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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18922/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza avente ad oggetto l'affidamento in prova ai servizi sociali, presentata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di un cumulo di pena originariamente ammontante ad anni quindici, mesi cinque e giorni venti di reclusione (poi ridotto ad anni tredici, mesi dieci e giorni diciotto, con ordinanza della Corte di appello di Torino del 27/01/2021, che ha riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione fra tutti i reati inseriti nel provvedimento di cumulo), per tre condanne, riportate in relazione ai reati di indebito utilizzo di carte di credito, violenza privata, associazione per delinquere di stampo mafioso, usura, detenzione abusiva di munizioni e altro, commessi tra il 2009 e il 2013.

La decisione reiettíva si fonda sulla considerazione che l'avvenuta unificazione ex art. 671 cod. pen. comporti la condivisione - in ordine a tutti i reati riuniti - della matrice mafiosa; l'intera pena, quindi, sarebbe riconducibile ad un ambito di ostatività di prima fascia, ai sensi dell'art. 4 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354, non essendo consentito procedere allo scorporo delle pene.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4 -bis e 47 legge 26 luglio 1975, n 354 e 671 cod. pen.

Erra il Tribunale, laddove ritiene che l'intera pena espianda gravante su Lionti sia costituita da una ostatività di prima fascia, per esser stati riconosciuti tutti i reati - all'esito di incidente di esecuzione - come espressione di un unico disegno criminoso.

Il riconoscimento della continuazione con un reato ostativo di prima fascia, però, non comporta l'estensione della connotazione di ostatività ai reati unificati e alle relative sanzioni.

Gli unici reati ostativi per i quali è stato condannato il ricorrente sono l'associazione di tipo mafioso e i relativi reati satellite aggravati; la parte di titolo per il quale, quindi, non possono essere domandati benefici penitenziari risultava, all'epoca della proposizione dell'istanza, già interamente espiata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Ai fini della concessione dei benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, allorquando il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi.

Vi è stata, dunque, una erronea estensione dell'ostatività ex art. 4 -bis Ord. pen. di prima fascia, ai reati unificati sotto il vincolo della continuazione con il reato ostativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito come - in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti in esecuzione - occorra procedere allo scorporo del cumulo stesso, allorquando ci si trovi dinanzi alla necessità di vagliare l'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, che possa essere ostacolato dalla presenza - all'interno del cumulo - di uno o più titoli di reato ricompresi nella elencazione di delitti di cui all'art. 4- bis Ord. pen.

Lo scioglimento del cumulo, in tal caso, è necessario per accertare se il condannato abbia o meno espiato - in maniera integrale - la porzione di pena susseguente alla condanna inerente ai delitti cosiddetti ostativi [in tema, si potrà vedere il dictum di Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860, a mente della quale: «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo nel corso dell'esecuzione, lo scioglimento del cumulo, quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie, detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma primo bis L. n. 354 del 1975), ostacolata dalla circostanza che nel cumulo è compreso un titolo di reato rientrante nel novero di quelli elencati nell'art. 4 bis L. n. 354 del 1975, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo»; negli stessi termini si sono espresse anche Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, rv. 280982; Sez. 1, n. 18172 del 26/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], rv. 267246; Sez. 1, n. 1655 del 22/12/2014, Uccello, rv. 261986; Sez. 1, n. 53781 del 22/12/2014, Ciriello, rv. 261582; Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, Moretti, rv. 262062].

Tale vaglio, nell'ordinanza impugnata, risulta del tutto omesso, per cui coglie nel segno la doglianza difensiva.

