CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31493/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pare [OSCURATO:PERSONA], he ha conclusochiedendo l'inammissibilità del ricorso;L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile costituita, associandosi alle conclusioni delProcuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile;l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, si riporta ai motivi di ricorso insistendo perl'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Palermo, in parzialeriforma di quella della Corte di assise di Agrigento del 6 settembre 2024, haconfermato l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ditentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo f) e per iconnessi reati d'illecita detenzione e porto di un fucile kalashnikov e di unapistola (capo g), di furto aggravato (capo h) e dell’incendio (capo i) del furgoneKangoo utilizzato per la commissione del primo reato. È stata del pari confermatala colpevolezza per il reato di porto in luogo pubblico di una pistola bicolore (capor), dei reati di cessione continuata a terzi di sostanza stupefacente (capo w) e diestorsione per il recupero dei relativi crediti (capo x). Egli è stato, invece, assoltodai reati di cui ai capi p) e q) per non aver commesso il fatto e da quello di cui alcapo cc) perché il fatto non sussiste,Tutti i fatti per cui è condanna, fatta eccezione di quelli di cui ai capi x) ew), sono stati ritenuti aggravati dal c.d. metodo mafioso e, unificati gli stessi aisensi dell’art. 81 cod. pen., la pena – in esito alle indicate assoluzioni – è statarideterminata in quella di ventidue anni e sette mesi di reclusione.Le acquisizioni probatorie – costituite dagli esiti degli accertamenti tecniciconcernenti la comparazione del DNA estratto mediante campione buccale aXXXXXXX e quello estratto dai mozziconi di sigaretta repertati, dalleconversazioni captate il giorno dell'agguato e nei giorni immediatamenteprecedenti e successivi (riportate alle pagine 211 e s. della sentenza di primogrado, richiamate da quella di appello), dalle dichiarazioni del collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA], infine dalle riprese di più videocamere disorveglianza installate presso via Torino, luogo teatro dei fatti, e via Mendel,luogo ove i componenti i gruppo di fuoco si erano dati convegno poco prima –hanno condotto i giudici di merito a una conforme ricostruzione dell’agguato,avvenuto in Favara il 23 maggio 2017, nei termini che seguono.I l fatto è avvenuto in via Tor ino, nei pressi del garage d iXXXXXXXXXXXXXX. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reale obiettivo dell’azione,hanno subito l'aggressione armata di tre persone che, giunte a bordo di unfurgone Kangoo, avevano esploso all’indirizzo delle vittime più colpi d’arma dafuoco, cagionando a XXXXXXX le gravi lesioni personali descrittenell’imputazione. Gli autori avevano svolto, alle ore 21.58, un primo “passaggio”con detto mezzo sulla via Torino, per poi parcheggiare sulla stessa strada. Duedei tre componenti il gruppo avevano il volto travisato con un passamontagna e,quello dei due che indossava scarpe scure e una camicia con le manichearrotolate, imbracciava il fucile; il terzo uomo, individuato nell’odierno ricorrente,aveva il volto travisato da un casco e indossava abiti scuri e scarpe chiare.L'insieme degli elementi valutati ha condotto i giudici di merito allacondivisa conclusione che, oltre al reato in materia di armi e all’incendio, erastata acquisita la piena prova della responsabilità del ricorrente anche del duplicetentativo di omicidio, sia in punto di elemento oggettivo, con riferimentoall'idoneità e all'univocità degli atti, sia in punto di elemento soggettivo,individuato nel dolo diretto di uccisione delle vittime, entrambe attinte dai colpid'arma da fuoco.Il proposito criminoso è stato individuato come insorto nel solco della faidatra gruppi criminali rivali, quello XXXXXXXX-XXXXXXX (cd. Carnazza) (clan diappartenenza dell’imputato e dei complici) e quello Di XXXXXXX- XXXXXXX (cd.realizzati con armi da fuoco, è cristallizzata in numerosi provvedimentigiurisdizionali, puntualmente richiamati nelle sentenze di merito.Secondo le sentenze di merito i preparativi relativi all’agguato iniziaronoquantomeno dal 18 maggio 2017, come risulta dalle intercettazioni traXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX (riportate nelle pagine 212 eseguenti della sentenza di primo grado) e, in particolare: i) quella in pari data, incui i due parlano della ricerca delle armi e del mezzo di locomozione; ii) quelladel giorno successivo, sempre tra i due, nella quale si fa evidente riferimento alfallimento di un obiettivo («abbiamo fatto acqua»); iii) quelle captate la sera del20 maggio, dopo che XXXXXXXXXXXXXXX aveva spento il telefono per qualche,gesto