CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15027/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria,sez.dist. di [OSCURATO:PERSONA] n. 2040/2019 depositata il 10/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso dipagamento TARSU n. 126431, con cui ha richiesto, per gli anni 2003, 2004,2005, 2006, 2007 e 2008, il pagamento di una maggiore imposta, calcolataNumero registro generale 27792/2019Numero sezionale 4194/2026Numero di raccolta generale 15027/2026Data pubblicazione 19/05/2026sulla base di una superficie tassabile pari a 14.043 mq, rideterminata aseguito di una verifica effettuata il 2 febbraio 2007, rispetto ai 1.156 mqindicati nella denuncia originaria della società. La pretesa impositivaammontava complessivamente a euro 159.339,00.2. La [OSCURATO:SOCIETA]., che ha svolto attività industriale nel territorio comunale,ha proposto ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diReggio Calabria deducendo, tra l’altro, la decadenza del potere diaccertamento, la carenza di motivazione dell’atto e l’illegittima tassazionedi superfici che non producevano rifiuti urbani o che producevanoesclusivamente rifiuti speciali, smaltiti a proprie spese. Nel corso del giudizioil Comune ha proceduto in autotutela a uno sgravio parziale, riconoscendouna riduzione del 30% e rideterminando l’importo richiesto in euro95.622,00.3. Con sentenza n. 550/5/12, la [OSCURATO:PERSONA] haaccolto parzialmente il ricorso nei limiti della rettifica già operata dall’enteimpositore, compensando le spese di lite.4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello dinanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Calabria – sezione staccata diReggio Calabria, chiedendo il riconoscimento dell’esenzione TARSU per lesuperfici industriali interessate. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituitoresistendo all’impugnazione e ha eccepito, in via preliminare,l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, oltre acontestarne il merito.5. La causa è stata decisa con sentenza n. 2040/06/2019, depositata il10 giugno 2019, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] harigettato l’appello, compensando le spese di giudizio. La CTR ha ritenuto, inparticolare, che l’appello si fondasse sostanzialmente sulla riproposizionedelle doglianze già esaminate in primo grado e ha valorizzato il fatto che ilComune avesse già riconosciuto una riduzione del carico tributario,escludendo l’illegittimità dell’atto impositivo residuo.Numero registro generale 27792/2019Numero sezionale 4194/2026Numero di raccolta generale 15027/2026Data pubblicazione 19/05/20266. Avverso la suddetta sentenza di gravame UOP a proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso ilcomune.7. Successivamente le parti hanno depositato rinuncia al ricorso erelativa accettazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce laillegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 53, comma 1°,del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 4,nella parte in cui i giudici di seconde cure hanno dichiarato inammissibilel’appello presentato dal contribuente per difetto di specificità dei motivi.Con tale motivo la parte ricorrente sostiene che la Commissionetributaria regionale avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilitàdell’appello per carenza di specificità dei motivi, in violazione dell’art. 53 deld.lgs. n. 546 del 1992. La società deduce che l’atto di appello contenevauna puntuale esposizione dei fatti, delle doglianze e delle censure rivoltealla sentenza di primo grado, ribadendo che, nel processo tributario, èammissibile anche la riproposizione delle medesime argomentazioni svoltein primo grado, purché in contrapposizione alle ragioni della decisioneimpugnata. Lamenta, inoltre, l’ambiguità e la scarsa intellegibilità dellamotivazione della sentenza di secondo grado, che non chiarirebbe sel’appello sia stato rigettato nel merito o dichiarato inammissibile.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’inammissibilità del motivo,rilevando che l’appello proposto dalla contribuente si limitava a riprodurrele doglianze già formulate in primo grado, senza alcuna critica specifica allestatuizioni della sentenza impugnata.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce lanullità della sentenza, in relazione agli artt. 24 e 111, comma 6, Cost., 132,comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs.Numero registro generale 27792/2019Numero sezionale 4194/2026Numero di raccolta generale 15027/2026Data pubblicazione 19/05/2026n. 546 del 1992 per vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.La ricorrente lamenta che la sentenza della Commissione tributariaregionale sarebbe affetta da motivazione meramente apparente,risolvendosi in una esposizione generica dei fatti e in affermazioniapodittiche, senza un effettivo esame delle censure sollevate in appello.Secondo la società, i giudici di secondo grado non avrebbero chiarito l’iterlogico-giuridico seguito, né avrebbero valutato le specifiche contestazionirelative alla disciplina delle esenzioni TARSU, con conseguente lesione deldiritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale.Il Comune ha contestato la fondatezza del motivo, sostenendo che lasentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente e coerente,idonea a rendere percepibile la ratio decidendi. Ha evidenziato che il giudiced’appello ha richiamato la normativa applicabile e ha valorizzato ilcomportamento dell’ente impositore, che aveva già riconosciuto unariduzione e uno sgravio parziale, escludendo pertanto qualsiasi vizio dimotivazione apparente rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omessa valutazione delleprove, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 2697 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.La ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito non avrebberovalutato la perizia tecnica giurata prodotta in giudizio, con la quale eranostate analiticamente individuate le superfici non assoggettabili a TARSU inquanto produttive di rifiuti speciali o comunque non idonee alla produzionedi rifiuti urbani. Deduce che tale omissione integrerebbe una violazione dellenorme sulla valutazione delle prove e sull’onere probatorio.Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del motivo, osservando che lacensura mira in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanzeistruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato che,correttamente, i giudici di merito non hanno attribuito rilievo alla perizia, inNumero registro generale 27792/2019Numero sezionale 4194/2026Numero di raccolta generale 15027/2026Data pubblicazione 19/05/2026quanto la detassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali costituisceuna esenzione e non una esclusione automatica, gravando sul contribuentel’onere di dimostrare, sin dalla denuncia originaria, la delimitazione dellearee e la corretta gestione dei rifiuti speciali, onere nella specie non assolto.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce infine la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 62, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993 (art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.La società ricorrente lamenta che l’ente impositore avrebbeillegittimamente assoggettato a TARSU superfici che, per loro natura odestinazione, non producono rifiuti urbani o producono esclusivamenterifiuti speciali, in violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 e delregolamento comunale.Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del motivo, rilevando che ladoglianza avrebbe dovuto essere proposta avverso l’originario avviso diaccertamento, mai impugnato e ormai definitivo, e non contro il successivoavviso di pagamento. In ogni caso, ha sostenuto l’infondatezza dellacensura, osservando che la contribuente non aveva indicato nella denunciainiziale le circostanze esonerative, né aveva fornito la prova tempestiva ecompleta dei presupposti per l’esclusione o l’esenzione dalla tassa.5. Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalleparti, le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare e di accettarela rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.6. Il collegio dispone in conformità.7. Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigettoo di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilitàdell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inseritodall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosidi norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, distretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quellaprevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogniNumero registro generale 27792/2019Numero sezionale 4194/2026Numero di raccolta generale 15027/2026Data pubblicazione 19/05/2026ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021,n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4maggio 2023, n. 11672). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]