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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1984

ECLI:EU:C:1984:108
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61982C0326

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 15 MARZO 1984 (

1 ) Signor presidente, Signori giudici,

1. Prima dell'adozione del regolamento n. 2615/76 del Consiglio, datato 21 ottobre 1976, i dipendenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e per gli investimenti avevano lo stato giuridico di agenti locali o di agenti di stabilimento.

U regolamento summenzionato, che modificava il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (RAA) e conteneva determinate disposizioni transitorie, conferiva alle persone di cui sopra lo stato giuridico di agenti temporanei ai sensi dell'art. 2 d), che veniva così inserito nel testo del RAA, vale a dire di agenti assunti «per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione interessata».

A norma dell'art. 20 del RAA, come completato dallo stesso regolamento, lo stipendio di questi agenti era fissato secondo una tabella identica a quella di cui all'art. 66 dello statuto del personale delle Comunità europee, con la riserva, tuttavia, che lo stipendio degli agenti delle categorie C e D era inferiore del 5 % circa rispetto a quello dei dipendenti di ruolo delle categorie corrispondenti.

2. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri 47 ricorrenti sono agenti temporanei ai sensi dell'art. 2 d) del RAA, sia reinquadrati secondo le disposizioni transitorie del regolamento n. 2615/76, sia assunti dopo l'entrata in vigore di questo regolamento.

Essi appartengono tutti alle categorie C o D. Fino al dicembre 1981, vari regolamenti adottati a norma dell'art. 65, n. 1, dello statuto hanno di volta in volta adeguato gli stipendi tanto del personale di ruolo quanto degli agenti temporanei soggetti agli artt. 2, lett. d), e 20 del RAA.

Nonostante mantenessero la differenza del 5 %, questi regolamenti, come pure il regolamento n. 2615/76 che l'aveva ammessa per primo, non sono stati contestati dai ricorrenti.

Veniva poi adottato il regolamento del Consiglio 15 dicembre 1981, n. 3821, modificando tanto lo statuto quanto il RAA, che instituiva in via temporanea un «prelievo eccezionale di crisi», pari ad una determinata percentuale dell'importo netto delle retribuzioni, pensioni ed indennità di collocamento a riposo corrisposte dalla Comunità.

Questa percentuale, progressiva nel tempo, è identica per tutti i gradi, ad eccezione del grado D 4, primo scatto, che è esente dal prelievo.

Il 15 febbraio 1983 il Consiglio adottava due regolamenti, in forza dei quali veniva modificata la tabella degli stipendi di cui agli artt. 66 dello statuto e 20 del RAA, a decorrere dal 1 o luglio 1980 (regolamento n. 371/82) e, rispettivamente, dal 1 o luglio 1981 (regolamento n. 372/82).

3. Col ricorso del 20 dicembre 1982, i ricorrenti vi chiedono di dichiarare che, dal 1 o gennaio 1982, questi due regolamenti nonché quello che istituisce il prelievo di crisi vanno disapplicati nei loro confronti, e a sostegno della loro domanda invocano l'art. 184 del trattato CEE e gli articoli corrispondenti degli altri trattati.

Essi vi chiedono inoltre di ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di rettificare la loro situazione, quanto meno dal 1 o gennaio 1982, in modo che i loro stipendi siano pari a quelli dei dipendenti di ruolo nelle stesse categorie, e chiedono inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] sia condannata a versare una provvisionale, gli interessi di mora, nonché a sostenere le spese del giudizio.

Questo ricorso è stato proposto dopo che la [OSCURATO:PERSONA], il 20 dicembre 1982, aveva repinto un reclamo presentato dagli interessati il 24 maggio 1982 a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto.

Dovrete pronunziarvi sulla ricevibilità ed eventualmente sul merito di questa domanda.

4. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce infatt l'irricevibilità allegando: — da un lato, che gli interessati non si sono conformati alle prescrizioni dell'art. 90 dello statuto, poiché non hanno presentato alcuna domanda prima di proporre il reclamo; — d'altra parte, che l'adozione da parte del Consiglio dei regolamenti criticati non può in alcun modo venir considerata un fatto nuovo tale da modificare sostanzialmente la loro situazione quale risulta dal regolamento n. 2615/76.

