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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45955/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: SOLLAZZO Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 3/3/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. dello [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte, cui si è riportato e nota spese; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, ripercorrendone oralmente i motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, dichiarato estinto il reato contestato al capo A, ridotta la durata della pena accessoria, rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo B e confermava nel resto la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 maggio 2020, che aveva riconosciuto nella condotta contestata (artifizi e raggiri contabili e societari finalizzati ad indurre in errore il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria al fine di conseguire per l'anno 2010 il contributo previsto dalla legge 250/1990, liquidato nella somma di euro 907.606,58 per l'edizione del quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]") la responsabilità del ricorrente, in concorso, per il reato di truffa in erogazioni pubbliche, condannandolo alla pena, anche accessoria, ritenuta di giustizia, con la confisca per equivalente del profitto realizzato.

1.1. La Corte di merito, stimata la piena utilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese dai giornalisti indicati quali soci della cooperativa con rapporto di lavoro in esclusiva, riteneva integrati gli estremi del reato contestato al capo B, atteso che era rimasto accertato che l'imputato, legale rappresentante della società cooperativa nel cui interesse si era consumata la frode, aveva concorso in misura rilevante, essenziale e reiterata al compimento di operazioni artificiose tali da raggirare il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria nella erogazione dei contributi alla editoria previsti dalla legge in presenza di determinati presupposti (nella specie artificiosamente rappresentati).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo a motivi di doglianza:

2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza della legge processuale prevista a pena di inutilizzabilità, vizi di motivazione per illogicità manifesta ed intima contraddizione, atteso che le dichiarazioni (non assistite, né corredate da avvisi, avvertimenti e garanzie dall'autoincriminazione) rese dai giornalisti (soci della cooperativa editoriale) non potevano essere utilizzate, non solo contra se, ma anche erga alios, ai sensi di quanto dispongono gli artt. 63, comma 2, e 191, comma 1, del codice di rito.

2.2. I medesimi vizi sono denunziati, con il secondo motivo di ricorso, per censurare la decisione della Corte, che ha respinto il motivo di gravame con il quale si chiedeva di rinnovare l'istruttoria per escutere i consulenti tecnici (in materia contabile e societaria) indicati in lista dal coimputato poi stralciato dal processo ed ammessi.

2.3. Ancora i medesimi vizi sono denunziati con riferimento all'accertamento della responsabilità, in quanto tutto il percorso motivazionale deve ritenersi informato ad illogicità manifesta per la stimata attendibilità di testi, in evidente conflitto di interessi ed animati da livore nei confronti dell'imputato, avendo perfino citato in giudizio il legale rappresentante per vertenze in materia di lavoro.

La motivazione spesa sul punto dalla Corte è generica ed ancorata a principi di diritto non condivisibili.

2.4. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione sono altresì denunziati quanto ai criteri di calcolo adottati dalla Corte per escludere che anche il reato di cui al capo B fosse prescritto e che quello sub A si fosse estinto per la prescrizione già intervenuta prima del 13 maggio 2020, data della sentenza di primo grado, in quanto erano state calcolate sospensioni del corso della prescrizione indebite (impedimento dell'imputato o astensione del difensore e assenza dei testi), oltre alla sospensione del corso della prescrizione per l'emergenza epidemiologica dal 9 marzo all'il maggio 2020, non computabile rispetto a fatti commessi in epoca precedente, attesa la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione.

2.5. Ancora i medesimi vizi attingono la decisione della Corte in ordine alla ritenuta validità della confisca, atteso che è stata disposta in riferimento a quanto oggetto di sequestro nullo, per essere stato disposto oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari.

Inoltre la Corte non ha motivato sul censurato profilo di assenza di alcuna utilità diretta conseguita dall'imputato sul profitto del reato, in quanto difetterebbe nel formale legale rappresentante la capacità materiale di acquisire e mantenere per sé il vantaggio patrimoniale realizzato per effetto della condotta artificiosa.

2.6. I medesimi vizi sono denunziati quanto alla negata circostanza attenuante della partecipazione al fatto di minima importanza (art. 114 cod. pen.), per il ruolo affatto limitato svolto concretamente dal ricorrente nella complessiva vicenda fraudolenta.