cui erano seguite una serie di telefonate della moglie e dello stessoimputato che si dicevano preoccupati che fosse accaduto qualcosa; iv) laconversazione del 22 maggio, nella quale XXXXXXXXXXXXXXX e l’imputatorinviano al giorno seguente “una cosa da fare insieme”; v) infine, nel giornostesso dell’agguato, dopo l’incontro nel parcheggio di via Mendel, leconversazioni tra XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX e l’imputato in cuisi fa riferimento alla necessità di prestare attenzione («occhio vivo”).Sono, dunque, state giudicate sussistenti l’aggravante della premeditazioneper il reato di cui al capo f), poiché l’esecuzione – che aveva indubbie finalitàmortali – era stata preceduta da un’accurata predisposizione di mezzi, e quella dicui all'art. 416-bis 1 cod. pen. per i reati di cui ai capi f), g), h) i) e r), poiché lecondotte sono state ritenute idonee in concreto a evocare la forza tipicadell’agire mafioso.2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorsoXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, il quale ne ha chiestol'annullamento per i seguenti cinque motivi.2.1. Con il primo denuncia la violazione degli articoli 648 e 173 cod. proc.pen. in relazione al rigetto dell’eccezione d’inammissibilità della lista testimonialedepositata tardivamente dal Pubblico ministero.Il ricorrente richiama le argomentazioni già svolte con l’atto di appellosull’avvenuto deposito intempestivo della lista dei testimoni di accusa, a mezzopec, in data 19 ottobre 2021, per l’udienza del 26 ottobre 2021 e, dunque, inviolazione del termine dei sette giorni liberi previsto dal codice di rito.Osserva che, sulla base della stessa giurisprudenza citata dal giudice diappello per rigettare l’eccezione, la stessa avrebbe dovuto essere invece accolta,poiché, se è ben vero che la parte riacquista il diritto di presentare la proprialista testimoniale in caso di rinvio di udienza a nuovo ruolo ovvero a udienzafissa, ma prima dell’apertura del dibattimento, allora, nel caso in esame,l’udienza del 26 ottobre 2021 non poteva ritenersi di “mero rinvio”, essendostata ammessa la costituzione di due parti civili.2.2. Con il secondo motivo denuncia più vizi di motivazione quanto allaribadita affermazione di responsabilità per il duplice omicidio tentato e per iconnessi reati di furto, incendio e porto illegale delle armi.Il ricorrente, dopo avere passato in rassegna le argomentazioni svolte dallaCorte di appello, muove una articolata critica alla stregua di massimegiurisprudenziali ampiamente citate nel ricorso. Segnatamente, ad avviso delricorrente, la sentenza di appello sarebbe manifestamente illogica e, comunque,insufficiente in relazione:a) alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA], del tutto prive di riscontri individualizzanti e,comunque, vagliate in assenza di qualsiasi considerazione di quanto da questiriferito in sede di controesame. In particolare, si sarebbe trascurato che questi –su domanda della difesa – aveva ammesso che, nel corso dell’incontro che egliebbe con XXXXXXXXXXXXXXX, alla presenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA], inoccasione del quale ricevette dal primo le confidenze sul tentato omicidio inscrutinio, XXXXXXX non fece mai il nome del ricorrente quale componente delgruppo di fuoco;b) all’assegnazione d’immeritato valore probatorio alle immaginiriprese dalla telecamera di via Firenze che, invece, secondo la relazione deitecnici, a causa della scarsa risoluzione delle immagini estrapolate, non avevanoconsentito di effettuare la comparazione fisiognomica dei tre soggetti ripresi invia Torino e, conseguentemente, impedito di compararne le fattezze fisiche con isoggetti, invece ben individuati, ritratti nelle immagini estrapolate dallatelecamera posta via Mendel;c) alla stridente contraddizione tra quanto emergere dallavisione dei filmati, in base ai quali l’aggressore che imbraccia il kalashnikov èpersona diversa (per l’abbigliamento) da XXXXXXX e il racconto delcollaboratore, secondo il quale XXXXXXX aveva fatto intendere che colui che siera “fatto cadere dalle braccia” il fucile era proprio XXXXXXX;d) all’inconciliabilità tra la condanna di [OSCURATO:PERSONA] el’avvenuta assoluzione, in sede di separato giudizio abbreviato, dei presunticoncorrenti nel tentato omicidio, Antonio XXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX,soggetti sui quali convergevano i medesimi indizi a carico del ricorrente, inquanto anch’essi interlocutori nelle intercettazioni captate nel giorno dell’agguatoe in quelli immediatamente precedenti, nonché presenti in via Mendel in quellache solo congetturalmente è stata definita una “riunione preparatoria”. Sicensura, in proposito, l’assertività dell’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] di appello chetrae elementi di sospetto dalla circostanza