti sull’invenzione in ragione della omessa contestazione della circostanza, da questi allegata, della mancata percezione di alcun compenso in esecuzione di tale accordo, benché previsto; -il motivo è inammissibile; - con riferimento al profilo relativo alla contestata legittimazione passiva della ricorrente, si rammenta che legittimazione ad agire, quale condizione dell’azione, sta ad indicare la necessità che, dal lato attivo, la domanda è proposta da colui che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, dal lato passivo, che la domanda sia proposta contro colui che in essa è affermato soggetto passivo del diritto(cfr., per tutte, Cass. Sez.

Un., 16 febbraio 2016, n. 2951); - la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, in quanto ha osservato che la domanda giudiziale di condanna alla corresponsione dell’equo indennizzo era stata proposta nei confronti della società convenuta, individuata, dunque, quale soggetta obbligata, e tale affermazione della Corte non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente; - per quanto attiene all’aspetto concernente la conoscenza dell’invenzione da parte della ricorrente, la sua confluenza nel patrimonio di quest’ultima e la cessione del diritto al brevetto sull’invenzione dell’attore, si rileva che la Corte di appello ha accertato l’avvenuta cessione di tale diritto in favore di società terze che successivamente hanno provveduto a ottenere la privativa; - ha desunto tale circostanza da una pluralità di elementi indiziari, rappresentati, principalmente, dal fatto che l’attore aveva ricoperto la carica di amministratore delegato della convenuta nel periodo in cui sono accaduti i fatti di causa, dalla corrispondenza intercorsa tra le società coinvolte nell’operazione e dallo stretto legame che avvinceva tali società, facenti, tra l’altro, parte del medesimo gruppo; - sul punto, premesso che il contratto di cessione dei diritti derivanti dalla registrazione del brevetto non richiede una forma vincolata (cfr. Cass. 24 maggio 2018, n. 12971), si osserva che l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alle presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 21 luglio 2022, n. 22846; Cass. 19 aprile 2021, n. 10253; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234); - infatti, la concretizzazione dei parametri di gravità, precisione e concordanza, cui l’art. 2729 cod. civ. subordina l’idoneità degli elementi indiziari a dimostrare il fatto ignoto, cioè la loro traduzione in strumenti operativi per la soluzione delle concrete controversie, costituisce oggetto di un giudizio di fatto; -conseguentemente, il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile solo nei ristretti limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. p roc. civ, cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato; - deduce parte ricorrente l’omesso esame del fatto storico rappresentato dalla mancata formalizzazione dell’atto di cessione del diritto al brevetto, ma tale circostanza non risulta essere decisiva in quanto inidonea a inficiare la conclusione cui è giunta la Corte di appello, attesa la concordanza, precisione e gravità degli elementi indiziari valorizzati nella sentenza impugnata, nonché l’operatività del richiamato principio della libertà delle forme applicabile al contratto di cessione dei diritti brevettuali; - priva di pregio è la censura nella parte in cui contesta la responsabilità della convenuta per il pagamento dell’equo compenso laddove il relativo brevetto sia stato chiesto e ottenuto da un soggetto terzo; - infatti, anche con riferimento alla legislazione antecedente alla modifica all’art. 64, secondo comma, cod. prop. ind., operata con l’art. 36 d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, che ha espressamente riconosciuto il diritto all’equo compenso anche qualora il brevetto sia ottenuto da aventi causa del suo datore di lavoro, deve ritenersi vigente il principio per cui tale diritto non viene meno ove la domanda di brevetto o i diritti sull’invenzione siano ceduti a terzi dal datore di lavoro; - quanto, infine, alla contestata affermazione della Corte di appello di riconoscimento del diritto all’equo premio pur in presenza di un accorso tra l’attore e la società statunitense cessionaria dell’invenzione (e che provveduto alla registrazione del relativo brevetto) di un «contratto di cessione … di tutti i diritti sulla invenzione», si osserva, in primo luogo, che la doglianza si presenta priva della necessaria specificità, avendo la ricorrente omesso di riprodurre la relativa clausola negoziale, indispensabile per consentire a questa Corte di individuare con esattezza l’oggetto dell’atto dispositivo e, in tal modo, di valutare se lo stesso si estendesse anche al diritto all’equo premio o fosse limitato al diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’invenzione; - in secondo luogo, dall’esame della sentenza sembra doversi inferire che il perfezionamento dell’accordo fosse subordinato alla corresponsione in favore dell’attore di una «good and valuable consideration», per cui il mancato versamento di tale importo abbia impedito il trasferimento dei diritti ivi presi in esame; - con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 39 e 324 cod. proc civ., 2909 cod. civ. e 52 cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata omesso di prendere in considerazione il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 72/2013, divenuta definitiva a seguito della sentenza di questa Corte n. 27500 del 20 novembre 2017, che si è pronunciata su analoga domanda di equo premio avanzata dal Rubini nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (Italia) s.p.a. in relazione a diversa privativa, sia pure fondata sul medesimo nucleo inventivo dei brevetti inoggetto; -il motivo è infondato; - dalla lettura della sentenza posta a fondamento del giudicato eccepito non emergono elementi da cui poter evincere che in quel giudizio si sia deciso in ordine alla sussistenza del diritto dell’odierno controricorrente all’equo premio per un’invenzione, brevettata, identica a quella per la quale è chiesto analogo equo premio in questa sede; - sul punto, si rileva che in tale giudizio l’invenzione è oggetto di brevetto italiano n.

IT1338939, con estensione europea EP 1350765, mentre in quello presente l’invenzione risulta essere oggetto di brevetto europeo EP1509322; - la diversità dei titoli di privativa, valutata unitamente all’assenza di elementi che rilevano l’identità della sottesa idea inventiva – peraltro, incompatibile con il sistema di rilascio della protezione brevettuale che richiede la novità dell’invenzione in funzione della quale è chiesto il brevetto –, conduce a escludere che il giudicato esterno opposto esplichi i suoi effetti preclusivi dell’esame della domanda svolta dal lavoratore in questo processo; - con il terzo motivo si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 23 r.d. n. 1127 del 1939, 64 cod. prop. ind., 2935 cod. civ. e 3 Cost., per aver la Corte di appello affermato che il termine di prescrizione del diritto all’equo premio decorresse dalla data di concessione del brevetto e non già dalla cessione dei diritti sulle invenzioni disposta dal Rubini, disattendo, in tal modo, la relativa eccezione; -anche questo motivo è infondato; - è principio consolidato di questa Corte quello per cui i n caso di invenzione di azienda il diritto del lavoratore all'equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono solo con il conseguimento del brevetto, non essendo sufficiente che si tratti di innovazioni suscettibili di brevettazione ma non ancora brevettate, e che a tale diritto, trattandosi di una controprestazione straordinaria a carattere indennitario corrisposta una tantum per una prestazione altrettanto straordinaria, costituita dal risultato inventivo non rientrante nell'attività dovuta dal lavoratore, si applica la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 cod. civ. ed il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto è esigibile, ovvero dalla data di concessione del brevetto (cfr. Cass. 19 luglio 2003, n. 11305; Cass. 5 giugno 2000, n. 7484; Cass. 10 gennaio 1989, n. 30); - questa Corte non ritiene di doversi discostare da tale orientamento, in quanto è la brevettazione e non la mera brevettabilità che costituisce condicio iuris per l'esigibilità del premio, dovendosi interpretare la locuzione « diritti derivanti dall'invenzione» nel senso del riferimento ai diritti di sfruttamento patrimoniale in regime di esclusiva conseguente al rilascio del brevetto; - infatti, l’ invenzione in s é considerata lasc ia insorgere, in capo al datore di lavoro, unicamente il diritto potestativo di avvalersene, chiedendone in proprio la brevettazione, e solo qualora il datore di lavoro decida di esercitare tale sua facoltà sorge, in chiave sinallagmatica, il diritto all’equo compenso del lavoratore; - una diversa conclusione condurrebbe all’inaccettabile conclusione – sotto il profilo del diritto alla libertà di iniziativa economica – di imporre al datore di lavoro l’obbligo di sfruttare un’invenzione cui potrebbe non avere interesse; -la tesi preferita è inidonea a pregiudicare (anche) gli interessi del lavoratore inventore, il quale, laddove il datore di lavoro non proceda alla richiesta di brevettazione ovvero opti per l'utilizzo in segreto dell'invenzione, potrà cautelarsi interpellando tempestivamente il datore di lavoro e, in caso di risposta negativa, provvedendoegli stesso a presentare domanda di brevetto a i sensi dell'art. 27 r.d. n. 1127 del 1939 o a disporre dell’invenzione non brevettata (cfr., altresì, Cass. 6 dicembre 2019, n. 31937); - può aggiungersi che una siffatta tesi non trova smentita neanche nella normativa vigente, la quale, pur prevedendo il diritto all’equo compenso (anche) per il caso di invenzione di azienda utilizzata in regime di segretezza industriale, annette l’insorgenza di tale diritto all’effettiva utilizzazione dell’invenzione, nel rispetto del richiamato principio sinallagmatico che regola la relazione tra diritti esclusivi derivanti dalla brevettazione dell’invenzione e diritto all’equo compenso; - con il quarto motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 78 r.d. n. 1127 del 1939, 122 cod. prop. ind., 100 cod. proc. civ. e 3 Cost., per aver lasentenza impugnata riconosciuto il diritto dell’attore alla corresponsione dell’equo premio senza previamente procedere all’esame della validità, contestata dalla convenuta, del brevetto rilasciato a tutela dell’invenzione del dipendente; - evidenzia, in p roposito, la non pertinenza del principio espresso dalla Corte di appello secondo cui il datore di lavoro che abbia chiesto e ottenuto il brevetto non può chiedere l’accertamento incidentale della nullità del titolo al fine di sottrarsi al pagamento dell’equo premio, in quanto nel caso in esame il brevetto era stato chiesto e ottenuto da soggetti terzi e non già dalla convenuta, società datrice di lavoro; -il motivo è, del pari, infondato; - l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore il premio per invenzioni di azienda, ex art. 23, secondo comma, r.d. n. 1127 del 1939, può cessare solo con la rimozione ex tunc del brevetto, sempre che tale rimozione avvenga per effetto di dichiarazione giudiziale di nullità, pronunciata in via principale, valida erga omnes, non essendo invece sufficiente una declaratoria di nullità pronunziata in via meramente incidentale (così, Cass. 6 dicembre 2019, n. 31937; Cass. 20 novembre 2017, n. 27500; Cass. 5 giugno 2000, n. 7484); - infatti, la dichiarazione inc identale di nullità del brevetto sarebbe inidonea allo scopo in quanto non avrebbe incidenza alcuna sui diritti del datore di lavoro dal momento che questi trovano – e continuano a trovare –la loro fonte unicamente nel brevetto; - pertanto, la permanente vigenza dei diritti esclusivi sull’invenzione non consente di poter contestare la sussistenza del diritto all’equo premio in ragione della assenza dei requisiti di brevettazione, stante la rilevata imprescindibilità del collegamento tra tali diritti; - sif fatta conclusione deve tenersi ferma anche nei casi in cui il soggetto che ha proceduto alla brevettazione dell’invenzione non coincida con il datore di lavoro, per essere un suo avente causa, ovvero la domanda di nullità del titolo in via principale non sia proponibile, per essere il brevetto scaduto, atteso che anche in tali evenienze l’obbligo del datore di corresponsione dell’equo premio trova la sua giustificazione, sotto il profilo sinallagmatico, nella utilizzazione da parte sua dell’invenzione, sia pure nella forma della disposizione in favore di terzi; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28295/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (Italia) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, vicolo dell’Oro, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Panama, 52 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3165/2018, depositata il 27 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: invenzioni del dipendente - la [OSCURATO:PERSONA] (Italia) s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 27 giugno 2018, di reiezione del suo appello avverso la sentenza del locale Tribunale che, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato il diritto di quest’ultimo all’equo premio nei confronti della società ricorrente in relazione alla invenzione oggetto di brevetto europeo e brevetto