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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 31357/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSEFINA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di due episodi di furto in abitazione (uno aggravato dall'uso della violenza);

2. Considerato che il primo motivo di ricorso„ con il quale il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando - in particolare - la mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie, è stata contestata la recidiva infraquinquennale di cui all'art. 99 co. 2 cod. pen. (la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio e, dunque, alla suddetta aggravante), ragion per cui - in ordine ai vari aumenti da effetl:uare sulla pena base allora vigente - il termine di prescrizione non è ancora decorso;

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando - in particolare - l'irrogazione di una pena non equa, è inedito, non contenuto nell'atto di appello.

Anche dalla stessa incontestata sintesi dei motivi di appello, peraltro, per come riportata nella sentenza impugnata, risulta che il ricorrente non ha formulato doglianze in ordine alla dosimetria sanzionatoria, essendosi limitato a chiedere la riqualificazione dei fatti in furto aggravato.

La pena, peraltro, è stata adeguatamente motivaa.

3.1. Letta, altresì, la memoria della difesa del ricorrente con cui si enunciano nuovamente le ragioni già esposte, che rimangono inammissibili per quanto osservato dal Collegio (in particolare, quanto alla prescrizione, la si invoca sul presupposto di ridiscutere della recidiva chiedendo implicitamente la disapplicazione, con motivi generici e manifestamente infondati, oltre che dimenticando che si tratta di argomenti non sollevati con l'atto di appello e, per questo, inediti e inammissibili).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSEFINA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di due episodi di furto in abitazione (uno aggravato dall'uso della violenza); 2. Considerato che il primo motivo di ricorso„ con il quale il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando - in particolare - la mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie, è stata contestata la recidiva infraquinquennale di cui all'art. 99 co. 2 cod. pen. (la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio e, dunque, alla suddetta aggravante), ragion per cui - in ordine ai vari aumenti da effetl:uare sulla pena base allora vigente - il termine di prescrizione non è ancora decorso; 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando - in particolare - l'irrogazione di una pena non equa, è inedito, non contenuto nell'atto di appello. Anche dalla stessa incontestata sintesi dei motivi di appello, peraltro, per come riportata nella sentenza impugnata, risulta che il ricorrente non ha formulato doglianze in ordine alla dosimetria sanzionatoria, essendosi limitato a chiedere la riqualificazione dei fatti in furto aggravato. La pena, peraltro, è stata adeguatamente motivaa. 3.1. Letta, altresì, la memoria della difesa del ricorrente con cui si enunciano nuovamente le ragioni già esposte, che rimangono inammissibili per quanto osservato dal Collegio (in particolare, quanto alla prescrizione, la si invoca sul presupposto di ridiscutere della recidiva chiedendo implicitamente la disapplicazione, con motivi generici e manifestamente infondati, oltre che dimenticando che si tratta di argomenti non sollevati con l'atto di appello e, per questo, inediti e inammissibili). 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 31357/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris