CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 1977
Cassazione n. 24539/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta documentale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., perché, quale legale rappresentante della omonima ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita in data 23 giugno 2020, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o comunque di recare pregiudizio ai creditori, non teneva le scritture contabili dell'impresa in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. Dalla lettura della sentenza emerge che nessuna documentazione contabile era stata consegnata al curatore e che la sussistenza del dolo specifico era stata ricavata da una serie di elementi ritenuti indicativi del fine di recare pregiudizio aicreditori, quali: l'indicazione parziale dei rapporti di debito, la mancata indicazione dei rapporti bancari con un istituto di credito, la mancata comunicazione alla curatela di aver ricevuto pagamenti in proprio in seguito al fallimento, la coincidenza temporale tra l'inizio della formazione del passivo e l'ultima dichiarazione dei redditi. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., si deduce violazione di legge penale, in riferimento all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., per omesso accertamento del dolo specifico. La Corte di appello di Palermo si sarebbe infatti limitata a dare atto della sussistenza di elementi meramente oggettivi, senza verificare se le condotte fossero state realizzate con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori. 2.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si deduce vizio di motivazione perché la Corte di appello non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi indicativi dell'assenza di dolo del ricorrente, ovvero il comportamento collaborativo tenuto nel corso della procedura fallimentare, l'assenza di atti dispositivi anomali o dell'occultamento dei beni, il deposito presso la curatela anche delle fatture relative ai crediti non riscossi. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione perché la Corte territoriale non avrebbe riconosciuto al ricorrente le circostanze attenuanti generiche nonostante il suo comportamento collaborativo, l'assenza di precedenti penali, l'assenza di condotte distrattive. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In data 11 maggio 2026 la difesa ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il dolo integrativo del reato in contestazione sarebbe stato desunto da una serie di condotte materiali addebitategli, è infondato. In tema di bancarotta fraudolenta documentale il dolo può essere desunto da elementi obiettivi e da circostanze di fatto idonee a evidenziare la finalizzazione 2della condotta all'occultamento delle vicende gestionali e, quindi, al pregiudizio dei creditori, non essendo necessaria la prova diretta dell'intento fraudolento quando esso emerga, con motivazione logica e non congetturale, dal complessivo quadro indiziario valorizzato dal giudice di merito. La giurisprudenza , di legittimità ha infatti chiarito che, nella fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., il dolo specifico può essere ricavato dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne connotano la valenza fraudolenta, in quanto sintomatiche della finalizzazione del comportamento all'occultamento o alla mancata ostensione delle scritture per impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304; nonché, in motivazione, Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 - 01). Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo individuato e posto in correlazione plurimi elementi significativi, tutti convergenti nel delineare un quadro di fraudolenza incompatibile con la prospettazione difensiva di mera irregolarità colposa. La sentenza impugnata ha infatti valorizzato: - la ricezione, da parte del ricorrente, di diversi pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento della sua ditta individuale, circostanza indicativa di una gestione delle poste attive fuori dal controllo e dalla conoscenza degli organi della procedura concorsuale; - la mancata indicazione alla curatela di un conto corrente, omissione particolarmente significativa perché idonea a ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari e, dunque, del reale assetto patrimoniale dell'impresa; - l'assenza di dichiarazioni reddituali in concomitanza con l'inizio del dissesto, dato temporalmente significativo perché denota l'interruzione di quei presidi informativi minimi che avrebbero consentito la tracciabilità dell'andamento economico; - l'entità del passivo, pari a euro 525.000, oggettivamente non trascurabile per una ditta individuale che si occupava di intermediazione in materia di trasporti; - la mancata collaborazione con gli organi della procedura del fallito, il quale (come risulta dalla sentenza di primo grado, idonea ad integrare quella impugnata, ricorrendo un'ipotesi di "doppia conforme sentenza di condanna", si veda su tutte Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), nonostante le iniziali rassicurazioni fornite al curatore circa l'imminente consegna delle scritture e nonostante i plurimi solleciti, non ha in realtà mai consegnato la documentazione contabile richiestagli. Si tratta all'evidenza di indici connotati da una propria specifica pregnanza rispetto alla dimostrazione della volontà del fallito di occultare le vicende gestionali 3dell'impresa, in pregiudizio dei creditori, coerenti con quelli normalmente valorizzati dalla giurisprudenza di questa Corte, come ad esempio: l'irreperibilità dell'amministratore, valutata unitamente alla rilevanza del passivo e alla distrazione di s alcuni beni aziendali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01) e più in generale la sussistenza di condotte depauperative per l'impresa (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv. 283659 - 01). Ebbene, anche la comprovata volontà del fallito di non portare a conoscenza degli organi della procedura concorsuale rapporti bancari o risorse in tutto o in parte aggredibili da parte dei creditori costituisce, nell'ambito di una valutazione complessiva della condotta del fallito, un elemento sintomatico valutabile ai fini della ricostruzione della finalità di procurarsi un vantaggio o recare pregiudizio ai creditori, richiesto ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale. 3. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso infondato e costituisce, in sostanza, una riproposizione del primo motivo, basato però su un assunto del tutto smentito dalle emergenze processuali. La "collaborazione" del fallito (che la difesa ricava da una delle prime sommarie informazioni testimoniali rilasciate dal curatore fallimentare e dall'indicazione di un credito) è in realtà smentita nei fatti: dal non aver ottemperato all'impegno di consegnare la documentazione contabile, a dispetto delle rassicurazioni inizialmente rese; dalla mancata comunicazione alla procedura di aver ricevuto pagamenti anche dopo il fallimento; dalla mancata indicazione di almeno un rapporto bancario nella sua disponibilità. La Corte di appello, del resto, non ha desunto il dolo da un dato isolato, ma da un insieme coordinato di circostanze univocamente significative. Il motivo, in ogni caso, sollecita una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione che, sul punto, risulta lineare, non contraddittoria e rispettosa dei principi elaborati da questa Corte. 4. Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato in modo sufficiente mediante il richiamo alla gravità complessiva del fatto e alla significativa consistenza del passivo, elementi che, nel giudizio di bilanciamento demandato al merito, ben potevano essere ritenuti prevalenti rispetto ai dati favorevoli evocati dalla difesa, senza che fosse necessaria un'analitica disamina di tutti gli elementi dedotti (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01). 45. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q P.Q.M