statunitense rilasciati, rispettivamente, in favore della [OSCURATO:PERSONA]. e della [OSCURATO:PERSONA] AG; -dall’esame della sentenza impugnata si evince che: l’attore [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., successivamente fusa per incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] (Italia) s.p.a., dal 1° gennaio 1985 al 4 marzo 2005; nello svolgimento del rapporto di lavoro aveva realizzato insieme a ricercatori-dipendenti di altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], tra le altre, un’invenzione riguardante i «catalizzatori [OSCURATO:PERSONA] preparati con precursori in ferro ad alta purezza», posta alla base dei menzionati brevetti europeo e statunitense, rilasciati in favore di società diverse da quelle presso il quale era impiegato, ma facenti parte del medesimo gruppo societario; non avendo avuto dalle società titolari dei brevetti risposta favorevole alla sua richiesta di remunerazione per l’invenzione realizzata, aveva rivolto alla odierna ricorrente, in sede giudiziale, richiesta per la corresponsione dell’equo premio exart. 64 cod. prop. ind.; - la Cort e di appello ha disatteso il gravame evidenziando che: la [OSCURATO:PERSONA] (italia) s.r.l. era a conoscenza dell’invenzione realizzato dal Rubini e aveva acquistato i diritti derivanti dalla stessa, per cui era tenuta alla corresponsione dell’equo premio ai sensi dell’art. 23, secondo comma, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, non essendo a ciò ostativa la brevettazione dell’invenzione da parte di terzi cui la predetta [OSCURATO:PERSONA] (Italia) s.r.l. aveva ceduto i relativi diritti; tale società non aveva tempestivamente contestato la circostanza, allegata dal Rubini, della mancata percezione da parte di quest’ultimo di un «congruo corrispettivo» per la cessione dei diritti sulla invenzione dal medesimo disposta in favore della [OSCURATO:PERSONA]., benché previsto dal relativo accordo; non sussisteva l’eccepita litispendenza con un giudizio promosso dal Rubini dinanzi al Tribunale di Torino, in quanto, nelle more, il giudizio si era concluso con sentenza irrevocabile; del pari infondata era l’eccezione di prescrizione, poiché, ai fini dell’individuazione del dies a quo, doveva aversi riguardo alla data della concessione del brevetto e non, come sostenuto dalla società convenuta, alla data in cui il Rubini aveva ceduto i suoi diritti sull’invenzione; non concludente era l’allegazione della società in ordine al fatto che l’invenzione in oggetto fosse priva dei requisiti di brevettabilità, non essendo consentito al datore di lavoro che abbia chiesto e ottenuto il brevetto ottenere l’accertamento incidentale della nullitàdel titolo al solo fine di sottrarsi al pagamento dell’equo premio; priva di pregio era, infine, la deduzione della società in ordine alla qualificazione dell’invenzione in esame quale invenzione di servizio, difettando la prova della pattuizione dell’attività inventiva quale oggetto del contratto di lavoro e di una retribuzione prevista per tale attività; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380- bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente esaminato, per motivi di ordine logico - giuridico, l’ultimo motivo di ricorso, con cui la ricorrente critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 23 r.d. n. 1127 del 1939, 64cod. prop. ind. e 1362 cod. civ., nella parte in cui ha escluso che l’invenzione posta dall’attore a fondamento della sua domanda di riconoscimento dell’equo premio fosse qualificabile quale invenzione di servizio in ragione della assenza di una esplicita previsione contrattuale avente a oggetto una specifica retribuzione per l’attività inventiva; - la società sottolinea, sul punto, che l’incarico affidato all’attore prevedeva lo svolgimento di attività connotata anche dall’individuazione di soluzioni di tipo inventivo e che la remunerazione riconosciuta all’attore prevedeva alcuni bonus annuali al cui raggiungimento concorreva anche l’attività inventiva posta in essere nel periodo di riferimento; -il motivo è inammissibile; - in proposito, giova rammentar e che l’elemento distintivo tra l’invenzione di servizioe l'invenzione di azienda – nella vigenza del r.d. n. 1127 del 1939, applicabile al caso in esame ratione temporis – risiede nel fatto che, pur presuppon endo entrambe la realizzazione di un’invenzione industriale nell'adempimento di un contratto di lavoro , nel primo caso l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e che per tale attività è prevista, attraverso un'esplicita previsione contrattuale , una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo (cfr., da ultimo, Cass.21 marzo 2011, n. 6367; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1285; Cass.19 luglio 2003, n. 11305); - nel l'invenzione di servizio , dunque, l'attività inventiva è dovuta e a tal fine retribuita, mentre nell’invenzione di azienda la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultatoinventivo, il quale non rientra nell'attività dovuta, ma è a quest'ultima collegata come frutto non dovuto , né previsto , della prestazionelavorativa (cfr., altresì, Cass. 21 luglio 1998, n. 7161; Cass. 6 marzo 1992, n. 2732; Cass. 12 maggio 1990, n. 4091); - laddove l'invenzione sia l'oggetto della prestazione lavorativa, il risultato inventivo potrà esservi o meno, ma nel caso in cui si verifichi, la retribuzione stabilita vale già a compensarlo, perché è sinallagmatica di tutta le utilità che potranno scaturire, dal momento che in tal senso si è espressa inequivocabilmente la volontà dalle parti, onde non vi è spazio per l'ulteriore compenso costituito dall'equo premio , che, invece, va riconosciuto quando l'invenzione è una conseguenza occasionale e straordinaria della prestazione lavorativa, in quanto non è prevedibile che le ordinarie mansioni possano condurre ad un risultato inventivo (così, Cass. 5 novembre 1997, n. 10851); - spetta al giudice di merito accertare – sulla base della interpretazione del contratto basata sui criteri dettati dall'art. 1362 c.c. – se le parti hanno voluto in effetti pattuire una retribuzione che,sia pure in parte, si collochi come corrispettivo dell'obbligo del dipendente di svolgere un'attività inventiva; - a tal fine, non assume rilievo la maggiore o minore probabilità che dall'attività lavorativa pattuita scaturisca l'invenzione, di tal che ogniqualvolta sia probabile quel risultato si dovrebbe automaticamente considerare come rientrante nella previsione contrattuale; - ciò posto, la Corte di appello, aderendo alla valutazione operata dal giudice di prime cure, ha ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio non offriva evidenza « della pattuizione di un’attività inventiva quale oggetto del contratto e di una retribuzione pattuita a tale scopo …», evidenziando che i bonus concordati tra le parti – sulla cui analisi la ricorrente pone particolare attenzione nel motivo in esame – erano riconosciuti in relazione ai risultati dell’attività aziendale e non alla realizzazione di un’attività inventiva nell’esecuzione del rapporto di lavoro; - ha aggiunto che « gli altri indici indicati dall’appellante, sia singolarmente considerati che nel loro insieme, non presentano un carattere di univocità che consenta a farli assurgere al rango di prova»; - la doglianza si risolve, dunque, in una contestazione della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Corte di appello che non può trovare ingresso in questa sede, mirando, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 24476); - deve aggiungersi che la deduzione della ricorrente secondo cui la Corte di appello non avrebbe preso in considerazione documenti contrattuali contenti la previsione di una retribuzione per l’attività inventiva – dichiarando inammissibile e irrilevante la relativa produzione – in quanto « ciò avrebbe determinato una valutazione ovviamente ex post»non trova riscontro nella sentenza impugnata, la quale si è limitata a richiamare il principio – apparentemente condiviso anche dalla ricorrente – secondo cui la valutazione dell’esistenza di una siffatta previsione contrattuale debba essere effettuato ex ante e non ex post , ossia in un momento successivo alla realizzazione dell’invenzione; - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, quarto comma, 7, primo comma, e 23 r.d. n. 1127 del 1939, 63 e 64 cod. prop. ind., 1321, 1325, 2589, 2729 e 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ. e 11 disp. prel. cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto sussistente la contestata legittimazione passiva della società convenuta, benché le domande attoree fossero rivolte alle società che avevano brevettato l’invenzione; - con la medesima doglianz a censura la sentenza di appello per aver ritenuto che la società convenuta fosse obbligata alla corresponsione dell’equo premio, benché l’invenzione brevettata non fosse mai stata nella sua disponibilità; - contesta, in particolare, la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che: la convenuta fosse a conoscenza dell’invenzione, poiché il relativo accertamento sarebbe frutto della errata applicazione delle regole che presiedono alla formazione della prova presuntiva; fosse dimostrata la confluenza dell’invenzione nel suo patrimonio e la sua cessione a società terze; l’art. 23 r.d. n. 1127 del 1939, applicabile ratione temporis , contemplasse la possibilità di richiedere l’equo premio anche nel caso in cui il brevetto fosse stato richiesto da un terzo avente causa del datore di lavoro; non fosse rilevante la conclusione da parte del Rubini di un accordo per la cessione dei diritti sull’invenzione in ragione della omessa contestazione della circostanza, da questi allegata, della mancata percezione di alcun compenso in esecuzione di tale accordo, benché previsto; -il motivo è inammissibile; - con riferimento al profilo relativo alla contestata legittimazione passiva della ricorrente, si rammenta che legittimazione ad agire, quale condizione dell’azione, sta ad indicare la necessità che, dal lato attivo, la domanda è proposta da colui che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, dal lato passivo, che la domanda sia proposta contro colui che in essa è affermato soggetto passivo del diritto(cfr., per tutte, Cass. Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951); - la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, in quanto ha osservato che la domanda giudiziale di condanna alla corresponsione dell’equo indennizzo era stata proposta nei confronti della società convenuta, individuata, dunque, quale soggetta obbligata, e tale affermazione della Corte non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente; - per quanto attiene all’aspetto concernente la conoscenza dell’invenzione da parte della ricorrente, la sua confluenza nel patrimonio di quest’ultima e la cessione del diritto al brevetto sull’invenzione dell’attore, si rileva che la Corte di appello ha accertato l’avvenuta cessione di tale diritto in favore di società terze che successivamente hanno provveduto a ottenere la privativa; - ha desunto tale circostanza da una pluralità di elementi indiziari, rappresentati, principalmente, dal fatto che l’attore aveva ricoperto la carica di amministratore delegato della convenuta nel periodo in cui sono accaduti i fatti di causa, dalla corrispondenza intercorsa tra le società coinvolte nell’operazione e dallo stretto legame che avvinceva tali società, facenti, tra l’altro, parte del medesimo gruppo; - sul punto, premesso che il contratto di cessione dei diritti derivanti dalla registrazione del brevetto non richiede una forma vincolata (cfr. Cass. 24 maggio 2018, n. 12971), si osserva che l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alle presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 21 luglio 2022, n. 22846; Cass. 19 aprile 2021, n. 10253; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234); - infatti, la concretizzazione dei parametri di gravità, precisione e concordanza, cui l’art. 2729 cod. civ. subordina l’idoneità degli elementi indiziari a dimostrare il fatto ignoto, cioè la loro traduzione in strumenti operativi per la soluzione delle concrete controversie, costituisce oggetto di un giudizio di fatto; -conseguentemente, il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile solo nei ristretti limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. p roc. civ, cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato; - deduce parte ricorrente l’omesso esame del fatto storico rappresentato dalla mancata formalizzazione dell’atto di cessione del diritto al brevetto, ma tale circostanza non risulta essere decisiva in quanto inidonea a inficiare la conclusione cui è giunta la Corte di appello, attesa la concordanza, precisione e gravità degli elementi indiziari valorizzati nella sentenza impugnata, nonché l’operatività del richiamato principio della libertà delle forme applicabile al contratto di cessione dei diritti brevettuali; - priva di pregio è la censura nella parte in cui contesta la responsabilità della convenuta per il pagamento dell’equo compenso laddove il relativo brevetto sia stato chiesto e ottenuto da un soggetto terzo; - infatti, anche con riferimento alla legislazione antecedente alla modifica all’art. 64, secondo comma, cod. prop. ind., operata con l’art. 36 d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, che ha espressamente riconosciuto il diritto all’equo compenso anche qualora