CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19046/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA].P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege- controricorrente -Numero registro generale 7122/2024Numero sezionale 1919/2026Numero di raccolta generale 19046/2026Data pubblicazione 11/06/2026e diBANCA [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA].- intimate -avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 28 del 5 gennaio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;[OSCURATO:PERSONA]:− nella procedura esecutiva immobiliare n. 70/2006 R.G. Esec. delTribunale di Taranto, il lotto n. 1 (abitazione in Manduria, Via PortaLupiae n. 28) - il cui valore era stato stimato in euro 250.000,00 - venivaaggiudicato in data 24 ottobre 2019, dopo plurimi esperimenti di venditaandati deserti, a [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di euro 33.400,00; condecreto di trasferimento del 21 gennaio 2020 il giudice dell’esecuzionetrasferiva la proprietà dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA];− i debitori esecutati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] opposizione agli atti esecutivi e chiedevano lasospensione/inefficacia dell’aggiudicazione, lamentando l’ingiustizia delprezzo in rapporto alla stima;− il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione conprovvedimento del 4 giugno 2020; il Tribunale di Taranto, incomposizione collegiale, rigettava il reclamo proposto dagli esecutati conprovvedimento del 16 aprile 2021;Numero registro generale 7122/2024Numero sezionale 1919/2026Numero di raccolta generale 19046/2026Data pubblicazione 11/06/2026− [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] coltivavano il giudiziodi merito innanzi al Tribunale di Taranto che, con la sentenza n. 28 del 5gennaio 2024, accoglieva l’opposizione e dichiarava inefficacel’aggiudicazione «sino all’accertamento della congruità del prezzo diaggiudicazione da valutarsi ai sensi del combinato disposto degli articoli586 cpc e 108 RD n. 267/1942, applicato analogicamente ex art. 12preleggi»;− avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsostraordinario per cassazione, fondato su tre motivi;− [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] InvestingS.p.A., col proprio controricorso, aderiva alle istanze del ricorrente;− [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano concontroricorso all’avversaria impugnazione;− gli altri intimati non svolgevano difese nel giudizio di legittimità;− [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] memorie ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 27 maggio 2026, il Collegio siè riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo il ricorrente deduce la «Violazione di legge ex art.360 co. 1 n. 3 e 4 cpc in relazione all’art. 586, 568 cpc, artt. 571, 572,591 cpc, L. 134/2015 e l’art. 12 delle preleggi, e l’art. 108 del RD n.267/1942 (c.d. Legge Fallimentare) con evidente nullità del procedi-mento e della sentenza; ulteriore violazione di legge ex art. 360 co. 1n.5 cpc, assenza di motivazione, ovvero con motivazione apparente edinconciliabile in relazione ad un fatto decisivo della controversia oggettodi discussione tra le parti.», per avere il giudice di merito, con motiva-Numero registro generale 7122/2024Numero sezionale 1919/2026Numero di raccolta generale 19046/2026Data pubblicazione 11/06/2026zione apparente, interpretato l’art. 586 c.p.c. mediante applicazione ana-logica dell’art. 108 l. fall., identificando il «prezzo giusto» con il«prezzo/valore di mercato»»;− col secondo motivo deduce la «Violazione di legge ex art. 360comma 1, n. 3, 4 e 5 cpc in relazione alla violazione dell’art. 2770 cod.civ., art. 164 bis disp. att. c.p.c., artt. 570, 571, 572, 573, 574, 586 e591 cpc; nonché nullità del procedimento e della sentenza per violazionedei precedenti articoli del codice di rito e delle ulteriori norme proceduralidi cui agli artt. 132, 112, 113, 114, 115 e 116 cpc; nonché illogica econtraddittoria motivazione della sentenza su fatti decisivi della contro-versia oggetto di discussione tra le parti, e, per altro profilo, di violazionedi legge sulla omessa motivazione sul fatto decisivo della controversia»;ad avviso del ricorrente il ricorrente, il Tribunale non ha correttamenteinquadrato i concetti di utilità e fruttuosità della procedura in relazione alsuo concreto esito;− i motivi - che possono essere esaminati congiuntamente perché traloro connessi - sono manifestamente fondati;− il Tribunale di Taranto muove dalla constatazione che l’art. 586c.p.c., nel consentire la sospensione della vendita in presenza di unprezzo «notevolmente inferiore a quello giusto», non contiene alcuna de-finizione normativa di tale concetto, ma ritiene necessario colmare la la-cuna mediante il ricorso all’analogia legis ex art. 12 preleggi, indivi-duando nella disciplina dell’art. 108 della legge fallimentare la norma piùprossima per ratio, in quanto anch’essa volta a impedire vendite a prezziincongrui;− così ragionando, il Tribunale identifica il prezzo giusto con quelloconforme alle condizioni di mercato, ritenendo che la funzione della pro-cedura esecutiva - sostanzialmente assimilabile a quella concorsuale -non sia solo quella di realizzare il credito, ma anche di evitare esiti di-storsivi, quali vendite a valori eccessivamente bassi, lesivi tanto delleNumero registro generale 7122/2024Numero sezionale 1919/2026Numero di raccolta generale 19046/2026Data pubblicazione 11/06/2026ragioni dei creditori quanto di quelle del debitore: il giudice del meritoconsidera la sproporzione tra il valore di stima dell’immobile (euro250.000,00) e il prezzo di aggiudicazione (euro 33.400,00) come indicedi un «deprezzamento anomalo», non giustificabile alla luce della fornitanozione di prezzo giusto, né neutralizzabile attraverso il mero richiamoalla fisiologia dei ribassi nelle vendite esecutive; conseguentementeviene esercitato il potere di controllo ex art. 586 c.p.c., che, ad avvisodel giudicante, trova applicazione anche in presenza di una proceduraformalmente regolare, qualora il risultato economico si discosti in modorilevante dal valore di mercato del bene;− quanto ai precedenti giurisprudenziali richiamati, la sentenza nonmenziona specifiche pronunce di questa Corte di legittimità in tema di«prezzo giusto» (art. 586 c.p.c.) nelle vendite esecutive, ma si fondaessenzialmente su principî generali (in tema di motivazione e valutazionedella prova) e, soprattutto, su un’ordinanza del Tribunale di Brindisi del24 ottobre 2000 (resa dal medesimo giudice estensore della decisionequi impugnata), valorizzata come antecedente ricostruttivo della fun-zione della vendita esecutiva e del principio del minor sacrificio del debi-tore;− dalla lettura della sentenza che è oggetto dell’impugnazione sem-bra che il Tribunale ignori (o comunque pretermetta) l’intera elabora-zione giurisprudenziale di legittimità sull’art. 586 c.p.c. e sulla nozione di«prezzo giusto» e che la decisione poggi, in larga misura, su un’elabora-zione personale del giudice di merito;− premesso che spetta a questa Corte, ex art. 65 Ord. Giudiziario,assicurare «l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge»,si rileva che da più di dieci anni il giudice di legittimità ha chiarito che:«Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall’art. 586 c.p.c. (neltesto novellato dall’art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudiceNumero registro generale 7122/2024Numero sezionale 1919/2026Numero di raccolta generale 19046/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevol-mente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) siverifichino fatti nuovi successivi all’aggiudicazione; b) emerga che nelprocedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di naturacriminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stimastessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia statofrutto di dolo scoperto dopo l’aggiudicazione; d) vengano prospettati, dauna parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola cono-sceva anteriormente all’aggiudicazione, non conosciuti né conoscibilidalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, addu-cendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustifi-cativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione» (Cass. Sez.3, 21/09/2015, n. 18451, Rv. 636807-01; conformi, ex permultis: Cass.Sez. 3, 16/06/2016, n. 12408; Cass. Sez. 3, 23/06/2016, n. 13014;Cass. Sez. 6-3, 12/12/2016, n. 25324; Cass. Sez. 3, 10/01/2017, n.267; Cass. Sez. 3, 10/02/2017, n. 3672; Cass. Sez. 3, 14/02/2017, n.3791; Cass. Sez. 6-3, 06/10/2021, n. 27071; Cass. Sez. 6-3,26/11/2021, n. 36857; Cass. Sez. 3, 18/05/2022, n. 15912; Cass. Sez.3, 21/08/2023, n. 24913, Rv. 668755-01; Cass. Sez. 3, 20/06/2024, n.17055; Cass. Sez. 3, 03/03/2026, n. 4815);«Non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondarela sospensione prevista dall’art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibil-mente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ovequesta abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, nési deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della re-lativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possonoannoverare l’andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, delmercato immobiliare.» (Cass. Sez. 3, 10/06/2020, n. 11116, Rv.658146-03; conformi, tra le altre: Cass. Sez. 6-3, 28/08/2020, n. 18006;Cass. Sez. 3, 20/10/2021, n. 29018, Rv. 662640-03; Cass. Sez. 3,Numero registro generale 7122/2024Numero sezionale 1919/2026Numero di raccolta generale 19046/2026Data pubblicazione 11/06/202626/11/2021, n. 36857; Cass. Sez. 3, 10/12/2021, n. 39253; Cass. Sez.3, 06/07/2022, n. 21408; Cass. Sez. 3, 26/07/2022, n. 23352; Cass.Sez. 6-3, 25/01/2023, n. 2224; Cass. Sez. 3, 02/08/2023, n. 25358;Cass. Sez. 3, 05/09/2023, n. 25925; Cass. Sez. 3, 07/11/2023, n.30941; Cass. Sez. 3, 20/06/2024, n. 17055; Cass. Sez. 3, 03/03/2026,n. 4815);− più recentemente, si è altresì precisato che «Il “prezzo giusto” -rilevante, ex art. 586 c.p.c., ai fini del potere di sospensione della vendita- è quello ottenuto all’esito di una sequenza procedimentale della faseliquidatoria svolta in maniera conforme alle regole che la presidiano(cioè, in assenza di fattori devianti o interferenze illegittime incidentisulla formazione del prezzo), con la conseguenza che esso non si identi-fica con il valore di mercato del bene, a cui fa, invece, riferimento l’art.108 l. fall., dovendo, peraltro, escludersi un’applicazione analogica diquest’ultima norma in ragione della disomogeneità strutturale della faseliquidativa delle due tipologie di procedure, derivante da una diversità didisciplina costituente legittima manifestazione della discrezionalità dellegislatore, con conseguente manifesta infondatezza della questione dilegittimità costituzionale del menzionato art. 586 c.p.c.» (Cass. Sez. 3,12/02/2024, n. 3887, Rv. 670097-01; è conforme Cass. Sez. 3,11/04/2024, n. 9847);− dando continuità ai predetti principî giurisprudenziali - coi quali ilTribunale di Taranto si è posto in aperto e immotivato contrasto - la sen-tenza impugnata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti infatto, a norma dell’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito:l’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dagli esecutati [OSCURATO:PERSONA] Monopoli è respinta;− resta ovviamente assorbito il terzo motivo del ricorso;Numero registro generale 7122/2024Numero sezionale 1919/2026Numero di raccolta generale 19046/2026Data pubblicazione 11/06/2026− nella regolazione delle spese del grado di merito e di legittimità (exart. 385 c.p.c.), i costi del giudizio - liquidati, secondo i parametri nor-mativi, nella misura indicata nel dispositivo - sono posti a carico di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle parti costituite nel grado di merito ([OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].;[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e, nel giudizio di legittimità,dell’odierno ricorrente e anche di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale man-dataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (che col suo controricorso ha aderitoal ricorso e contrastato l’opposizione);p. q. m.la Corteaccoglie il primo e il secondo motivo del ricorso;dichiara assorbito il terzo motivo;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettal’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] e AngelaLucia [OSCURATO:PERSONA];condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido traloro, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità,liquidate in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltreal rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% e ad accessori dilegge;condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido traloro, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del grado di merito - che liquida in Euro4.800,00 per compensi - e del giudizio di legittimità, liquidate in Euro4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese generali pari al 15% e ad accessori di legge;Numero registro generale 7122/2024Numero sezionale 1919/2026Numero di raccolta generale 19046/2026Data pubblicazione 11/06/2026condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido traloro, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. le spese del grado di merito, liqui-date in Euro 4.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario dellespese generali pari al 15% e ad accessori di legge;condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido traloro, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. le spese del grado di merito, liqui-date in Euro 4.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario dellespese generali pari al 15% e ad accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 27 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])