CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16009/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n.6780/2021, depositata in data 19/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzialla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, l’avviso diaccertamento n. TYQ03A200848, con il quale l’Amministrazione finanziariaaveva determinato, per l’anno 2011, una maggiore imposta a titolo di Iresin ragione della indebita variazione in diminuzione della somma di euro52.048,00 riportata nella dichiarazione dei redditi.Numero registro generale 4640/2022Numero sezionale 3832/2026Numero di raccolta generale 16009/2026Data pubblicazione 25/05/2026La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di nullitàdell’atto impositivo per carenza di motivazione, stante il mancato depositoin giudizio del p.v.c. in esso richiamato.2. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate veniva rigettato dallaCommissione tributaria regionale della Sicilia.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo.La società contribuente è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si assume la violazione e falsaapplicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 115c.p.c. e 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., in quanto la CTR, sebbene il p.v.c. fosse statotempestivamente prodotto unitamente all’atto di appello, ha ritenuto, deltutto illogicamente, che spettasse solo al contribuente produrre in giudizioil p.v.c. al fine di sanare il contestato “inadempimento” consistente nelmancato deposito di tale atto.2. Il motivo è fondato.3. La CTR ha così motivato il rigetto dell’appello dell’Ufficio: «[…]questa Commissione fa presente che la Corte di Cassazione con lasentenza n. 21404 intervenendo in tema di accertamento fondato suprocesso verbale di constatazione ha stabilito che qualora, nel corso delprocesso tributario, venga contestato il mancato deposito, da partedell’[OSCURATO:PERSONA], del processo verbale di constatazioneredatto dalla Guardia di Finanza tale inadempimento è sanato solo se e inquanto l’atto è prodotto in giudizio dal contribuente. Cosa che non èavvenuta nel caso in contestazione. Per le superiori argomentazionil’appello è infondato e va rigettato».Numero registro generale 4640/2022Numero sezionale 3832/2026Numero di raccolta generale 16009/2026Data pubblicazione 25/05/20264. Tale motivazione – che richiama una imprecisata pronuncia diquesta Corte - risulta, in primo luogo, del tutto illogica, in quanto non haalcun senso sostenere che il contribuente sarebbe l’unico a poter sanare,depositando in giudizio il p.v.c., il vizio dell’avviso di accertamento, da luistesso eccepito, consistente proprio nella mancata produzione giudiziale diquel documento.Posto che l’eccezione di difetto di motivazione dell’atto impositivoper mancata allegazione del p.v.c. in esso richiamato è ovviamentesollevata dal contribuente, l’onere di produrre il p.v.c., ove ve ne fosse laeffettiva necessità al fine di superare la predetta eccezione - necessitàche, ad esempio, non sussiste qualora il p.v.c. sia stato già notificato alcontribuente (Cass. 05/12/2017, n. 29002; Cass. 14/01/2015, n. 407)ovvero il suo contenuto sia stato riportato, negli elementi essenziali, nellamotivazione dell’atto impositivo (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34906; Cass.11/04/2017, n. 9323) - non può che gravare sull’Amministrazionefinanziaria, non avendo il contribuente alcun interesse a sanare l’eccezioneda lui stesso proposta.5. Non si dubita, peraltro, secondo la giurisprudenza di questaCorte, che il p.v.c. possa essere tempestivamente prodotto in giudizioanche in appello, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992nella versione ratione temporis vigente (Cass. 21/06/2025, n. 16625;Cass. 28/06/2018, n. 17164; Cass. 06/11/2015 n. 22776), comeverificatosi nel caso di specie, per quanto si desume dalla stessaimpugnata sentenza.6. Ai predetti principi i giudici d’appello non si sono attenuti, sicché ilricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, alla quale si demanda anche la liquidazione delle spese dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 4640/2022Numero sezionale 3832/2026Numero di raccolta generale 16009/2026Data pubblicazione 25/05/2026accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.Il PresidenteLucio Napolitano