2.7. Infine, sempre i medesimi vizi di legalità e motivazione sono oggetto dell'ultimo argomento di doglianza, avendo la Corte negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed avendo calcolato la sanzione in misura immotivatamente distale rispetto al minimo edittale, così negando accesso alla sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è corredato da motivi infondati, solo alcuni in forma manifesta, va pertanto rigettato, consegue che il decorso del tempo successivo alla pronuncia impugnata può essere efficacemente computato ai fini del calcolo dei termini di prescrizione.1.

La Corte di appello, così come il Tribunale, ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità (art. 63, comma 2, cod. proc. pen.) delle dichiarazioni rese da tutti i giornalisti-soci della cooperativa-dipendenti che, in quanto soci-dipendenti avevano sortito iin via diretta effetti patrimoniali dalla condotta fraudolenta consumata, osservando come "l'attribuzione della qualità di teste o coindagato vada apprezzata dal giudice di merito, con sottrazione del sindacato di legittimità se il relativo accertamento sia congruamente motivato" (Sez.

U. 15208 del 25/2/2010 Mills, Rv. 246584; da ultimo, Sez. 2, n. 35153, del 11/5/2022, Gangemi, n.m.).

Affinché un soggetto sia sentito ab origine in qualità di imputato o persona sottoposta alle indagini (con modalità atte a garantire il dichiarante dal pericolo di autoincriminazione) devono essere già acquisiti prima dell'escussione gli indizi non equivoci di reità (Cass. Sez.

Un. 23868 del 23/4/2009, Fruci).

Dopo avere individuato le coordinate giurisprudenziali in materia, la Corte di appello ha spiegato come la sentenza di primo grado dovesse ritenersi ad esse conformata, osservando che nel momento in cui gli "informatori" venivano sentiti dalla polizia giudiziaria nelcorso delle indagini 7ed i testi venivano escussi in dibattimento non sussisteva alcun quadro indiziario a loro carico, tale da poter loro attribuire la qualità di indagati dello stesso reato, atteso che i giornalisti-dipendenti erano solo lo strumento che gli agenti avevano sfruttato per conseguire il profitto illecito, che non può essere confuso con la giusta mercede loro corrisposta in ragione dell'opera professionale svolta presso altra testata del gruppo; che non erano quindi stati acquisiti indizi di sorta a loro carico, essendo per converso le dichiarazioni assunte solo confermative di quanto già documentalmente accertato; cioè che gli imputati avevano costituito una cooperativa di lavoratori della editoria, in realtà inoperante, al solo fine di conseguire il contributo previsto dalla legge.

Inoltre, la Corte motiva anche compulsando quella giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280640) che ritiene la sanzione di inutilizzabilità limitata alle sole dichiarazioni rese contra se, restando queste perfettamente utilizzabili erga alios.

Sul punto, la motivazione della Corte non è specificamente attinta da motivi puntuali di ricorso.

1.1. La presenza di una duplice motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni fa emergere, innanzitutto, la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione o di motivazione manifestamente illogica.

Va, dunque, ribadito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, n. 25517 del 6/3/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 19930 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta devolutiva.

A tanto si aggiunga che -anche in conseguenza di quanto rilevato- le censure esposte nel motivo sollecitano una valutazione delle emergenze procedimentali che è preclusa alla Corte di legittimità, dovendosi ribadire che «in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicchè il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità», (Così, tra molte, Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tonnmasi, Rv. 282030 - 01).

1.2. Per le stesse ragioni deve ritenersi insussistente la denunziata inosservanza della legge processuale, essendo (anche per le ragioni addotte da copiosa e costante giurisprudenza di legittimità) il presidio di garanzia posto a tutela di situazioni processuali in tutto differenti da quella rappresentata in questo giudizio.

2. Quanto alla negata rinnovazione istruttoria afferente l'esame di consulenti tecnici ammessi su richiesta di altro imputato, la cui posizione processuale era stata poi stralciata in primo grado, il tema è sempre quello della discrezionalità del giudice di appello di apprezzare la ineludibile necessità di assumere la prova preesistente e non previamente proposta nel giudizio.

La Corte territoriale ha sul punto ineccepibilmente argomentato, richiamando arresti giurisprudenziali non controversi dopo l'intervento a Sezioni unite del 2015 (Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820 - 01).

Il motivo di ricorso che reitera l'argomento di doglianza deve pertanto ritenersi inammissibile.

3. Le doglianze svolte con il terzo motivo di ricorso, in ordine all'accertamento di penale responsabilità scrutinato anche sulla base della valutazione di fonti narrative (giornalisti-soci) inutilizzabili e comunque non indifferenti, in quanto portatori di interessi confliggenti con quelli dell'imputato, con il quale pende vertenza giudiziaria di lavoro, sono infondate in fatto.

La Corte di merito ha infatti diffusamente argomentato in ordine alla ritenuta utilizzabilità della fonte ed attendibilità del narrato, peraltro scevro da risentimenti ed acrimonia.

Del rest? i testi hanno riferito e confermato quanto già emergeva aliunde dall'analisi documentale del contesto societario e contributivo.

Il motivo sul punto pecca anche di genericità, in quanto non tiene conto della sorte virtuale della decisione in caso di eliminazione della prova dichiarativa (c.d. prova di resistenza), così scivolando verso la palese inammissibilità (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829 - 01).

4. Il quarto motivo è infondato, ancorché in guisa non manifesta; il che consente di calcolare, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato sub B, l'intervallo di tempo successivo rispetto alla data della sentenza di secondo grado impugnata.

4.1. Il ricorrente si duole dei criteri di computo delle cause di sospensione della prescrizione, talché anche il reato di cui al capo B sarebbe estinto prima della decisione di secondo grado.

In particolare, le udienze del 14 marzo 2018 e del 21 novembre 2018 sono state differite su istanza della difesa, stante l'impedimento rappresentato, mentre contestualmente si verificava anche l'assenza dei testi di accusa, il che avrebbe dovuto indurre la Corte ad escludere i relativi periodi di differimento dal calcolo delle sospensioni del corso della prescrizione.

La medesima questione afferisce alla sospensione di 64 giorni correnti tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio successivo, che può esser essere calcolata in danno dell'imputato di un reato commesso prima della entrata in vigore del d.l. 18/2020, stante la natura di istituto di diritto sostanziale della prescrizione.

4.2. Come noto, la seconda questione proposta è stata risolta dalla Corte costituzionale, che con sentenza n. 278, dep. il 23 dicembre 2020 (in Gazz.

Uff. del 30/12/2020 n. 53), ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 18, sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo comma, ed ai parametri sovranazionali richiamati dall'art. 117 della Costituzione, in quanto la sospensione del corso della prescrizione in caso di sospensione del processo o del procedimento è disciplinata al primo comma dell'art. 159 cod. pen., certamente in vigore al momento del fatto.

4.3. La prima questione proposta con il motivo di ricorso in disamina è oggetto di contrasto (ancorché sopito nel tempo) nella giurisprudenza di questa Corte.

L'orientamento più recentemente massimato (Sez. 2, n. 5050, del 19/1/2021, Rv. 280564; ) assume che "La sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo" ed è preceduto dalla conforme decisione nnassimata della Sezione terza (n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275834) in fattispecie che vedeva la contemporanea assenza dei testi e l'impedimento giudicato legittimo dell'imputato.

La giurisprudenza successiva di questa Corte (Sez. 2, n. 5883 del 28/1/2022; Sez. 2, n. 17002 del 17/2/2022; Sez. 5, n. 22283 del 11/5/2022), ancorché non massimata sul punto, segue tale ermeneusi, e si pone in consapevole contrasto con la più datata giurisprudenza (Sez. 6, n. 41557 del 5/10/2005, Rv. 232835; Sez. 5, n. 49647, del 2/10/2009, Rv. 245823) che stimava recessivo il motivo di differimento "privato" a fronte della necessità di rinvio determinata da ragioni di "ufficio" o di "prova".

E' per questa ragione che il quarto motivo palesa infondatezza non manifesta, in quanto si confronta comunque con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, insorgendo criticamente -accompagnando la deduzione in diritto con indicazioni giurisprudenziali pertinenti, ancorché datate- avverso la ratio decidendi che sorregge la decisione di rigetto in tema di eccepita prescrizione del reato ancor prima della decisione impugnata.

Ad avviso del Collegio, la Corte di appello ha applicato correttamente il principio più recentemente ribadito da questa Corte (sent. n. 22283/2022, cit.), giacché l'impedimento del difensore, o quello dell'imputato, impedisce di assumere ogni iniziativa per verificare l'assenza dei testimoni e di disporre, all'evenienza, il loro accompagnamento coatto.

Inoltre, nella sequenza processuale, la verifica della presenza del difensore e del legittimo impedimento dell'imputato assente è, senz'altro, precedente rispetto alla verifica della presenza dei testimoni: ciò vuol dire che la liturgia processuale, dinanzi all'assenza del difensore o al legittimo impedimento dell'imputato, si arresta ancora prima di verificare l'assenza dei testimoni, arresto che impedisce il possibile esercizio da parte del giudice dei suoi ordinari poteri processuali e, quindi, anche di disporre l'accompagnamento coattivo dei testi assenti ai sensi dell'art. 133 cod. proc. pen.

In conclusione, a mente del più recente orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio ritiene di aderire, anche perché più aderente alle scansioni procedimentali da seguire per la costituzione delle parti, risulta che i rinvii furono disposti, in primo grado, in dipendenza del legittimo impedimento difensivo, dal che consegue che opera la sospensione dei termini di prescrizione per l'intero periodo, che sommato al termine di prescrizione ordinario (anni sette mesi sei) sposta il termine di prescrizione per il reato di cui al capo B in data successiva (21 maggio 2021) al momento della deliberazione della sentenza qui impugnata (3 marzo 2021).

Il motivo di ricorso, che sostiene l'opposta ermeneusi e ritenuto "dominante" almeno fino al 2014 (Sez. feriale, n. 46817) non può pertanto stimarsi infondato in maniera manifesta, con le conseguenze in tema di decorso del termine di prescrizione di cui si dirà infra.

4.4. Non ravvisandosi, dunque, inammissibilità di tutti i motivi di ricorso, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (3 marzo 2021).

Il decorso del tempo successivo a tale evento può essere efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez.

U. n. 4 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione).

Pur calcolando il tempo in cui il processo è rimasto sospeso per cause che hanno determinato sospensione del corso della prescrizione per un totale di un anno 9 mesi e 5 giorni, deve quindi dichiararsi la estinzione del reato contestato al capo B, per la prescrizione intervenuta il 21 maggio 2021.

4.5. Né, come sopra già argomentato (paragrafi 1-2-3), dagli atti sgorga quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che possano legittimare la decisione indicata al comma due dell'art. 129 cod. proc. pen. 5.

Il quinto motivo è invece manifestamente infondato, in quanto la confisca "di valore" disposta all'esito del giudizio ai sensi dell'art. 322 ter, espressamente richiamato dall'art. 640 quater cod. pen., è conseguenza diretta della condanna e colpisce il profitto "del reato", non già quello conseguito dal reo, con l'unico limite dell'appartenenza del profitto a persona estranea rispetto al reato.

Soccorre in materia il principio c.d. solidaristico che impone di "congelare" il profitto del reato in capo a chiunque degli imputati (Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, dep. 19/02/2021 Rv. 281046); inoltre, nella fattispecie, la qualità di legale rappresentante della società rivestita dall'imputato al momento del fatto impedisce, come correttamente argomentato dalla Corte di merito, in assenza di evidenze di segno diverso, di escludere che il profitto si sia concentrato sulla persona del ricorrente, dovendo pertanto a questi essere confiscato, a prescindere dalla validità o meno del sequestro disposto nel corso del procedimento.

Anche sul punto, comunque, la Corte di merito ha compiutamente argomentato la decisione, ricordando la scansione cronologica dei provvedimenti cautelari reali, non ulteriormente invalidati nel corso del processo.6.-7.

Gli ultimi due motivi di ricorso, svolti in tema di qualificazione circostanziale del fatto e dosimetria della sanzione inflitta, restano assorbiti dalla accertata e dichiarata estinzione del reato di cui al capo B.

8. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen..

8.1. Al rigetto del ricorso, agli effetti civili e ai fini della confisca, consegue, ai sensi degli artt. 578 e 578 bis cod. proc. pen., la conferma della disposta confisca e delle statuizioni civili.

8.2. La parte civile costituita va liquidata come da dispositivo, avendo il Collegio rigettato il motivo speso in ordine alla responsabilità per il fatto-reato produttivo di danno risarcibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Conferma la confisca.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: SOLLAZZO Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 3/3/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. dello [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte, cui si è riportato e nota spese; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, ripercorrendone oralmente i motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, dichiarato estinto il reato contestato al capo A, ridotta la durata della pena accessoria, rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo B e confermava nel resto la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 maggio 2020, che aveva riconosciuto nella condotta contestata (artifizi e raggiri contabili e societari finalizzati ad indurre in errore il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria al fine di conseguire per l'anno 2010 il contributo previsto dalla legge 250/1990, liquidato nella somma di euro 907.606,58 per l'edizione del quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]") la responsabilità del ricorrente, in concorso, per il reato di truffa in erogazioni pubbliche, condannandolo alla pena, anche accessoria, ritenuta di giustizia, con la confisca per equivalente del profitto realizzato. 1.1. La Corte di merito, stimata la piena utilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese dai giornalisti indicati quali soci della cooperativa con rapporto di lavoro in esclusiva, riteneva integrati gli estremi del reato contestato al capo B, atteso che era rimasto accertato che l'imputato, legale rappresentante della società cooperativa nel cui interesse si era consumata la frode, aveva concorso in misura rilevante, essenziale e reiterata al compimento di operazioni artificiose tali da raggirare il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria nella erogazione dei contributi alla editoria previsti dalla legge in presenza di determinati presupposti (nella specie artificiosamente rappresentati). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo a motivi di doglianza: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza della legge processuale prevista a pena di inutilizzabilità, vizi di motivazione per illogicità manifesta ed intima contraddizione, atteso che le dichiarazioni (non assistite, né corredate da avvisi, avvertimenti e garanzie dall'autoincriminazione) rese dai giornalisti (soci della cooperativa editoriale) non potevano essere utilizzate, non solo contra se, ma anche erga alios, ai sensi di quanto dispongono gli artt. 63, comma 2, e 191, comma 1, del codice di rito. 2.2. I medesimi vizi sono denunziati, con il secondo motivo di ricorso, per censurare la decisione della Corte, che ha respinto il motivo di gravame con il quale si chiedeva di rinnovare l'istruttoria per escutere i consulenti tecnici (in materia contabile e societaria) indicati in lista dal coimputato poi stralciato dal processo ed ammessi. 2.3. Ancora i medesimi vizi sono denunziati con riferimento all'accertamento della responsabilità, in quanto tutto il percorso motivazionale deve ritenersi informato ad illogicità manifesta per la stimata attendibilità di testi, in evidente conflitto di interessi ed animati da livore nei confronti dell'imputato, avendo perfino citato in giudizio il legale rappresentante per vertenze in materia di lavoro. La motivazione spesa sul punto dalla Corte è generica ed ancorata a principi di diritto non condivisibili. 2.4. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione sono altresì denunziati quanto ai criteri di calcolo adottati dalla Corte per escludere che anche il reato di cui al capo B fosse prescritto e che quello sub A si fosse estinto per la prescrizione già intervenuta prima del 13 maggio 2020, data della sentenza di primo grado, in quanto erano state calcolate sospensioni del corso della prescrizione indebite (impedimento dell'imputato o astensione del difensore e assenza dei testi), oltre alla sospensione del corso della prescrizione per l'emergenza epidemiologica dal 9 marzo all'il maggio 2020, non computabile rispetto a fatti commessi in epoca precedente, attesa la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione. 2.5. Ancora i medesimi vizi attingono la decisione della Corte in ordine alla ritenuta validità della confisca, atteso che è stata disposta in riferimento a quanto oggetto di sequestro nullo, per essere stato disposto oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari. Inoltre la Corte non ha motivato sul censurato profilo di assenza di alcuna utilità diretta conseguita dall'imputato sul profitto del reato, in quanto difetterebbe nel formale legale rappresentante la capacità materiale di acquisire e mantenere per sé il vantaggio patrimoniale realizzato per effetto della condotta artificiosa. 