che il ricorrente non aveva fornito unaspiegazione sul motivo per cui si trovava nel parcheggio di via Mendel, in unazona isolata e non distante dal luogo teatro dell’agguato, poiché – ad avviso delricorrente – una volta privato l’incontro di via Mendel del carattere di “riunioneprodromica all’agguato”, la motivazione del giudice di appello risulterebbe unamera congettura. Le stesse considerazioni consentirebbero, inoltre, di privare diqualsiasi rilievo l’avvenuto rinvenimento di tracce del DNA del ricorrente neimozziconi di sigarette repertati nel parcheggio di via Mendel;e) l’illogicità del raccordo operato dai giudici di merito tra leconversazioni intercettate qualche ora prima dell’agguato – nelle quali gliinterlocutori, ivi compreso il ricorrente, fanno riferimento alla necessità diprestare attenzione («occhio vivo») – e l’evento omicidiario, essendo del tuttoimplausibile che, una volta localizzata la vittima, se ne fosse programmatal’uccisione diverse ore dopo, con il rischio di un suo allontanamento dal luogomonitorato.2.3. Il terzo motivo avversa la motivazione in punto di ribaditaaffermazione di responsabilità per il porto illegale in luogo pubblico della pistola,bicolore e di piccole dimensioni, di cui al capo r).L’unico elemento indiziario a carico, ossia la conversazione captataall’interno della vettura in uso a XXXXXXXXXXXXXXX il 20 agosto 2017, in realtàindicherebbe al più la disponibilità del ricorrente di “accollarsi“ la paternitàdell’arma nell’ipotesi di un controllo da parte delle Forze dell’Ordine, cosìchiaramente manifestando distacco rispetto all’arma stessa, trattata come “cosaaltrui”, con conseguente esclusione dell’animus rem sibi habendi.2.4. Con il quarto motivo si lamentano più vizi di motivazione in punto diribadita sussistenza dei reati di cessione continuata di sostanza stupefacente neiriguardi di una pluralità di soggetti e dei relativi reati di estorsione, finalizzati alrecupero dei crediti derivanti da quelle vendite illecite, di cui ai capi (w e x).Il ricorso evidenzia che le persone offese, ascoltate nel corso del giudizio diprimo grado, avrebbero escluso la natura intimidatoria del contegnodell’imputato, nonostante le molteplici contestazioni svolte dal Pubblico ministeroin occasione del loro esame testimoniale nel giudizio di primo grado, il cuiverbale è stato, per stralci, riportato nell’atto d’impugnazione.2.5. Con l’ultimo motivo si denuncia la violazione dell’art. 416-bis 1. cod.pen. e vizio di motivazione in punto di ribadita sussistenza dell’aggravante delmetodo mafioso.Il ricorrente, dopo avere richiamato gli approdi della giurisprudenza dilegittimità sul tema, evidenzia come si «stenti a individuare nelle condotteascritte all’imputato quella forza intimidatrice che non sia semplicementeruvidezza, ricavata dall’appartenenza a un sodalizio criminoso, nella specieinesistente già per stessa ammissione del giudice per le indagini preliminarinell’ordinanza genetica».4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], anche richiamando lamemoria depositata, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto delricorso e ha depositato una nota scritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.1. Quanto all’eccezione in rito di cui al primo motivo di ricorso, ilCollegio intende dare continuità al principio espresso da questa Corte secondocui «in tema di termine per il deposito della lista testimoniale, nell'ipotesi in cuisia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita lafase degli atti introduttivi, è consentito il deposito di nuova lista testimoniale, inquanto in tale ipotesi – che comporta l'obbligo del rinnovo della citazione agiudizio di cui tiene luogo, per i presenti, l'avviso orale della nuova udienza – leparti riacquistano interamente i diritti non esclusi da specifiche disposizioninormative» (Sez. 2, n. 6024 del 27/01/2016, Mistretta, Rv. 266199 – 01; Sez. 5,n. 10425 del 28/10/2015 dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267558; Sez. 2, n. 42058del 14/10/2010, D’Agostino, Rv. 248874 – 01. In motivazione di tale ultimoarresto la Corte ha precisato che, tra i diritti non espressamente esclusi daprecise disposizioni normative che le parti riacquistano integralmente vi è anchequello di depositare la lista dei testi antecedentemente alla udienza di rinvio, inrelazione alla quale va computato il relativo termine finale. Si veda anche Sez. 6,n. 498 del 16/12/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 207736 - 01).Dunque, il termine di presentazione della lista dei testimoni per ildibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non a quelle,eventualmente, precedenti. Inoltre, secondo ius receptum, detto termine vaindividuato nell'avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento ai sensidell'art. 492 cod. proc. pen., poiché «è a partire da questo