CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 18827/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ommaso [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 16 gennaio 2026 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha accolto l’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimentodel vincolo della continuazione tra i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Foggia del29 marzo 2018 (n. 1), della sentenza della Corte di appello di Bari del 16 marzo 2021 (n. 2),e della sentenza della Corte di appello di Bari del 9 febbraio 2023 (n. 3).2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Baricon un unico motivo con cui deduce violazione di legge processuale, in quanto ilprovvedimento è stato emesso dal giudice incompetente, atteso che l'ultima sentenzapassata in giudicato è quella n. 3, ma si tratta di una sentenza di conferma di quella delTribunale di Foggia del 22 gennaio 2019, quindi, ai sensi del quarto comma dell'art. 665 cod.proc. pen., il giudice dell'esecuzione competente è da individuare nel Tribunale di Foggia.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ilrigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. Il provvedimento che radica la competenza del giudice dell’esecuzione èeffettivamente quello emesso dal Tribunale di Foggia il 22 gennaio 2019.La norma di riferimento è l'art. 665, comma 2 cod. proc. pen., che, nell’individuare lacompetenza del giudice dell’esecuzione, con riferimento al rapporto tra giudice di primo e disecondo grado, dispone che “quando è stato proposto appello, se il provvedimento è statoconfermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alledisposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice diappello”.Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez.U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge, infatti, come evidenziato inricorso, che la sentenza della Corte di appello di Bari del 9 febbraio 2023 ha confermato lasentenza del Tribunale di Foggia per tutti gli imputati (v. Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020,confl. comp. in proc. Desiderato, Rv. 279802 – 01). Ne consegue che effettivamente lacompetenza a provvedere appartiene ex art. 665, comma 2, cod. proc. pen. al Tribunale diLa competenza del giudice dell’esecuzione ha, infatti, carattere funzionale, assoluto einderogabile; essa, pertanto, può essere dedotta dalle parti mediante ricorso per cassazione(Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775; conforme, da ultimo,Sez. 1, n. 12698 del 26/02/2026, P.G. in proc. P., n.m.).2. L’annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen., nonessendoci ulteriore attività giurisdizionale che deve essere svolta dal giudice che ha emessoil provvedimento impugnato.Deve essere disposta, invece, disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia,quale giudice dell'esecuzione competente, perché provveda sull’istanza del condannato cheaveva originato l’incidente di esecuzione. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale diCosì è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]