CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14632/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Torino del 01/10/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309 del 1990, per aver ceduto a [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di gr. 6,31 verso il corrispettivo di euro 10. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto integrata la condotta di cessione di sostanza stupefacente recependo acriticamente quanto esposto nell'annotazione di P.G. Si evidenzia, in proposito, la non contestualità del fermo, il mancato rinvenimento di denaro sull'imputato, il mancato riconoscimento da parte dell'acquirente e la mancanza di accertamento sulla natura e sul principio attivo della sostanza stupefacente. Si sostiene, quindi, che il giudizio di responsabilità era fondato solo sulla notorietà dell'imputato alle forze dell'ordine. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva ritenuta. La motivazione della Corte territoriale viene definita "stereotipata" e non congrua, a fronte delle marginali condizioni socioeconomiche dell'imputato e dello scarso allarme sociale del fatto. 2.3. Il terzo motivo di riscorso lamenta l'inosservanza dell'art. 545-bis c.p.p. in riferimento al mancato avviso della possibilità di sostituzione della pena detentiva. La difesa rileva che la Corte territoriale, pur applicando la pena detentiva di mesi quattro di reclusione, non ha osservato quanto disposto dall'art. 545-bis c.p.p. e non ha fornito sul punto una motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in motivi non consentii in sede di legittimità o manifestamente infondati. 1.1. Il primo motivo, con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e il difetto di motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità, è inammissibile proponendo argomenti non consentiti in sede di legittimità. In particolare, il ricorso, pur denunciando vizi di legittimità, si limita a contestare la valutazione delle prove operata dai giudici3 di merito, proponendo una diversa interpretazione degli elementi acquisiti (l'annotazione di P.G., il fermo non contestuale, il mancato rinvenimento di denaro, il mancato riconoscimento da parte dell'acquirente). Tali censure si traducono in una richiesta di riesame del fatto, preclusa in sede di legittimità, in quanto esula dai poteri della Suprema Corte ogni possibilità di "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. La Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha fornito una motivazione logica e coerente, che si salda a quella del GUP, basata sulle osservazioni dirette degli operanti e sulle dichiarazioni dell'acquirente, ritenute univoche e concordanti nell'identificare l'imputato come autore della cessione. La doglianza relativa alla mancanza di accertamento sulla natura e sul principio attivo della sostanza stupefacente non risulta proposta con il gravame, non facendo a essa riferimento la sintesi dei motivi di appello, non contestata dalla difesa, per cui non può essere sollevata per la prima volta dinanzi a questa Corte. 2. Anche il secondo motivo, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla recidiva, è inammissibile. La Corte d'appello ha escluso la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, richiamando il divieto normativo previsto dall'art. 69 c.p. e ritenendo che le ragioni addotte dalla difesa (modestia del fatto e marginalità sociale dell'imputato) non potessero assumere un valore tale da prevalere sul tenore della recidiva sussistente, data la presenza di un precedente specifico assai recente e di ulteriori precedenti. Il giudizio di bilanciamento delle circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora la motivazione sia aderente agli elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia logicamente corretta. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha fornito una motivazione non manifestamente illogica, dando conto degli indici ritenuti assorbenti nel giudizio di equivalenza e della gravità della recidiva. Il ricorso si limita a definire la motivazione "stereotipata" e non congrua, senza però articolare una critica puntuale e argomentata che evidenzi vizi logici o giuridici specifici e manifesti, risolvendosi in una mera sollecitazione a una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede. 3. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile perché, a fronte di un trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado che già astrattamente consentiva la sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità, l'imputato non ha espressamente manifestato il consenso - personalmente o tramite procura speciale - a tale sostituzione nel corso del giudizio di appello, non facendo menzione a tale presupposto la sentenza impugnata (Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B., Rv. 286830). 4. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopportile spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOS1T CANCr F- 22 ti FUSIZiO Meirda DtinnS