momento che puòritenersi esaurita la fase degli atti introduttivi al dibattimento comprensiva, oltreche della verifica della regolare costituzione delle parti, della trattazione delleeventuali questioni preliminari sollevate dalle medesime (Sez. 6, n. 498/97 del16 dicembre 1996, [OSCURATO:PERSONA], citata; si veda anche Sez. 5, n. 20625 del 17aprile 2025, n.m.); ed è sempre a partire da questo momento che ha iniziol'istruttoria dibattimentale e che dunque, coerentemente alla ratio che ispira ilprimo comma dell'art. 468 c.p.p., è necessario arginare il pericolo di prove asorpresa» (Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015 dep. 2016, Lanzafame, cit. inmotivazione).Ebbene, nel caso in esame, risulta dagli atti – il cui accesso è consentito alCollegio per la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 - 01) – oltre che dallo stesso tenore delricorso, che la prima udienza del 26 ottobre 2021, celebrata alla presenzadell’imputato collegato in videoconferenza, era stata rinviata al 9 novembre 2021senza che la Corte di assise avesse dichiarato aperto il dibattimento. Si è, infatti,trattato di un rinvio preliminare, finalizzato all’acquisizione degli atti irripetibili dainserire nel fascicolo per il dibattimento al fine di verificare la sovrabbondanzadelle liste e – diversamente da quanto affermato nel ricorso – non v’è stato alcunprovvedimento della Corte di assise di “ammissione” delle parti civili, che si sonolimitate – com’è necessario e sufficiente ai sensi degli artt. 78 e s. cod. proc.pen. – a depositare gli atti di costituzione. La fase degli atti introduttivi,comprensiva del controllo della regolare costituzione delle parti e dellatrattazione delle questioni preliminari, si è, quindi, svolta all’udienza del 9novembre, rispetto alla quale la lista dei testi del Pubblico ministero, depositata il19 ottobre 2021, è da considerarsi affatto tempestiva.2. A confutazione del secondo motivo di ricorso, il Collegio rilevacome il compendio indiziario, rigorosamente valutato dalla Corte territoriale,possieda i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla leggeprocessuale per il concorrere dei plurimi elementi già indicati in premessa e deiquali si dirà ulteriormente appresso.Com'è noto, il difetto di motivazione, quale causa di annullamento dellasentenza, non può essere ravvisato in conformità a una critica frammentaria deisuoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente e organico, sicché,ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni puntova posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizionerisultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, siapure implicito (ex multis, di recente, Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024 Ud.,Rossitto, Rv. 286492 - 01. In applicazione del principio, la Corte ha respinto ilricorso per vizi di motivazione che, in un processo indiziario, si fondava su unacritica parcellizzata di singoli segmenti della ricostruzione, senza tener contodella lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza; siveda anche Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285441 - 02).2.1. Nel caso che ci occupa, il ragionamento giudiziale è stringentenella sua consecuzione logica e si sottrae a censure rilevabili in questa sede,essendo conforme allo standard valutativo della prova indiziaria ripetutamenteindicato dalla giurisprudenza di legittimità e consistente nella necessità dellavalutazione globale, e non atomistica, del quadro istruttorio (Sez. 1, n. 1790 del30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056-01; Sez. 1, n. 46566 del21/02/2017, M., Rv. 271228-01; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei,Rv. 266941-01) al fine di accertare se la fisiologica parzialità e relativa ambiguitàdi ciascun indizio isolatamente considerato possa risolversi in una visioneunitaria, consentendo di attribuire il reato all'imputato «al di là di ogniragionevole dubbio» e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistenteanche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive diqualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordinenaturale delle cose e della normale razionalità umana.La lettura della sentenza impugnata disvela come il [OSCURATO:PERSONA] di appello nonsi sia discostato da tale corretta impostazione epistemologica, avendo svoltol'opportuna valutazione – sia separata, sia globale – dei dati raccolti, avendoproceduto al loro logico raccordo, in modo tale da superare la parzialità delsingolo elemento informativo e, per tale, via giungendo all'affermazione dipenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto dello standard probatoriodi cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione di primo gradoaveva ritenuto integrato.Il ragionamento giudiziale muove, invero, da elementi processualmenteinconfutabili