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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 44419/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 2 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 31180 del 31 marzo 2021, in parziale accoglimento del reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 9 aprile 2019 del magistrato di sorveglianza di Siracusa, ha ridotto, ai sensi dell'art. 35 -ter della

I. n. 354 del 1975, di due giorni la pena in corso di esecuzione in relazione ai periodi di detenzione indicati nella motivazione della stessa ordinanza.

Per quanto ancora rileva, il Tribunale, esaminati i rapporti informativi degli Istituti di pena interessati, ha ritenuto che il reclamo proposto nell'interesse del detenuto dovesse essere respinto con riferimento alle doglianze espresse in relazione alle condizioni detentive sofferte presso la casa circondariale di Secondigliano e presso il carcere di Augusta.

Nel primo caso, risultava dagli atti: a) che il Buccelli avesse sempre fruito all'interno della cella di uno spazio superiore ai tre metri quadrati; b) che gli era stata garantita la presenza all'aria aperta o fuori della cella per un congruo numero di ore nell'arco della giornata (quattro ore nel cortile passeggio oltre due ore di socialità in aggiunta alla durata delle attività trattamentali).

Nel secondo caso, risultava dagli atti che il Buccelli avesse sempre fruito all'interno della cella di uno spazio superiore ai tre metri quadrati e che, quanto alla lamentata carenza di acqua, anche a voler ritenere fondate le doglianze del reclamante — e sebbene dalle informazioni dell'Istituto di pena emergesse che nelle celle era assicurata disponibilità di acqua corrente fredda, mentre l'acqua calda era fornita nel locale docce presente in ogni sezione -, comunque doveva ritenersi che fossero state assicurate condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, tenuto conto della disponibilità di uno spazio in cella fra i tre e i quattro metri quadrati, della fruizioni di passeggi in cortile per quattro ore al giorno, della partecipazione alle attività trattamentali e lavorative e della frequenza della scuola).

2. Nell'interesse del Buccelli è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., in relazione all'assenza all'interno del fascicolo delle relazioni carcerarie poste dal Tribunale a fondamento della motivazione della decisione, con la conseguenza che non sarebbe possibile verificare il fondamento obiettivo delle argomentazioni utilizzate dal giudice di merito.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

La decisione sui reclami e sulle conseguenti impugnazioni di cui all'art. 35 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)- norma applicabile in forza dell'inclusione, all'interno dell'art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen., della causa fondante l'esperibilità dei rimedi indicati dall'art. 35 -ter ord. pen. (sul punto, v.

Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271648 - 01) - segue lo svolgimento di un procedimento regolato, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 35 -bis, dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.

In particolare, il comma 5 dell'art. 666 del codice di rito consente al giudice di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni necessarie; se occorre assumere prove, procede in udienza nel contraddittorio delle parti.

Il riferimento all'esercizio del diritto di difesa rappresenta il cardine fondamentale dell'attività istruttoria, per il resto caratterizzata da ampia libertà di forme, come si desume dall'art. 185 disp. att. cod. proc. pen.

Al riguardo, le cit. Sez.

U, n. 3775 del 2018, Tuttolomondo hanno chiarito che il rimedio risarcitorio ex art. 35 -ter, commi 1 e 2, ord. pen., che viene attivato dal soggetto in costanza di detenzione, si esplica mediante un paradigma procedimentale ispirato a criteri di rapidità ed effettività di tutela, nell'ambito di una giurisdizione di prossimità.

Nel caso di specie, indipendentemente dal contenuto del fascicolo trasmesso a questa Corte (e senza considerare che l'art. 191 cod. proc. pen. riguarda le prove illegittimamente acquisite e non l'ipotesi dell'assenza di base oggettiva della motivazione), si osserva: a) che è presente agli atti una richiesta, sottoscritta dal difensore del Buccelli e indirizzata al Tribunale di Sorveglianza di Catania in data 24 ottobre 2019, di rilascio di copia di una serie di documenti, tra i quali le informative del Centro penitenziario di Secondigliano, della cui mancata possibilità di esame oggi il ricorrente si duole; b) che, in ogni caso, già nelle fasi di merito precedenti al primo intervento di questa Corte con la citata sentenza n. 31180 del 31/03/2021, si era fatto riferimento - v. ordinanza del Tribunale di sorveglianza resa a seguito del reclamo proposto avverso la decisione del giudice di sorveglianza del 9 aprile 2019 - alle «note trasmesse dagli Istituti di pena sopra indicati», tra i quali sono indicati appunto il carcere di Secondigliano e quello di Augusta; c) che, nel precedente ricorso per cassazione, l'asserita violazione del principio del contraddittorio, quale si concreterebbe nell'impossibilità di esaminare siffatte note, non era stata dedotta come vizio del provvedimento, a riprova del fatto che tali documenti erano ben noti al ricorrente; d) che proprio i sopra indicati profili dimostrano il fondamento sostanziale della inammissibilità della richiesta, la cui base formale riposa sul dato che, in ogni caso, nel giudizio di rinvio non possono essere rilevate neppure le nullità, anche assolute, o le inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi (art. 627, comma 4, cod. proc. pen.).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 31180 del 31 marzo 2021, in parziale accoglimento del reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 9 aprile 2019 del magistrato di sorveglianza di Siracusa, ha ridotto, ai sensi dell'art. 35 -ter della I. n. 354 del 1975, di due giorni la pena in corso di esecuzione in relazione ai periodi di detenzione indicati nella motivazione della stessa ordinanza. Per quanto ancora rileva, il Tribunale, esaminati i rapporti informativi degli Istituti di pena interessati, ha ritenuto che il reclamo proposto nell'interesse del detenuto dovesse essere respinto con riferimento alle doglianze espresse in relazione alle condizioni detentive sofferte presso la casa circondariale di Secondigliano e presso il carcere di Augusta. Nel primo caso, risultava dagli atti: a) che il Buccelli avesse sempre fruito all'interno della cella di uno spazio superiore ai tre metri quadrati; b) che gli era stata garantita la presenza all'aria aperta o fuori della cella per un congruo numero di ore nell'arco della giornata (quattro ore nel cortile passeggio oltre due ore di socialità in aggiunta alla durata delle attività trattamentali). Nel secondo caso, risultava dagli atti che il Buccelli avesse sempre fruito all'interno della cella di uno spazio superiore ai tre metri quadrati e che, quanto alla lamentata carenza di acqua, anche a voler ritenere fondate le doglianze del reclamante — e sebbene dalle informazioni dell'Istituto di pena emergesse che nelle celle era assicurata disponibilità di acqua corrente fredda, mentre l'acqua calda era fornita nel locale docce presente in ogni sezione -, comunque doveva ritenersi che fossero state assicurate condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, tenuto conto della disponibilità di uno spazio in cella fra i tre e i quattro metri quadrati, della fruizioni di passeggi in cortile per quattro ore al giorno, della partecipazione alle attività trattamentali e lavorative e della frequenza della scuola). 2. Nell'interesse del Buccelli è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., in relazione all'assenza all'interno del fascicolo delle relazioni carcerarie poste dal Tribunale a fondamento della motivazione della decisione, con la conseguenza che non sarebbe possibile verificare il fondamento obiettivo delle argomentazioni utilizzate dal giudice di merito. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione sui reclami e sulle conseguenti impugnazioni di cui all'art. 35 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)- norma applicabile in forza dell'inclusione, all'interno dell'art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen., della causa fondante l'esperibilità dei rimedi indicati dall'art. 35 -ter ord. pen. (sul punto, v. Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271648 - 01) - segue lo svolgimento di un procedimento regolato, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 35 -bis, dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. In particolare, il comma 5 dell'art. 666 del codice di rito consente al giudice di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni necessarie; se occorre assumere prove, procede in udienza nel contraddittorio delle parti. Il riferimento all'esercizio del diritto di difesa rappresenta il cardine fondamentale dell'attività istruttoria, per il resto caratterizzata da ampia libertà di forme, come si desume dall'art. 185 disp. att. cod. proc. pen. Al riguardo, le cit. Sez. U, n. 3775 del 2018, Tuttolomondo hanno chiarito che il rimedio risarcitorio ex art. 35 -ter, commi 1 e 2, ord. pen., che viene attivato dal soggetto in costanza di detenzione, si esplica mediante un paradigma procedimentale ispirato a criteri di rapidità ed effettività di tutela, nell'ambito di una giurisdizione di prossimità. Nel caso di specie, indipendentemente dal contenuto del fascicolo trasmesso a questa Corte (e senza considerare che l'art. 191 cod. proc. pen. riguarda le prove illegittimamente acquisite e non l'ipotesi dell'assenza di base oggettiva della motivazione), si osserva: a) che è presente agli atti una richiesta, sottoscritta dal difensore del Buccelli e indirizzata al Tribunale di Sorveglianza di Catania in data 24 ottobre 2019, di rilascio di copia di una serie di documenti, tra i quali le informative del Centro penitenziario di Secondigliano, della cui mancata possibilità di esame oggi il ricorrente si duole; b) che, in ogni caso, già nelle fasi di merito precedenti al primo intervento di questa Corte con la citata sentenza n. 31180 del 31/03/2021, si era fatto riferimento - v. ordinanza del Tribunale di sorveglianza resa a seguito del reclamo proposto avverso la decisione del giudice di sorveglianza del 9 aprile 2019 - alle «note trasmesse dagli Istituti di pena sopra indicati», tra i quali sono indicati appunto il carcere di Secondigliano e quello di Augusta; c) che, nel precedente ricorso per cassazione, l'asserita violazione del principio del contraddittorio, quale si concreterebbe nell'impossibilità di esaminare siffatte note, non era stata dedotta come vizio del provvedimento, a riprova del fatto che tali documenti erano ben noti al ricorrente; d) che proprio i sopra indicati profili dimostrano il fondamento sostanziale della inammissibilità della richiesta, la cui base formale riposa sul dato che, in ogni caso, nel giudizio di rinvio non possono essere rilevate neppure le nullità, anche assolute, o le inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi (art. 627, comma 4, cod. proc. pen.). 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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