2.6. I medesimi vizi sono denunziati quanto alla negata circostanza attenuante della partecipazione al fatto di minima importanza (art. 114 cod. pen.), per il ruolo affatto limitato svolto concretamente dal ricorrente nella complessiva vicenda fraudolenta. 2.7. Infine, sempre i medesimi vizi di legalità e motivazione sono oggetto dell'ultimo argomento di doglianza, avendo la Corte negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed avendo calcolato la sanzione in misura immotivatamente distale rispetto al minimo edittale, così negando accesso alla sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è corredato da motivi infondati, solo alcuni in forma manifesta, va pertanto rigettato, consegue che il decorso del tempo successivo alla pronuncia impugnata può essere efficacemente computato ai fini del calcolo dei termini di prescrizione.1. La Corte di appello, così come il Tribunale, ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità (art. 63, comma 2, cod. proc. pen.) delle dichiarazioni rese da tutti i giornalisti-soci della cooperativa-dipendenti che, in quanto soci-dipendenti avevano sortito iin via diretta effetti patrimoniali dalla condotta fraudolenta consumata, osservando come "l'attribuzione della qualità di teste o coindagato vada apprezzata dal giudice di merito, con sottrazione del sindacato di legittimità se il relativo accertamento sia congruamente motivato" (Sez. U. 15208 del 25/2/2010 Mills, Rv. 246584; da ultimo, Sez. 2, n. 35153, del 11/5/2022, Gangemi, n.m.). Affinché un soggetto sia sentito ab origine in qualità di imputato o persona sottoposta alle indagini (con modalità atte a garantire il dichiarante dal pericolo di autoincriminazione) devono essere già acquisiti prima dell'escussione gli indizi non equivoci di reità (Cass. Sez. Un. 23868 del 23/4/2009, Fruci). Dopo avere individuato le coordinate giurisprudenziali in materia, la Corte di appello ha spiegato come la sentenza di primo grado dovesse ritenersi ad esse conformata, osservando che nel momento in cui gli "informatori" venivano sentiti dalla polizia giudiziaria nelcorso delle indagini 7ed i testi venivano escussi in dibattimento non sussisteva alcun quadro indiziario a loro carico, tale da poter loro attribuire la qualità di indagati dello stesso reato, atteso che i giornalisti-dipendenti erano solo lo strumento che gli agenti avevano sfruttato per conseguire il profitto illecito, che non può essere confuso con la giusta mercede loro corrisposta in ragione dell'opera professionale svolta presso altra testata del gruppo; che non erano quindi stati acquisiti indizi di sorta a loro carico, essendo per converso le dichiarazioni assunte solo confermative di quanto già documentalmente accertato; cioè che gli imputati avevano costituito una cooperativa di lavoratori della editoria, in realtà inoperante, al solo fine di conseguire il contributo previsto dalla legge. Inoltre, la Corte motiva anche compulsando quella giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280640) che ritiene la sanzione di inutilizzabilità limitata alle sole dichiarazioni rese contra se, restando queste perfettamente utilizzabili erga alios. Sul punto, la motivazione della Corte non è specificamente attinta da motivi puntuali di ricorso. 1.1. La presenza di una duplice motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni fa emergere, innanzitutto, la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione o di motivazione manifestamente illogica. Va, dunque, ribadito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, n. 25517 del 6/3/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 19930 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta devolutiva. A tanto si aggiunga che -anche in conseguenza di quanto rilevato- le censure esposte nel motivo sollecitano una valutazione delle emergenze procedimentali che è preclusa alla Corte di legittimità, dovendosi ribadire che «in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicchè il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità», (Così, tra molte, Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tonnmasi, Rv. 282030 - 01). 1.2. Per le stesse ragioni deve ritenersi insussistente la denunziata inosservanza della legge processuale, essendo (anche per le ragioni addotte da copiosa e costante giurisprudenza di legittimità) il presidio di garanzia posto a tutela di situazioni processuali in tutto differenti da quella rappresentata in questo giudizio. 2. Quanto alla negata rinnovazione istruttoria afferente l'esame di consulenti tecnici ammessi su richiesta di altro imputato, la cui posizione processuale era stata poi stralciata in primo grado, il tema è sempre quello della discrezionalità del giudice di appello di apprezzare la ineludibile necessità di assumere la prova preesistente e non previamente proposta nel giudizio. La Corte territoriale ha sul punto ineccepibilmente argomentato, richiamando arresti giurisprudenziali non controversi dopo l'intervento a Sezioni unite del 2015 (Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820 - 01). Il motivo di ricorso che reitera l'argomento di doglianza deve pertanto ritenersi inammissibile. 3. Le doglianze svolte con il terzo motivo di ricorso, in ordine all'accertamento di penale responsabilità scrutinato anche sulla base della valutazione di fonti narrative (giornalisti-soci) inutilizzabili e comunque non indifferenti, in quanto portatori di interessi confliggenti con quelli dell'imputato, con il quale pende vertenza giudiziaria di lavoro, sono infondate in fatto. La Corte di merito ha infatti diffusamente argomentato in ordine alla ritenuta utilizzabilità della fonte ed attendibilità del narrato, peraltro scevro da risentimenti ed acrimonia. Del rest? i testi hanno riferito e confermato quanto già emergeva aliunde dall'analisi documentale del contesto societario e contributivo. Il motivo sul punto pecca anche di genericità, in quanto non tiene conto della sorte virtuale della decisione in caso di eliminazione della prova dichiarativa (c.d. prova di resistenza), così scivolando verso la palese inammissibilità (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829 - 01). 4. Il quarto motivo è infondato, ancorché in guisa non manifesta; il che consente di calcolare, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato sub B, l'intervallo di tempo successivo rispetto alla data della sentenza di secondo grado impugnata. 4.1. Il ricorrente si duole dei criteri di computo delle cause di sospensione della prescrizione, talché anche il reato di cui al capo B sarebbe estinto prima della decisione di secondo grado. In particolare, le udienze del 14 marzo 2018 e del 21 novembre 2018 sono state differite su istanza della difesa, stante l'impedimento rappresentato, mentre contestualmente si verificava anche l'assenza dei testi di accusa, il che avrebbe dovuto indurre la Corte ad escludere i relativi periodi di differimento dal calcolo delle sospensioni del corso della prescrizione. La medesima questione afferisce alla sospensione di 64 giorni correnti tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio successivo, che può esser essere calcolata in danno dell'imputato di un reato commesso prima della entrata in vigore del d.l. 18/2020, stante la natura di istituto di diritto sostanziale della prescrizione. 4.2. Come noto, la seconda questione proposta è stata risolta dalla Corte costituzionale, che con sentenza n. 278, dep. il 23 dicembre 2020 (in Gazz. Uff. del 30/12/2020 n. 53), ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 18, sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo comma, ed ai parametri sovranazionali richiamati dall'art. 117 della Costituzione, in quanto la sospensione del corso della prescrizione in caso di sospensione del processo o del procedimento è disciplinata al primo comma dell'art. 159 cod. pen., certamente in vigore al momento del fatto. 4.3. La prima questione proposta con il motivo di ricorso in disamina è oggetto di contrasto (ancorché sopito nel tempo) nella giurisprudenza di questa Corte. L'orientamento più recentemente massimato (Sez. 2, n. 5050, del 19/1/2021, Rv. 280564; ) assume che "La sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo" ed è preceduto dalla conforme decisione nnassimata della Sezione terza (n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275834) in fattispecie che vedeva la contemporanea assenza dei testi e l'impedimento giudicato legittimo dell'imputato. La giurisprudenza successiva di questa Corte (Sez. 2, n. 5883 del 28/1/2022; Sez. 2, n. 17002 del 17/2/2022; Sez. 5, n. 22283 del 11/5/2022), ancorché non massimata sul punto, segue tale ermeneusi, e si pone in consapevole contrasto con la più datata giurisprudenza (Sez. 6, n. 41557 del 5/10/2005, Rv. 232835; Sez. 5, n. 49647, del 2/10/2009, Rv. 245823) che stimava recessivo il motivo di differimento "privato" a fronte della necessità di rinvio determinata da ragioni di "ufficio" o di "prova". E' per questa ragione che il quarto motivo palesa infondatezza non manifesta, in quanto si confronta comunque con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, insorgendo criticamente -accompagnando la deduzione in diritto con indicazioni giurisprudenziali pertinenti, ancorché datate- avverso la ratio decidendi che sorregge la decisione di rigetto in tema di eccepita prescrizione del reato ancor prima della decisione impugnata. Ad avviso del Collegio, la Corte di appello