il brevetto sia ottenuto da aventi causa del suo datore di lavoro, deve ritenersi vigente il principio per cui tale diritto non viene meno ove la domanda di brevetto o i diritti sull’invenzione siano ceduti a terzi dal datore di lavoro; - quanto, infine, alla contestata affermazione della Corte di appello di riconoscimento del diritto all’equo premio pur in presenza di un accorso tra l’attore e la società statunitense cessionaria dell’invenzione (e che provveduto alla registrazione del relativo brevetto) di un «contratto di cessione … di tutti i diritti sulla invenzione», si osserva, in primo luogo, che la doglianza si presenta priva della necessaria specificità, avendo la ricorrente omesso di riprodurre la relativa clausola negoziale, indispensabile per consentire a questa Corte di individuare con esattezza l’oggetto dell’atto dispositivo e, in tal modo, di valutare se lo stesso si estendesse anche al diritto all’equo premio o fosse limitato al diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’invenzione; - in secondo luogo, dall’esame della sentenza sembra doversi inferire che il perfezionamento dell’accordo fosse subordinato alla corresponsione in favore dell’attore di una «good and valuable consideration», per cui il mancato versamento di tale importo abbia impedito il trasferimento dei diritti ivi presi in esame; - con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 39 e 324 cod. proc civ., 2909 cod. civ. e 52 cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata omesso di prendere in considerazione il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 72/2013, divenuta definitiva a seguito della sentenza di questa Corte n. 27500 del 20 novembre 2017, che si è pronunciata su analoga domanda di equo premio avanzata dal Rubini nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (Italia) s.p.a. in relazione a diversa privativa, sia pure fondata sul medesimo nucleo inventivo dei brevetti inoggetto; -il motivo è infondato; - dalla lettura della sentenza posta a fondamento del giudicato eccepito non emergono elementi da cui poter evincere che in quel giudizio si sia deciso in ordine alla sussistenza del diritto dell’odierno controricorrente all’equo premio per un’invenzione, brevettata, identica a quella per la quale è chiesto analogo equo premio in questa sede; - sul punto, si rileva che in tale giudizio l’invenzione è oggetto di brevetto italiano n. IT1338939, con estensione europea EP 1350765, mentre in quello presente l’invenzione risulta essere oggetto di brevetto europeo EP1509322; - la diversità dei titoli di privativa, valutata unitamente all’assenza di elementi che rilevano l’identità della sottesa idea inventiva – peraltro, incompatibile con il sistema di rilascio della protezione brevettuale che richiede la novità dell’invenzione in funzione della quale è chiesto il brevetto –, conduce a escludere che il giudicato esterno opposto esplichi i suoi effetti preclusivi dell’esame della domanda svolta dal lavoratore in questo processo; - con il terzo motivo si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 23 r.d. n. 1127 del 1939, 64 cod. prop. ind., 2935 cod. civ. e 3 Cost., per aver la Corte di appello affermato che il termine di prescrizione del diritto all’equo premio decorresse dalla data di concessione del brevetto e non già dalla cessione dei diritti sulle invenzioni disposta dal Rubini, disattendo, in tal modo, la relativa eccezione; -anche questo motivo è infondato; - è principio consolidato di questa Corte quello per cui i n caso di invenzione di azienda il diritto del lavoratore all'equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono solo con il conseguimento del brevetto, non essendo sufficiente che si tratti di innovazioni suscettibili di brevettazione ma non ancora brevettate, e che a tale diritto, trattandosi di una controprestazione straordinaria a carattere indennitario corrisposta una tantum per una prestazione altrettanto straordinaria, costituita dal risultato inventivo non rientrante nell'attività dovuta dal lavoratore, si applica la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 cod. civ. ed il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto è esigibile, ovvero dalla data di concessione del brevetto (cfr. Cass. 19 luglio 2003, n. 11305; Cass. 5 giugno 2000, n. 7484; Cass. 10 gennaio 1989, n. 30); - questa Corte non ritiene di doversi discostare da tale orientamento, in quanto è la brevettazione e non la mera brevettabilità che costituisce condicio iuris per l'esigibilità del premio, dovendosi interpretare la locuzione « diritti derivanti dall'invenzione» nel senso del riferimento ai diritti di sfruttamento patrimoniale in regime di esclusiva conseguente al rilascio del brevetto; - infatti, l’ invenzione in s é considerata lasc ia insorgere, in capo al datore di lavoro, unicamente il diritto potestativo di avvalersene, chiedendone in proprio la brevettazione, e solo qualora il datore di lavoro decida di esercitare tale sua facoltà sorge, in chiave sinallagmatica, il diritto all’equo compenso del lavoratore; - una diversa conclusione condurrebbe all’inaccettabile conclusione – sotto il profilo del diritto alla libertà di iniziativa economica – di imporre al datore di lavoro l’obbligo di sfruttare un’invenzione cui potrebbe non avere interesse; -la tesi preferita è inidonea a pregiudicare (anche) gli interessi del lavoratore inventore, il quale, laddove il datore di lavoro non proceda alla richiesta di brevettazione ovvero opti per l'utilizzo in segreto dell'invenzione, potrà cautelarsi interpellando tempestivamente il datore di lavoro e, in caso di risposta negativa, provvedendoegli stesso a presentare domanda di brevetto a i sensi dell'art. 27 r.d. n. 1127 del 1939 o a disporre dell’invenzione non brevettata (cfr., altresì, Cass. 6 dicembre 2019, n. 31937); - può aggiungersi che una siffatta tesi non trova smentita neanche nella normativa vigente, la quale, pur prevedendo il diritto all’equo compenso (anche) per il caso di invenzione di azienda utilizzata in regime di segretezza industriale, annette l’insorgenza di tale diritto all’effettiva utilizzazione dell’invenzione, nel rispetto del richiamato principio sinallagmatico che regola la relazione tra diritti esclusivi derivanti dalla brevettazione dell’invenzione e diritto all’equo compenso; - con il quarto motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 78 r.d. n. 1127 del 1939, 122 cod. prop. ind., 100 cod. proc. civ. e 3 Cost., per aver lasentenza impugnata riconosciuto il diritto dell’attore alla corresponsione dell’equo premio senza previamente procedere all’esame della validità, contestata dalla convenuta, del brevetto rilasciato a tutela dell’invenzione del dipendente; - evidenzia, in p roposito, la non pertinenza del principio espresso dalla Corte di appello secondo cui il datore di lavoro che abbia chiesto e ottenuto il brevetto non può chiedere l’accertamento incidentale della nullità del titolo al fine di sottrarsi al pagamento dell’equo premio, in quanto nel caso in esame il brevetto era stato chiesto e ottenuto da soggetti terzi e non già dalla convenuta, società datrice di lavoro; -il motivo è, del pari, infondato; - l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore il premio per invenzioni di azienda, ex art. 23, secondo comma, r.d. n. 1127 del 1939, può cessare solo con la rimozione ex tunc del brevetto, sempre che tale rimozione avvenga per effetto di dichiarazione giudiziale di nullità, pronunciata in via principale, valida erga omnes, non essendo invece sufficiente una declaratoria di nullità pronunziata in via meramente incidentale (così, Cass. 6 dicembre 2019, n. 31937; Cass. 20 novembre 2017, n. 27500; Cass. 5 giugno 2000, n. 7484); - infatti, la dichiarazione inc identale di nullità del brevetto sarebbe inidonea allo scopo in quanto non avrebbe incidenza alcuna sui diritti del datore di lavoro dal momento che questi trovano – e continuano a trovare –la loro fonte unicamente nel brevetto; - pertanto, la permanente vigenza dei diritti esclusivi sull’invenzione non consente di poter contestare la sussistenza del diritto all’equo premio in ragione della assenza dei requisiti di brevettazione, stante la rilevata imprescindibilità del collegamento tra tali diritti; - sif fatta conclusione deve tenersi ferma anche nei casi in cui il soggetto che ha proceduto alla brevettazione dell’invenzione non coincida con il datore di lavoro, per essere un suo avente causa, ovvero la domanda di nullità del titolo in via principale non sia proponibile, per essere il brevetto scaduto, atteso che anche in tali evenienze l’obbligo del datore di corresponsione dell’equo premio trova la sua giustificazione, sotto il profilo sinallagmatico, nella utilizzazione da parte sua dell’invenzione, sia pure nella forma della disposizione in favore di terzi; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessi
Sentenza Cassazione n. 36140/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris