CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 35614/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2393/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti ANTONIO BRIGUGLIOe [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale dei signori VIN- CENZORAZZANO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rap- presentatie difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avversola sentenza n. 3062/2022 della CORTE D’APPELLO di NA- POLI,depositata il 29/06/2022; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 2393/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 29/06/2022, la Corte d’appello di Napoli haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Antonio RoccoRazzano e [OSCURATO:PERSONA] (rappresentati dal produttore speciale [OSCURATO:PERSONA]), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al rilascio, in fa- voredegli attori, di taluni beni originariamente concessi in comodato dalproprio dante causa, [OSCURATO:PERSONA], al padre di [OSCURATO:PERSONA]- batiello; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la corte territoriale ha sottolineato la correttezza della decisionedel primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto l’inter- venuto passaggio in giudicato (per effetto di quanto attestato in un diversogiudizio intercorso tra le medesime parti) delle questioni con- cernentila natura di comodato del rapporto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] il padre di [OSCURATO:PERSONA], nonché di tutte le questioni sollevatein sede di eccezione dalla Abbatiello, con particolare riguardo allacontestata qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] in capo agli at- tori,nonché alla contestata prescrizione del diritto degli attori ad agire perla restituzione dei beni detenuti dalla Abbatiello; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale dei signori Vin- cenzo Razzano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; laricorrente ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 34 c.p.c., nonché degli artt. 2934 ss. c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 2393/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri c.p.c.,per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto coperta dal giudicatoesterno ( in thesi rappresentato dall’ordinanza n. 25887/2018 resainter partes dalla Corte di cassazione), la questione relativa alla qualitàdi successori dell’originario comodante in capo ai germani Raz- zano e alla loro legittimazione al giudizio; e ciò, nonostante che nel giudiziodefinito dalla sentenza di legittimità invocata dai giudici di me- rito non sia dato riscontrare alcun giudicato sulla qualità, in capo ai Razzano, di eredi del padre, [OSCURATO:PERSONA] (originario como- dante),né alcun accertamento in ordine all’intervenuta prescrizione del diritto degli stessi ad accettare l’eredità paterna, in assenza di una tempestivaeccezione di parte in tal senso formulata, avendo gli attori in quel giudizio fatto valere (allo scopo di ottenere la restituzione di benidiversi da quelli richiesti in questa sede) la propria qualità di eredi dellamadre, e non già del padre; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come, s econdo l’insegnamento della giurispru- denzadi legittimità, c hiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, inbase a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può valida- menteconcederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserneproprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del benee il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al conve- nuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento (Sez.2, Ordinanza n. 21853 del 09/10/2020, Rv. 659327 – 01) ; sottoaltro profilo varrà considerare come l 'azione personale di re- stituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferireun bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'at- toreal convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodatoed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 2393/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tradensla qualità di proprietario; da essa si distingue l'azione di riven- dicazione,con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o allaconsegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza ancheoriginaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatiodiabolica della titolarità del diritto di chi agisce ( cfr. Sez. 2, Ordinanzan. 25052 del 10/10/2018, Rv. 650672 - 01) ; inforza di tali premesse discende che, avendo avuto, il giudizio in altra sede intercorso tra le medesime parti (e passato in giudicato), qualecontenuto controverso, proprio la questione della natura del rap- portodi comodato esistente tra i litiganti, la decisione definitiva di con- danna della Abbatiello a restituire agli odierni controricorrenti i beni oggetto del medesimo contratto di comodato (benché beni che, pur relativial medesimo contratto di comodato, erano diversi da quelli già oggettodi questo giudizio) non poteva che comportare, quale implicita e necessaria conseguenza sul piano logico - giuridico, l’accertamento (nonpiù controvertibile) della legittimazione degli attori a pretendere dallaAbbatiello la restituzione di tutti i beni oggetto di quel contratto dicomodato in ragione del medesimo titolo personale illo tempore con- dottoalla valutazione del giudice ; tantodeve ritenersi sufficiente ad escludere la rilevanza di qualsi- voglia considerazione in ordine alla tempestiva accettazione o meno dell’ereditàdel proprio dante causa, da parte degli odierni controricor- renti,dovendo ritenersi ormai incontestabile (siccome passata in giu- dicato)la questione della legittimazione di detti controricorrenti a pre- tenderela restituzione di tutti gli immobili oggetto del contratto di co- modatoda parte della Abbatiello ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 1809 e 2909 c.c. in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere i giudici di appello rigettato Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 2393/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’eccezioneformulata dalla Abbatiello in ordine alla prescrizione del di- rittodei germani Razzano (eredi dell’originario comodante) al rilascio deibeni per cui è giudizio, argomentando sulla base di un asserito ed inesistente giudicato sul punto rappresentato dalla sentenza n.25887/2018resa inter partes dalla Corte di cassazione che giustifi- cherebbe una tale assurda conclusione; e tanto, sull’erroneo presup- postosecondo cui in caso di inerzia dei successori del comodante ori- ginario(i germani Razzano) i quali subentrati nel contratto alla morte delcomodante non agiscano per la restituzione del bene concesso in comodato,il rapporto prosegue secondo le caratteristiche originarie, senzache la detenzione nomine alieno da parte del comodatario o dei suoieredi possa tradursi in possesso utile alla usucapione, con la con- seguente esclusione della fondatezza dell’eccezione di prescrizione dell’azione di restituzione avanzata dall’odierna ricorrente (erede del comodatario) non potendosi far decorrere il termine di prescrizione dallamorte del comodante; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurispru- denza di legittimità, in caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto,in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o deisuoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori (Sez. 2, Ordinanza n. 25887del 16/10/2018, Rv. 650778 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 8409 del 18/08/1990,Rv. 468916 - 01) ; proprioin forza di tale principio, la Corte di cassazione ha determi- nato, nel diverso giudizio intercorso tra le medesime parti di questa lite,la definitiva risoluzione della questione concernente la prescrizione deldiritto degli odierni controricorrenti ad ottenere la restituzione del Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 2393/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fabbricatode quo da parte della Abbatiello, con la conseguente fonda- tezzadell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa l’in- tervenutogiudicato sul punto ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributounificato pari a quello , ove dovuto , per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13; P.Q. M. Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti,delle spese del presente giudizio di legittimità, liqui- datein complessivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella mi- sura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori comeper legge. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il ver