Il primo mezzo dedotto a sostegno dell'eccezione non mi pare pertinente.

Infatti, il reclamo la cui reiezione è all'origine del presente ricorso verteva sui fogli di stipendio ricevuti dagli interessati a decorrere dal febbraio 1982, e quindi su atti che implicavano la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di applicare i regolamenti del Consiglio impugnati.

Poiché tale decisione era stata adottata, e d'altra parte doveva essere adottata, come ammettono concordemente tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto gli stessi ricorrenti, è fuori dubbio che questi erano legittimati a presentare direttamente un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto.

D'altra parte è opportuno osservare che la [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi sul reclamo proposto dai ricorrenti il 24 maggio 1982, nella sua nota di reiezione del 20 dicembre successivo non ha assolutamente fatto cenno alla necessità di una domanda preliminare.

Tuttavia, a mio parere, visto il secondo mezzo, è necessario accogliere l'eccezione d'irricevibilità.

La situazione di cui si dolgono i ricorrenti scaturisce infatti dal regolamento del Consiglio n. 2615/76.

Questa norma, nonostante la criticata differenza di stipendio, ha notevolmente migliorato la situazione degli agenti in questione, il che spiega come a suo tempo essa non abbia provocato contestazioni.

Il regolamento del 1981, che istituisce il prelievo di crisi, e i regolamenti del 1982 hanno mantenuto la differenza percentuale stabilita nel 1976.

Essi non l'hanno affatto aumentata.

Al pari della recente proposta della [OSCURATO:PERSONA] mirante a sopprimere questa differenza, essi non costituiscono «un fatto nuovo, tale da modificare sostanzialmente la situazione cui si riferiva l'originaria decisione» per dirla nei termini che avete usato nella sentenza Tontodonati ( 2 ).

Per questo motivo il ricorso va dichiarato irricevibile.

5. Se tuttavia doveste ritenere che l'eccezione d'irricevibilità va respinta, dovreste a mio parere dichiarare infondata la domanda dei ricorrenti.

Essa si impernia infatti su due mezzi: — la discriminazione, contrastante col principio fondamentale della parità di trattamento, di cui sarebbero vittime i ricorrenti rispetto ai dipendenti di ruolo delle stesse categorie, addetti a compiti analoghi, o agli altri agenti temporanei non soggetti all'art. 2, lett. d), del RAA; — l'inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo dovere di assistenza nei confronti dei ricorrenti, per non avere essa vegliato a che i loro dipendenti fossero allineati a quelli dei dipendenti di ruolo delle stesse categorie C e D. Come ricorda giustamente la [OSCURATO:PERSONA], la vostra giurisprudenza dichiara costantemente che «la discriminazione, sotto il profilo giuridico, consiste nel trattare in modo identico situazioni diverse o in modo diverso situazioni identiche» ( 3 ).

Orbene, i ricorrenti, agenti temporanei retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, non sono assunti secondo gli stessi criteri, né retribuiti sugli stessi stanziamenti destinati ai dipendenti di ruolo o gli altri agenti temporanei di cui alle lett. a), b) e e) dell'art. 2 del RAA..

Essi sono soggetti a disposizioni particolari.

Di conseguenza, anche se sono inquadrati nelle stesse categorie essi non si trovano, né sotto il profilo statutario né sotto il profilo del bilancio, nella stessa situazione dei dipendenti di ruolo o degli altri agenti temporanei.

Quanto al mezzo tratto da un inadempimento dell'obbligo di assistenza, esso non può essere utilmente dedotto, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcuna violazione del principio della parità di trattamento.

D'altro canto, essa si adopera attivamente affinché in avvenire scompaia detta diversità di retribuzione e questa iniziativa, adottata a favore dei ricorrenti, non può essere fatta valere contro la [OSCURATO:PERSONA].

Concludo quindi proponendovi di respingere il ricorso e di condannare i ricorrenti a sopportare -le spese da essi incontrate. ( 1 ) Traduzione dal francese. ( 2 ) Sentenza 12.

7. 1973, usa 28/72, Race. pag. 784, punto 3 della motivazione. ( 3 ) Sentenza 4.

2. 1982, causa 1253/79, Battaglia, Race, pag. 322, punto 37 della motivazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61982C0326 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 15 MARZO 1984 ( 1 ) Signor presidente, Signori giudici, 1. Prima dell'adozione del regolamento n. 2615/76 del Consiglio, datato 21 ottobre 1976, i dipendenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e per gli investimenti avevano lo stato giuridico di agenti locali o di agenti di stabilimento. U regolamento summenzionato, che modificava il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (RAA) e conteneva determinate disposizioni transitorie, conferiva alle persone di cui sopra lo stato giuridico di agenti temporanei ai sensi dell'art. 2 d), che veniva così inserito nel testo del RAA, vale a dire di agenti assunti «per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione interessata». A norma dell'art. 20 del RAA, come completato dallo stesso regolamento, lo stipendio di questi agenti era fissato secondo una tabella identica a quella di cui all'art. 66 dello statuto del personale delle Comunità europee, con la riserva, tuttavia, che lo stipendio degli agenti delle categorie C e D era inferiore del 5 % circa rispetto a quello dei dipendenti di ruolo delle categorie corrispondenti. 2. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri 47 ricorrenti sono agenti temporanei ai sensi dell'art. 2 d) del RAA, sia reinquadrati secondo le disposizioni transitorie del regolamento n. 2615/76, sia assunti dopo l'entrata in vigore di questo regolamento. Essi appartengono tutti alle categorie C o D. Fino al dicembre 1981, vari regolamenti adottati a norma dell'art. 65, n. 1, dello statuto hanno di volta in volta adeguato gli stipendi tanto del personale di ruolo quanto degli agenti temporanei soggetti agli artt. 2, lett. d), e 20 del RAA. Nonostante mantenessero la differenza del 5 %, questi regolamenti, come pure il regolamento n. 2615/76 che l'aveva ammessa per primo, non sono stati contestati dai ricorrenti. Veniva poi adottato il regolamento del Consiglio 15 dicembre 1981, n. 3821, modificando tanto lo statuto quanto il RAA, che instituiva in via temporanea un «prelievo eccezionale di crisi», pari ad una determinata percentuale dell'importo netto delle retribuzioni, pensioni ed indennità di collocamento a riposo corrisposte dalla Comunità. Questa percentuale, progressiva nel tempo, è identica per tutti i gradi, ad eccezione del grado D 4, primo scatto, che è esente dal prelievo. Il 15 febbraio 1983 il Consiglio adottava due regolamenti, in forza dei quali veniva modificata la tabella degli stipendi di cui agli artt. 66 dello statuto e 20 del RAA, a decorrere dal 1 o luglio 1980 (regolamento n. 371/82) e, rispettivamente, dal 1 o luglio 1981 (regolamento n. 372/82). 3. Col ricorso del 20 dicembre 1982, i ricorrenti vi chiedono di dichiarare che, dal 1 o gennaio 1982, questi due regolamenti nonché quello che istituisce il prelievo di crisi vanno disapplicati nei loro confronti, e a sostegno della loro domanda invocano l'art. 184 del trattato CEE e gli articoli corrispondenti degli altri trattati. Essi vi chiedono inoltre di ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di rettificare la loro situazione, quanto meno dal 1 o gennaio 1982, in modo che i loro stipendi siano pari a quelli dei dipendenti di ruolo nelle stesse categorie, e chiedono inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] sia condannata a versare una provvisionale, gli interessi di mora, nonché a sostenere le spese del giudizio. Questo ricorso è stato proposto dopo che la [OSCURATO:PERSONA], il 20 dicembre 1982, aveva repinto un reclamo presentato dagli interessati il 24 maggio 1982 a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto. Dovrete pronunziarvi sulla ricevibilità ed eventualmente sul merito di questa domanda. 4. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce infatt l'irricevibilità allegando: — da un lato, che gli interessati non si sono conformati alle prescrizioni dell'art. 90 dello statuto, poiché non hanno presentato alcuna domanda prima di proporre il reclamo; — d'altra parte, che l'adozione da parte del Consiglio dei regolamenti criticati non può in alcun modo venir considerata un fatto nuovo tale da modificare sostanzialmente la loro situazione quale risulta dal regolamento n. 2615/76. Il primo mezzo dedotto a sostegno dell'eccezione non mi pare pertinente. Infatti, il reclamo la cui reiezione è all'origine del presente ricorso verteva sui fogli di stipendio ricevuti dagli interessati a decorrere dal febbraio 1982, e quindi su atti che implicavano la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di applicare i regolamenti del Consiglio impugnati. Poiché tale decisione era stata adottata, e d'altra parte doveva essere adottata, come ammettono concordemente tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto gli stessi ricorrenti, è fuori dubbio che questi erano legittimati a presentare direttamente un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto. D'altra parte è opportuno osservare che la [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi sul reclamo proposto dai ricorrenti il 24 maggio 1982, nella sua nota di reiezione del 20 dicembre successivo non ha assolutamente fatto cenno alla necessità di una domanda preliminare. Tuttavia, a mio parere, visto il secondo mezzo, è necessario accogliere l'eccezione d'irricevibilità. La situazione di cui si dolgono i ricorrenti scaturisce infatti dal regolamento del Consiglio n. 2615/76. Questa norma, nonostante la criticata differenza di stipendio, ha notevolmente migliorato la situazione degli agenti in questione, il che spiega come a suo tempo essa non abbia provocato contestazioni. Il regolamento del 1981, che istituisce il prelievo di crisi, e i regolamenti del 1982 hanno mantenuto la differenza percentuale stabilita nel 1976. Essi non l'hanno affatto aumentata. Al pari della recente proposta della [OSCURATO:PERSONA] mirante a sopprimere questa differenza, essi non costituiscono «un fatto nuovo, tale da modificare sostanzialmente la situazione cui si riferiva l'originaria decisione» per dirla nei termini che avete usato nella sentenza Tontodonati ( 2 ). Per questo motivo il ricorso va dichiarato irricevibile. 5. Se tuttavia doveste ritenere che l'eccezione d'irricevibilità va respinta, dovreste a mio parere dichiarare infondata la domanda dei ricorrenti. Essa si impernia infatti su due mezzi: — la discriminazione, contrastante col principio fondamentale della parità di trattamento, di cui sarebbero vittime i ricorrenti rispetto ai dipendenti di ruolo delle stesse categorie, addetti a compiti analoghi, o agli altri agenti temporanei non soggetti all'art. 2, lett. d), del RAA; — l'inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo dovere di assistenza nei confronti dei ricorrenti, per non avere essa vegliato a che i loro dipendenti fossero allineati a quelli dei dipendenti di ruolo delle stesse categorie C e D. Come ricorda giustamente la [OSCURATO:PERSONA], la vostra giurisprudenza dichiara costantemente che «la discriminazione, sotto il profilo giuridico, consiste nel trattare in modo identico situazioni diverse o in modo diverso situazioni identiche» ( 3 ). Orbene, i ricorrenti, agenti temporanei retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, non sono assunti secondo gli stessi criteri, né retribuiti sugli stessi stanziamenti destinati ai dipendenti di ruolo o gli altri agenti temporanei di cui alle lett. a), b) e e) dell'art. 2 del RAA.. Essi sono soggetti a disposizioni particolari. Di conseguenza, anche se sono inquadrati nelle stesse categorie essi non si trovano, né sotto il profilo statutario né sotto il profilo del bilancio, nella stessa situazione dei dipendenti di ruolo o degli altri agenti temporanei. Quanto al mezzo tratto da un inadempimento dell'obbligo di assistenza, esso non può essere utilmente dedotto, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcuna violazione del principio della parità di trattamento. D'altro canto, essa si adopera attivamente affinché in avvenire scompaia detta diversità di retribuzione e questa iniziativa, adottata a favore dei ricorrenti, non può essere fatta valere contro la [OSCURATO:PERSONA]. Concludo quindi proponendovi di respingere il ricorso e di condannare i ricorrenti a sopportare -le spese da essi incontrate. ( 1 ) Traduzione dal francese. ( 2 ) Sentenza 12. 7. 1973, usa 28/72, Race. pag. 784, punto 3 della motivazione. ( 3 ) Sentenza 4. 2. 1982, causa 1253/79, Battaglia, Race, pag. 322, punto 37 della motivazione.
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