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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 04157/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14803/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia n. 9702/2024 depositata il 27/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 14803/2025 Numero sezionale 447/2026 Numero di raccolta generale 4157/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 (settecentocinquanta) per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10/02/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14803/2025 Numero sezionale 447/2026 Numero di raccolta generale 4157/2026 Data pubblicazione 24/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14803/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia n. 9702/2024 depositata il 27/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 14803/2025 Numero sezionale 447/2026 Numero di raccolta generale 4157/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 (settecentocinquanta) per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 10/02/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14803/2025 Numero sezionale 447/2026 Numero di raccolta generale 4157/2026 Data pubblicazione 24/02/2026