3. Deve infine anche precisarsi come - in sede di computo del periodo minimo di pena espiata - previsto quale condizione per la concessione ai condannati di misure alternative alla detenzione, il dies a quo debba essere fatto decorrere, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, comprensivo anche di pene inflitte in relazione a reati ostativi al beneficio, dal momento in cui risulti completamente espiata la pena conseguente al reato ostativo e non, semplicemente, dall'epoca di inizio della detenzione (Sez. 1, n. 51037 del 04/07/2017, Topo, Rv. 271297; Sez. 1, n. 35469 del 09/04/2014, Circone, Rv. 260539; Sez. 1, n. 1446 del 10/12/2009, dep. 2010, Fracapane, Rv. 245954).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'accoglimento del ricorso; consegue a ciò l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza avente ad oggetto l'affidamento in prova ai servizi sociali, presentata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di un cumulo di pena originariamente ammontante ad anni quindici, mesi cinque e giorni venti di reclusione (poi ridotto ad anni tredici, mesi dieci e giorni diciotto, con ordinanza della Corte di appello di Torino del 27/01/2021, che ha riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione fra tutti i reati inseriti nel provvedimento di cumulo), per tre condanne, riportate in relazione ai reati di indebito utilizzo di carte di credito, violenza privata, associazione per delinquere di stampo mafioso, usura, detenzione abusiva di munizioni e altro, commessi tra il 2009 e il 2013. La decisione reiettíva si fonda sulla considerazione che l'avvenuta unificazione ex art. 671 cod. pen. comporti la condivisione - in ordine a tutti i reati riuniti - della matrice mafiosa; l'intera pena, quindi, sarebbe riconducibile ad un ambito di ostatività di prima fascia, ai sensi dell'art. 4 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354, non essendo consentito procedere allo scorporo delle pene. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4 -bis e 47 legge 26 luglio 1975, n 354 e 671 cod. pen. Erra il Tribunale, laddove ritiene che l'intera pena espianda gravante su Lionti sia costituita da una ostatività di prima fascia, per esser stati riconosciuti tutti i reati - all'esito di incidente di esecuzione - come espressione di un unico disegno criminoso. Il riconoscimento della continuazione con un reato ostativo di prima fascia, però, non comporta l'estensione della connotazione di ostatività ai reati unificati e alle relative sanzioni. Gli unici reati ostativi per i quali è stato condannato il ricorrente sono l'associazione di tipo mafioso e i relativi reati satellite aggravati; la parte di titolo per il quale, quindi, non possono essere domandati benefici penitenziari risultava, all'epoca della proposizione dell'istanza, già interamente espiata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ai fini della concessione dei benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, allorquando il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi. Vi è stata, dunque, una erronea estensione dell'ostatività ex art. 4 -bis Ord. pen. di prima fascia, ai reati unificati sotto il vincolo della continuazione con il reato ostativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito come - in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti in esecuzione - occorra procedere allo scorporo del cumulo stesso, allorquando ci si trovi dinanzi alla necessità di vagliare l'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, che possa essere ostacolato dalla presenza - all'interno del cumulo - di uno o più titoli di reato ricompresi nella elencazione di delitti di cui all'art. 4- bis Ord. pen. Lo scioglimento del cumulo, in tal caso, è necessario per accertare se il condannato abbia o meno espiato - in maniera integrale - la porzione di pena susseguente alla condanna inerente ai delitti cosiddetti ostativi [in tema, si potrà vedere il dictum di Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860, a mente della quale: «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo nel corso dell'esecuzione, lo scioglimento del cumulo, quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie, detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma primo bis L. n. 354 del 1975), ostacolata dalla circostanza che nel cumulo è compreso un titolo di reato rientrante nel novero di quelli elencati nell'art. 4 bis L. n. 354 del 1975, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo»; negli stessi termini si sono espresse anche Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, rv. 280982; Sez. 1, n. 18172 del 26/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], rv. 267246; Sez. 1, n. 1655 del 22/12/2014, Uccello, rv. 261986; Sez. 1, n. 53781 del 22/12/2014, Ciriello, rv. 261582; Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, Moretti, rv. 262062]. Tale vaglio, nell'ordinanza impugnata, risulta del tutto omesso, per cui coglie nel segno la doglianza difensiva. 3. Deve infine anche precisarsi come - in sede di computo del periodo minimo di pena espiata - previsto quale condizione per la concessione ai condannati di misure alternative alla detenzione, il dies a quo debba essere fatto decorrere, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, comprensivo anche di pene inflitte in relazione a reati ostativi al beneficio, dal momento in cui risulti completamente espiata la pena conseguente al reato ostativo e non, semplicemente, dall'epoca di inizio della detenzione (Sez. 1, n. 51037 del 04/07/2017, Topo, Rv. 271297; Sez. 1, n. 35469 del 09/04/2014, Circone, Rv. 260539; Sez. 1, n. 1446 del 10/12/2009, dep. 2010, Fracapane, Rv. 245954). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'accoglimento del ricorso; consegue a ciò l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di so
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