ha applicato correttamente il principio più recentemente ribadito da questa Corte (sent. n. 22283/2022, cit.), giacché l'impedimento del difensore, o quello dell'imputato, impedisce di assumere ogni iniziativa per verificare l'assenza dei testimoni e di disporre, all'evenienza, il loro accompagnamento coatto. Inoltre, nella sequenza processuale, la verifica della presenza del difensore e del legittimo impedimento dell'imputato assente è, senz'altro, precedente rispetto alla verifica della presenza dei testimoni: ciò vuol dire che la liturgia processuale, dinanzi all'assenza del difensore o al legittimo impedimento dell'imputato, si arresta ancora prima di verificare l'assenza dei testimoni, arresto che impedisce il possibile esercizio da parte del giudice dei suoi ordinari poteri processuali e, quindi, anche di disporre l'accompagnamento coattivo dei testi assenti ai sensi dell'art. 133 cod. proc. pen. In conclusione, a mente del più recente orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio ritiene di aderire, anche perché più aderente alle scansioni procedimentali da seguire per la costituzione delle parti, risulta che i rinvii furono disposti, in primo grado, in dipendenza del legittimo impedimento difensivo, dal che consegue che opera la sospensione dei termini di prescrizione per l'intero periodo, che sommato al termine di prescrizione ordinario (anni sette mesi sei) sposta il termine di prescrizione per il reato di cui al capo B in data successiva (21 maggio 2021) al momento della deliberazione della sentenza qui impugnata (3 marzo 2021). Il motivo di ricorso, che sostiene l'opposta ermeneusi e ritenuto "dominante" almeno fino al 2014 (Sez. feriale, n. 46817) non può pertanto stimarsi infondato in maniera manifesta, con le conseguenze in tema di decorso del termine di prescrizione di cui si dirà infra. 4.4. Non ravvisandosi, dunque, inammissibilità di tutti i motivi di ricorso, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (3 marzo 2021). Il decorso del tempo successivo a tale evento può essere efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 4 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione). Pur calcolando il tempo in cui il processo è rimasto sospeso per cause che hanno determinato sospensione del corso della prescrizione per un totale di un anno 9 mesi e 5 giorni, deve quindi dichiararsi la estinzione del reato contestato al capo B, per la prescrizione intervenuta il 21 maggio 2021. 4.5. Né, come sopra già argomentato (paragrafi 1-2-3), dagli atti sgorga quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che possano legittimare la decisione indicata al comma due dell'art. 129 cod. proc. pen. 5. Il quinto motivo è invece manifestamente infondato, in quanto la confisca "di valore" disposta all'esito del giudizio ai sensi dell'art. 322 ter, espressamente richiamato dall'art. 640 quater cod. pen., è conseguenza diretta della condanna e colpisce il profitto "del reato", non già quello conseguito dal reo, con l'unico limite dell'appartenenza del profitto a persona estranea rispetto al reato. Soccorre in materia il principio c.d. solidaristico che impone di "congelare" il profitto del reato in capo a chiunque degli imputati (Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, dep. 19/02/2021 Rv. 281046); inoltre, nella fattispecie, la qualità di legale rappresentante della società rivestita dall'imputato al momento del fatto impedisce, come correttamente argomentato dalla Corte di merito, in assenza di evidenze di segno diverso, di escludere che il profitto si sia concentrato sulla persona del ricorrente, dovendo pertanto a questi essere confiscato, a prescindere dalla validità o meno del sequestro disposto nel corso del procedimento. Anche sul punto, comunque, la Corte di merito ha compiutamente argomentato la decisione, ricordando la scansione cronologica dei provvedimenti cautelari reali, non ulteriormente invalidati nel corso del processo.6.-7. Gli ultimi due motivi di ricorso, svolti in tema di qualificazione circostanziale del fatto e dosimetria della sanzione inflitta, restano assorbiti dalla accertata e dichiarata estinzione del reato di cui al capo B. 8. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.. 8.1. Al rigetto del ricorso, agli effetti civili e ai fini della confisca, consegue, ai sensi degli artt. 578 e 578 bis cod. proc. pen., la conferma della disposta confisca e delle statuizioni civili. 8.2. La parte civile costituita va liquidata come da dispositivo, avendo il Collegio rigettato il motivo speso in ordine alla responsabilità per il fatto-reato produttivo di danno risarcibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Conferma la confisca. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa
Sentenza Cassazione n. 45955/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris