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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2025

Cassazione n. 40238/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza numero diraccolta generale 27623/2025dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della prima sezione penale della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] , propone, nell'interesse del proprio assistito,ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza numero di raccolta generale 27623/2025 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la primasezione penale dellaCorte di cassazione ha dichiarato inammissibileil ricorso avverso il provvedimento adottato il 30 aprile 2025 dal Tribunale di Foggia.

Con quest'ultima decisione il giudice d ell'esecuzione aveva respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione della pena e contestuale carcerazione disposto dal Procuratore della Repubblica di Foggia il 10 marzo 2025.

2. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata si fonderebbe su un errore di fatto consistente nella mancata comprensione della questione sollevata con l'incidente di esecuzione.

2.1. La difesa ripercorre la vicenda esecutiva come segue: -con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Campobasso del 1 dicembre 2020 il condannato era stato ammesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale; -con provvedimento del 14 luglio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Bari aveva revocato, con effetto ex nunc, la misura alternativa; -il provvedimento di revoca veniva notificat a , con estremo ritardo, soltanto in data 9 gennaio 2025 alla Procura della Repubblica di Foggia, competente per l'esecuzione; -il condannato, che nel frattempo e sino al 12 marzo 2025 aveva continuato a osservare il regime imposto con l'affidamento in prova, veniva a conoscenza della revoca soltanto il 1 aprile 2025 "presso la casa circondariale di Foggia a seguito del suo arresto"; -l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Foggia il 10 marzo 2025 non aveva detratto, dalla pena da espiare, il periodo di due anni e otto mesi corrispondente a quello, dal 14 luglio 2022 al 12 marzo 2025, durante il quale il condannato, non avendo avuto conoscenza della revoca, aveva continuato a osservare le prescrizioni imposte con l'affidamento in prova,subendo le limitazioni derivanti dal regime alternativo di espiazione della pena, ivi comprese quelle dell'obbligo disvolgere attività lavorativa e dell'obbligo di permanere presso la propriaabitazione dalle 19:00 alle 9:00.

Per richiedere questo scomputo di pena, il condannato si era rivolto al giudice dell'esecuzione, contestando l'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico ministero che non ne teneva conto.

Il provvedimento di rigetto dell'istanza era stato impugnato con ricorso per cassazione.

Il giudice di legittimità aveva dichiarato inammissibile il ricorso, sul rilievo che il condannato si sarebbe dovuto rivolgere al Tribunale di sorveglianza e non al giudice dell'esecuzione.

2.2. Secondo il ricorrente, tale decisione sarebbe frutto di un errore di fatto, perché il condannato non intendeva contestare la revoca dell'affidamento in prova, ma chiedeva di detrarredalla pena da espiare il periodo di pena scontato sine tituloin affidamento in prova, dopo la revoca con effetto ex nunc di cui non aveva avuto notizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In primo luogo occorre interrogarsi sulla proponibilità del ricorso per errore di fatto in relazione alla tipologia di decisione oggetto dell'impugnazione straordinaria.

Va ricordato che il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto in una sentenza della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, ma solo quando tale ultima decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determinil'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto(cfr. Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789 -01).

A titolo esemplificativo, il ricorso straordinario è stato ritenuto ammissibile rispetto a: ladecisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; la decisione sul ricorso avverso l'ordinanza negativa del giudice dell'esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito; la decisione sull'ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna(così in motivazione Sezioni Unite Nunziata, cit.); la decisione sul ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di commutazione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione nella misura di trent'anni ai sensi dell'art. 30, lett. b) legge 16 dicembre 1999, n. 479 e successive modificazioni(Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 -01 Mentre, difettando il requisito di "stabilizzazione del giudicato", la Corte di cassazione ha escluso che il rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. possa essere azionato avverso: la decisione della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto della sospensione dell'ordine di esecuzione, nella pendenza, dinanzi al magistrato di sorveglianza, di un'istanza di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena(Sez. 5, n. 7440 del 22/01/2025 , P., Rv. 287661 -01).

Nel caso in esamenon viene in rilievo una decisione idonea a stabilizzare il giudicato, poiché, ferma la definitività del titolo, si discute delle modalità di computo della pena e di quelle di esecuzione della stessa.

Ne consegue che il ricorso è inammissibile, perché la sentenza della prima sezione non rientra nel novero delle decisioni impugnabili con il mezzo straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile anche sotto il profilo della natura dell'errore denunciato.

3.1. L’errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono esclusi dall'ambito d’operatività dell'istituto, tra gi altri: a) i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l'errata valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161); c) l'errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso cheil controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099); d) gli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali.

3.2. Nel caso in rassegna, adifferenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza della prima sezione, oggetto della presente impugnazione straordinaria, mostra di essere pienamente consapevole delle richieste del ricorrente e della situazione di fatto da questi rappresentata.

In essa si legge: -«trattarsi di soggetto in espiazione della pena di anni tre, mesi otto e giorni venti di reclusione, il quale è stato ammesso -in data 01/12/2020 -all’affidamento in prova al servizio sociale; tale misura alternativa è stata revocata il 14/07/2022, a causa della sistematica trasgressione –ad opera del condannato - delle plurime prescrizioni a lui imposte, unitamente alla stessa.

Di tale provvedimento di revoca, però, non è stata data immediata comunicazione né all’interessato, né alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia; quest’ultima, infatti, ne ha avuto notizia solo il 09/01/2025»; -«Il successivo ordine di esecuzione, consequenzialmente, reca la data del 10/03/2025 e non computa il periodo intercorrente fra il 14/07/2022 (momento dell’emissione del provvedimento di revoca della suddetta misura alternativa) e il 09/03/2025 (giorno immediatamente antecedente, rispetto all’emissione dell’ordine di esecuzione de quo); -«La doglianza difensiva muove dall’assunto che l’ordine di esecuzione abbia ignorato il rilevante periodo di anni due e mesi otto, durante il quale il ricorrente ha continuato – in assenza di comunicazione dell’avvenuta revoca - ad essere sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova; tale misura, infatti, è stata revocata con effetto ex nunc, con ordinanza del 14/07/2022, che è stata però notificata all’interessato soltanto al momento del suo arresto.

Stando alla prospettazione difensiva, il periodo trascorso dal ricorrente in una condizione di persistente sottoposizione alle stringenti prescrizioni limitative della libertà, allora, sarebbe stato da detrarre dalla pena residua da espiare.

In altri termini, sarebbe stato da scomputare, dalla porzione di pena ancora da eseguire, il periodo intercorso fra la revoca dell’affidamento e l’ordine di carcerazione.

Durante tale considerevole lasso di tempo, infatti, si sarebbe ingenerato nel condannato il fondato convincimento di essere ancora sottoposto all’affidamento in prova, essendo egli persuaso dell’avvenuto rigetto della richiesta di revoca della stessa»; - « Osserva la Corte che – contrariamente alla scelta difensiva operata - sarebbe stato necessario impugnare la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, piuttosto che il susseguente ordine di esecuzione; questo, in effetti, è stato correttamente emesso, sulla base dei dati disponibili e, giustamente, non computa come espiato il periodo successivo, rispetto alla suddetta revoca dell’affidamento.

Le questioni attinenti all’affidamento, peraltro, sarebbero state da condurre all’attenzione del Tribunale di sorveglianza e non, invece, del Giudice dell’esecuzione».

In sostanza, la prima sezione della Corte di cassazione, mostrando di aver compreso perfettamente la situazione di fatto e di aver letto esattamente gli atti processuali, ha escluso che dalla pena da espiarsi dovesse detrarsi il periodo in cui il condannato aveva continuato, in tesi,a seguire il regime della misura alternativa dell'affidamento in prova, revocato a sua insaputa.

Si tratta di una valutazione giuridica, giusta o sbagliata che sia,espressa senza incorrere in una erronea percezione dei dati di fatto, come tale estranea alle ipotesi di ricorso straordinario.

3.3. La medesima decisione, peraltro, appare sottendere il principio per cui spetta al Tribunale di sorveglianza la competenza a stabilire la quantità di pena da ritenersi espiata per effetto del tempo trascorso in regime di affidamento in prova, ossia il "presofferto"(Sez. 1, n. 9287 del 01/12/2006, dep. 2007, Mazzotta, Rv. 236234 -01); per cui, sembra di capire che, secondo la valutazione della prima sezione penale, non rivedibile in questa sede, il condannato, una volta ricevuta notizia (nel marzo del 2025) del provvedimento di revoca che riconosceva come espiata la pena soltanto fino alla data della revoca, avrebbe dovuto impugnare quel provvedimento (essendo ancora nei termini) per vedersi riconosciuto dal Tribunale di sorveglianza anche il periodo successivo e una volta ottenuto, eventualmente,tale riconoscimento, avrebbe potuto ottenere lo scomputo di pena conseguente dal Pubblico ministero.

Corretta o meno tale conclusione, sicuramente non è censurabile come errore di fatto.

4. Per ragioni di completezza si impongono ulteriori considerazioniin merito al ricorso originario deciso dalla prima sezione.

Il giudice dell'esecuzione ha escluso la possibilità di computare, come pena espiata, il periodo successivo alla revoca dell'affidamento in prova, ritenendo non provato che il condannato abbia continuato a sottoporsi al relativo regime prescrittivo.

Nella stessa allegazione, difatti, il condannato si limita a dedurre di aver osservato le prescrizioni inerenti allo svolgimento di attività lavorativa presso l'impresa paterna (che non presentano alcun contenuto afflittivo, anzi costituiscono espressione di un diritto fondamentale della persona) e di essere rimasto nell'abitazione negli orari prescritti.

Nessun'altra condizione caratterizzante l'affidamento in prova viene dedotto.

In tale situazione nessun diverso esito, se non quello della inammissibilità, avrebbe potuto avere il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

Al riguardo va considerato che, secondo quanto osservato dal giudice dell’esecuzione, sin dal 5 marzo 2022 il condannato non aveva più adempiuto alla prima e fondamentale prescrizione imposta con l’affidamento in prova che era quella di mantenere stretti contatti con l’UEPE di Foggia; né aveva seguito, con le necessarie cadenze, il programma terapeutico, e neppure aveva svolto attività di volontariato (cfr. pag. 2 ordinanza G.E. del 30 aprile 2025).

5. Consegue che il ricorso va d ichiara to inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, secondo il collegio, i delicati, e in parte nuovi, profili devoluti con il ricorso consentono di tenere il ricorrente indenne dalla san

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza numero diraccolta generale 27623/2025dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della prima sezione penale della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] , propone, nell'interesse del proprio assistito,ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza numero di raccolta generale 27623/2025 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la primasezione penale dellaCorte di cassazione ha dichiarato inammissibileil ricorso avverso il provvedimento adottato il 30 aprile 2025 dal Tribunale di Foggia. Con quest'ultima decisione il giudice d ell'esecuzione aveva respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione della pena e contestuale carcerazione disposto dal Procuratore della Repubblica di Foggia il 10 marzo 2025. 2. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata si fonderebbe su un errore di fatto consistente nella mancata comprensione della questione sollevata con l'incidente di esecuzione. 2.1. La difesa ripercorre la vicenda esecutiva come segue: -con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Campobasso del 1 dicembre 2020 il condannato era stato ammesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale; -con provvedimento del 14 luglio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Bari aveva revocato, con effetto ex nunc, la misura alternativa; -il provvedimento di revoca veniva notificat a , con estremo ritardo, soltanto in data 9 gennaio 2025 alla Procura della Repubblica di Foggia, competente per l'esecuzione; -il condannato, che nel frattempo e sino al 12 marzo 2025 aveva continuato a osservare il regime imposto con l'affidamento in prova, veniva a conoscenza della revoca soltanto il 1 aprile 2025 "presso la casa circondariale di Foggia a seguito del suo arresto"; -l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Foggia il 10 marzo 2025 non aveva detratto, dalla pena da espiare, il periodo di due anni e otto mesi corrispondente a quello, dal 14 luglio 2022 al 12 marzo 2025, durante il quale il condannato, non avendo avuto conoscenza della revoca, aveva continuato a osservare le prescrizioni imposte con l'affidamento in prova,subendo le limitazioni derivanti dal regime alternativo di espiazione della pena, ivi comprese quelle dell'obbligo disvolgere attività lavorativa e dell'obbligo di permanere presso la propriaabitazione dalle 19:00 alle 9:00. Per richiedere questo scomputo di pena, il condannato si era rivolto al giudice dell'esecuzione, contestando l'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico ministero che non ne teneva conto. Il provvedimento di rigetto dell'istanza era stato impugnato con ricorso per cassazione. Il giudice di legittimità aveva dichiarato inammissibile il ricorso, sul rilievo che il condannato si sarebbe dovuto rivolgere al Tribunale di sorveglianza e non al giudice dell'esecuzione. 2.2. Secondo il ricorrente, tale decisione sarebbe frutto di un errore di fatto, perché il condannato non intendeva contestare la revoca dell'affidamento in prova, ma chiedeva di detrarredalla pena da espiare il periodo di pena scontato sine tituloin affidamento in prova, dopo la revoca con effetto ex nunc di cui non aveva avuto notizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo occorre interrogarsi sulla proponibilità del ricorso per errore di fatto in relazione alla tipologia di decisione oggetto dell'impugnazione straordinaria. Va ricordato che il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto in una sentenza della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, ma solo quando tale ultima decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determinil'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto(cfr. Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789 -01). A titolo esemplificativo, il ricorso straordinario è stato ritenuto ammissibile rispetto a: ladecisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; la decisione sul ricorso avverso l'ordinanza negativa del giudice dell'esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito; la decisione sull'ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna(così in motivazione Sezioni Unite Nunziata, cit.); la decisione sul ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di commutazione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione nella misura di trent'anni ai sensi dell'art. 30, lett. b) legge 16 dicembre 1999, n. 479 e successive modificazioni(Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 -01 Mentre, difettando il requisito di "stabilizzazione del giudicato", la Corte di cassazione ha escluso che il rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. possa essere azionato avverso: la decisione della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto della sospensione dell'ordine di esecuzione, nella pendenza, dinanzi al magistrato di sorveglianza, di un'istanza di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena(Sez. 5, n. 7440 del 22/01/2025 , P., Rv. 287661 -01). Nel caso in esamenon viene in rilievo una decisione idonea a stabilizzare il giudicato, poiché, ferma la definitività del titolo, si discute delle modalità di computo della pena e di quelle di esecuzione della stessa. Ne consegue che il ricorso è inammissibile, perché la sentenza della prima sezione non rientra nel novero delle decisioni impugnabili con il mezzo straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile anche sotto il profilo della natura dell'errore denunciato. 3.1. L’errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono esclusi dall'ambito d’operatività dell'istituto, tra gi altri: a) i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l'errata valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161); c) l'errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso cheil controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099); d) gli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. 3.2. Nel caso in rassegna, adifferenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza della prima sezione, oggetto della presente impugnazione straordinaria, mostra di essere pienamente consapevole delle richieste del ricorrente e della situazione di fatto da questi rappresentata. In essa si legge: -«trattarsi di soggetto in espiazione della pena di anni tre, mesi otto e giorni venti di reclusione, il quale è stato ammesso -in data 01/12/2020 -all’affidamento in prova al servizio sociale; tale misura alternativa è stata revocata il 14/07/2022, a causa della sistematica trasgressione –ad opera del condannato - delle plurime prescrizioni a lui imposte, unitamente alla stessa. Di tale provvedimento di revoca, però, non è stata data immediata comunicazione né all’interessato, né alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia; quest’ultima, infatti, ne ha avuto notizia solo il 09/01/2025»; -«Il successivo ordine di esecuzione, consequenzialmente, reca la data del 10/03/2025 e non computa il periodo intercorrente fra il 14/07/2022 (momento dell’emissione del provvedimento di revoca della suddetta misura alternativa) e il 09/03/2025 (giorno immediatamente antecedente, rispetto all’emissione dell’ordine di esecuzione de quo); -«La doglianza difensiva muove dall’assunto che l’ordine di esecuzione abbia ignorato il rilevante periodo di anni due e mesi otto, durante il quale il ricorrente ha continuato – in assenza di comunicazione dell’avvenuta revoca - ad essere sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova; tale misura, infatti, è stata revocata con effetto ex nunc, con ordinanza del 14/07/2022, che è stata però notificata all’interessato soltanto al momento del suo arresto. Stando alla prospettazione difensiva, il periodo trascorso dal ricorrente in una condizione di persistente sottoposizione alle stringenti prescrizioni limitative della libertà, allora, sarebbe stato da detrarre dalla pena residua da espiare. In altri termini, sarebbe stato da scomputare, dalla porzione di pena ancora da eseguire, il periodo intercorso fra la revoca dell’affidamento e l’ordine di carcerazione. Durante tale considerevole lasso di tempo, infatti, si sarebbe ingenerato nel condannato il fondato convincimento di essere ancora sottoposto all’affidamento in prova, essendo egli persuaso dell’avvenuto rigetto della richiesta di revoca della stessa»; - « Osserva la Corte che – contrariamente alla scelta difensiva operata - sarebbe stato necessario impugnare la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, piuttosto che il susseguente ordine di esecuzione; questo, in effetti, è stato correttamente emesso, sulla base dei dati disponibili e, giustamente, non computa come espiato il periodo successivo, rispetto alla suddetta revoca dell’affidamento. Le questioni attinenti all’affidamento, peraltro, sarebbero state da condurre all’attenzione del Tribunale di sorveglianza e non, invece, del Giudice dell’esecuzione». In sostanza, la prima sezione della Corte di cassazione, mostrando di aver compreso perfettamente la situazione di fatto e di aver letto esattamente gli atti processuali, ha escluso che dalla pena da espiarsi dovesse detrarsi il periodo in cui il condannato aveva continuato, in tesi,a seguire il regime della misura alternativa dell'affidamento in prova, revocato a sua insaputa. Si tratta di una valutazione giuridica, giusta o sbagliata che sia,espressa senza incorrere in una erronea percezione dei dati di fatto, come tale estranea alle ipotesi di ricorso straordinario. 3.3. La medesima decisione, peraltro, appare sottendere il principio per cui spetta al Tribunale di sorveglianza la competenza a stabilire la quantità di pena da ritenersi espiata per effetto del tempo trascorso in regime di affidamento in prova, ossia il "presofferto"(Sez. 1, n. 9287 del 01/12/2006, dep. 2007, Mazzotta, Rv. 236234 -01); per cui, sembra di capire che, secondo la valutazione della prima sezione penale, non rivedibile in questa sede, il condannato, una volta ricevuta notizia (nel marzo del 2025) del provvedimento di revoca che riconosceva come espiata la pena soltanto fino alla data della revoca, avrebbe dovuto impugnare quel provvedimento (essendo ancora nei termini) per vedersi riconosciuto dal Tribunale di sorveglianza anche il periodo successivo e una volta ottenuto, eventualmente,tale riconoscimento, avrebbe potuto ottenere lo scomputo di pena conseguente dal Pubblico ministero. Corretta o meno tale conclusione, sicuramente non è censurabile come errore di fatto. 4. Per ragioni di completezza si impongono ulteriori considerazioniin merito al ricorso originario deciso dalla prima sezione. Il giudice dell'esecuzione ha escluso la possibilità di computare, come pena espiata, il periodo successivo alla revoca dell'affidamento in prova, ritenendo non provato che il condannato abbia continuato a sottoporsi al relativo regime prescrittivo. Nella stessa allegazione, difatti, il condannato si limita a dedurre di aver osservato le prescrizioni inerenti allo svolgimento di attività lavorativa presso l'impresa paterna (che non presentano alcun contenuto afflittivo, anzi costituiscono espressione di un diritto fondamentale della persona) e di essere rimasto nell'abitazione negli orari prescritti. Nessun'altra condizione caratterizzante l'affidamento in prova viene dedotto. In tale situazione nessun diverso esito, se non quello della inammissibilità, avrebbe potuto avere il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Al riguardo va considerato che, secondo quanto osservato dal giudice dell’esecuzione, sin dal 5 marzo 2022 il condannato non aveva più adempiuto alla prima e fondamentale prescrizione imposta con l’affidamento in prova che era quella di mantenere stretti contatti con l’UEPE di Foggia; né aveva seguito, con le necessarie cadenze, il programma terapeutico, e neppure aveva svolto attività di volontariato (cfr. pag. 2 ordinanza G.E. del 30 aprile 2025). 5. Consegue che il ricorso va d ichiara to inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, secondo il collegio, i delicati, e in parte nuovi, profili devoluti con il ricorso consentono di tenere il ricorrente indenne dalla san
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