e non realmente contrastati, ossia: i) che XXXXXXX, alle ore 21,11,un ora prima dell’agguato mortale, si trovava certamente (come emerge dalleimmagini delle video camere e dal rinvenimento del suo profilo genetico suimozziconi di sigarette ivi rinvenuti) presso il parcheggio di via Medel, unitamentea quattro persone, due delle quali (XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX)irrevocabilmente condannate, in separato giudizio, per il duplice tentato omicidiosi cui si discute; ii) le intercettazioni captate danno contezza che, nelle oreprecedenti, XXXXXXXXXXXXXXX era stato in continuo contatto telefonico conXXXXXXXX e che, a un certo punto, aveva avvisato quest’ultimo e XXXXXXXdella necessità di monitorare («stiamo attenti, occhio vivo») una macchina«come quella mia», ossia una [OSCURATO:PERSONA], coincidente – come modello emarca – con quella in quel momento in uso alla vittima, [OSCURATO:PERSONA], econ la quale si era allontanato dopo il ferimento; iii) l’agguato, delle ore 22,12,era stato realizzato da tre persone travisate nel volto, una delle quali – munita diarma corta – indossava gli stessi abiti (giubbotto e pantaloni scuri, scarpe chiare)che XXXXXXX indossava in via Mendel; iv) il contenuto delle ulteriori captazioni,nei giorni successivi all’agguato, espressive di preoccupazione per l’accaduto daparte dell’imputato e del suo interlocutore XXXXXXXXXXXXXXX.A ciò si aggiunge l’importante contributo dichiarativo del collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], per lungo tempo reggente del mandamentodi cosa nostra a Favara, ha ricordato che – in seguito a una serie di eventidrammatici realizzati nell’ambito degli scontri tra i due gruppi (l’omicidio diXXXXXXXXXXXXXXX e di XXXXXXX Cif fa e i l tentato omicidio diXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX) – nel mese di settembre o ottobredel 2017, aveva aderito alla richiesta di XXXXXXXXXXXXXXX di incontrarsi,incontro che avveniva presso l’abitazione di Russotto, alla presenza diXXXXXXXXXXXXXX, e che era finalizzato a ottenere contatti con gli aderenti dicosa nostra militanti in Spagna, dove si erano trasferiti i fratelli XXXXXXXXXXche XXXXXXX r in t racc iare e far e l iminare . In que l l ’occas ione,XXXXXXXXXXXXXXX aveva fatto riferimento ai fatti di sangue che avevanointeressato lo scontro tra i due gruppi e, tra questi, anche al tentato omicidio diNicastro e XXXXXXXXXX, con riferimento al quale l’interlocutore riferiva diessersi egli stesso recato sul posto su un furgone tipo Fiorino di colore bianco(provento di furto e che era stato successivamente bruciato). Secondo lanarrazione di XXXXXXX a [OSCURATO:PERSONA], il gruppo di fuoco era composto, oltre a luistesso, da Michelangelo XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Antonio XXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXX. L’obiettivo, precisava XXXXXXX, non era XXXXXXX, bensìXXXXXXXXXXXXXXXXXX e l’agguato era stato organizzato nella consapevolezzache questi sarebbe arrivato presso l’abitazione di XXXXXXX a bordo di unamotocicletta, sicché – al sopraggiungere di un motociclista – il gruppo facevafuoco nella convinzione che si trattasse di XXXXXXXXXX, salvo a scoprire inseguito di avere colpito gravemente solo XXXXXXX. Durante la narrazione,XXXXXXX aveva confermato di fare parte del comando, chiarendo che si trovavalì per sparare e, dal canto suo, XXXXXXX aveva fatto riferito che, durantel’azione di fuoco, a qualcuno – che non nominava – si erano «ammorbidite lebraccia» e gli era «caduto il Kalashnikov», girandosi verso XXXXXXX che, in quelfrangente, mostrava un’espressione «dispiaciuta, come se avesse fatto unabrutta figura», tanto che il collaboratore riferiva di avere «intuito che XXXXXXXpotesse stare facendo riferimento a XXXXXXX» (p. 159 sentenza di primo grado).L’incontro – che, come anticipato, era finalizzato a ottenere i contatti in Spagnaper eliminare i fratelli di XXXXXXX – si concludeva allorquando il collaboratore,senza informare gli interlocutori che in quel periodo egli non era più il reggentedi cosa nostra (notizia destinata al momento a rimanere riservata), affermava dinon poter essere utile alla “causa”, in quanto «non poteva muoversi» perché erastato recentemente arrestato.2.2. Ciò detto, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia appenasintetizzate sono state adeguatamente vagliate sotto il profilo della intrinsecaconfortate da idonei riscontri (p. 221 e s. della sentenza di primo grado).È, dunque, manifestamente infondata la censura che addebita alla sentenzaimpugnata il mancato ossequio dei principi posti dalla giurisprudenza dilegittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.In questo ambito, innanzitutto, è necessario richiamare il principio di dirittosecondo cui «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice,ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare lacredibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle suedichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggirigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante el'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente,non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativasequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv.255145). Tale arresto giurisprudenziale, nel solco di un orientamentoermeneutico parimenti consolidato, afferma che, ai fini della corretta valutazionedel mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia cui il giudice di meritodeve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazionedella credibilità del dichiarante (desunta dalla sua personalità, dalle suecondizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti conl'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indottoall'accusa nei confronti del chiamato); dalla valutazione dell'attendibilitàintrinseca della chiamata oggetto di vaglio (fondata sui criteri della precisione,della coerenza, della costanza, della spontaneità); dalla verifica esternadell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame dielementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne laveridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465). Si è, tuttavia,evidenziato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenzatrifasica non deve svilupparsi rigidamente, essendo espressione di un giudiziounitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in voltaesaminate, nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non devemuoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarantee l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al paridi quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve esserevalutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e nonprevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc.pen., alcuna specifica deroga (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv.262348).In questi termini, ogni operazione di ermeneutica processuale tendente afrazionare i vari passaggi valutativi delle dichiarazioni dei chiamanti in correità oin reità escussi – come ha fatto il ricorrente – dev'essere ritenuta inammissibile,l'attendibilità del narrato devono essere superate, vagliandone la valenzaprobatoria alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamenteacquisiti, attraverso un percorso argomentativo necessariamente unitario (Sez.1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, cit.), quale quello offerto dalle sentenzedi merito.2.3. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado si è altresì fatto carico di superarele obiezioni difensive sulla rilevanza dei singoli indizi che il ricorrente reitera a-specificamente nel ricorso per cassazione. Nell'atto di ricorso, invero, si ècontestata la reale valenza indiziante di alcune emergenze istruttorie, ma – rilevail Collegio – nessuna delle obiezioni difensive ha una reale portata didisarticolazione del ragionamento posto a base della ricostruzione del fatto inchiave d'identificazione di XXXXXXX quale uno degli autori del duplice tentativodi omicidio.Tali obiezioni, indicate nella parte della premessa della presente sentenza,ove confrontate con le censure svolte in sede di appello, si palesano reiterative,a-specifiche, interamente versate in fatto e costituiscono altresì l'evidenteconseguenza di una lettura parcellizzata degli elementi di prova, di un eccesso disegmentazione della critica che non considera il procedimento di concatenazionedegli indizi, invece realizzato in modo del tutto congruo nelle due decisioni dimerito.Ciò deve dirsi in primo luogo sul tema della scarsa risoluzione delleimmagini estratte dalle videocamere allocate in via Torino: il motivo è reiterativoe generico, poiché la Corte di assise di appello ha correttamente osservato (p.41) che tale caratteristica delle immagini aveva sì impedito di svolgere unacomparazione fisiognomica (anche a causa del fatto che gli aggressori eranotravisati in volto), ma che le stesse avevano invece consentito di apprezzare laidentità, rimasta incontestata, tra gli indumenti e le scarpe indossate daXXXXXXX sia in via Mendel, sia in via Torino.Analoghe considerazioni valgono per l’affermata implausibilità dello iatotemporale tra il monitoraggio della vettura in uso a XXXXXXX e l’esecuzionedell’agguato, smentita dall’inequivoco tenore delle conversazioni captate, dallequali si evince che la sera del 23 maggio XXXXXXX era in giro a bordo di unavettura [OSCURATO:PERSONA] e che i suoi movimenti erano costantemente monitoratida XXXXXXXXXXXXXXX che a tanto sollecitava anche XXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXX, chiaramente in vista dell’imminente agguato.Del tutto aspecifica e interamente versata in fatto è l’ulteriore obiezione delricorrente riguardo all’avvenuta assoluzione di alcuni dei soggetti originariamenteindicati come correi.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha inoltre superato, con motivazione scevra dafratture logiche, l’asserita distonia – immotivatamente enfatizzata dal ricorrente– relativa all’individuazione della persona che imbracciava il fucile. La Corte hadato atto, infatti, che dalla visione dei filmati l’uomo armato di fucile eracertamente persona diversa dal ricorrente; ma tale affermazione è solo inapparente contrasto con quanto dichiarato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che,difatti, ha genuinamente ammesso che – a seguito della narrazione di XXXXXXXsulla circostanza che a uno dei componenti il gruppo di fuoco si erano«ammorbidite le braccia» e «aveva perso il kalashnikov» – il riferimento aXXXXXXX era stata una sua intuizione, come tale insuscettibile di inficiare laricostruzione dei fatti, peraltro a fronte di una vera e propria ammissione, in quelfrangente, da parte dello stesso XXXXXXX della sua presenza all’interno delcommando, così come riferita dal collaboratore.In definitiva, osserva il Collegio che si è al cospetto di un apparatomotivazionale completo e coerente, privo di aporie logiche, che resiste, sul puntodell’affermata penale responsabilità, alle doglianze incentrate su una rilettura infatto delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità.3. A non migliore sorte è destinato il terzo motivo con il quale ilricorrente – a fronte di una motivazione aderente alle risultanze di prova elogicamente coerente (p. 53 e s. della sentenza impugnata e p. 260 e s. di quelladi primo grado) – sollecita una diversa lettura delle conversazioni captate neigiorni dal 18 al 20 agosto 2017, al di fuori dai limiti di manifesta illogicità impostidalla giurisprudenza di legittimità. Com’è noto, «l'interpretazione del linguaggioadoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituiscequestione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, serisulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae alsindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715- 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n.50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01).4. È inammissibile anche il quarto motivo, che non si confrontacon la motivazione dei Giudici di merito (p. 55 e s. della sentenza di appello e p.263 e s. di quella di primo grado) che hanno vagliato e superato ciascuna dellequestioni poste con l’atto di appello e che il ricorrente riproduce identicamentenel ricorso per cassazione. Precisamente le dichiarazioni degli acquirenti, purnella comprensibile iniziare ritrosia nella deposizione, hanno comunqueconfermato le illecite e violente pressioni patite da XXXXXXX, finalizzate alrecupero dei crediti vantati a seguito delle vendite di stupefacenti, sicché a nullavale – come si lamenta nel ricorso – riprodurre stralci del controesame dellepersone offese, sia per la parzialità di quanto riportato, sia perché le cessioniillecite e la portata intimidatoria delle condotte finalizzate al recupero dei relativicrediti trovano riscontro in dati obiettivi e incontestati, ovverosia nelleconversazioni captate e opportunamente richiamate nella sentenza impugnata.5. Quanto, infine, all’aggravante del metodo mafioso, lapuntualità della motivazione del [OSCURATO:PERSONA] di appello per ciascuno dei reati per iquali la stessa è stata ritenuta sussistente è rispecchiata non solo dal buongoverno della giurisprudenza di legittimità in materia, alla cui stregua essa èconfigurabile «nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee,in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipicadell'agire mafioso, comunque funzionale a una più agevole e sicuraconsumazione del reato» (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 –01; Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 – 01), ma anchedall’avvenuta, motivata esclusione della stessa per i reati sub r) e w).6. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue lacondannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, inrapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. Quanto al regolamento delle spese del grado relativamente alla posizionedella parte civile, che ha svolto attività processuale in questa sede, le stessevanno poste a carico dell’imputato, soccombente rispetto all’azione civileproposta nei suoi confronti (argomentando a contrariis, si vedano Sez. U, n.27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 03; Sez. 6, 24340del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298 – 01).In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poichéimposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cheliquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.