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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29240/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 31500-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Francesco de Sanctis n. 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 475/04/2019 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 15.03.2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 23 giugno 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza n. 475/04/2019, depositata il 15 marzo 2019 dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui era stata RGN 31500/2019 Consi rerederici riL -( i 'v dichiarata l'estinzione del processo introdotto dal contribuente ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Per quanto si evince dalla sentenza e dall'atto difensivo, a conclusione della verifica condotta nei confronti della società Incomarbo s.r.I., al cui capitale il ricorrente partecipava nella misura del 50%, l'Agenzia delle entrate notificò alla società l'avviso d'accertamento n.

T8M03T201630/2010, recuperando ad imponibile i maggiori ricavi, ritenuti occultati, nella misura di C 2.299.255,00.

Quindi l'ufficio notificò all'odierno ricorrente, in ragione della quota partecipativa, l'avviso d'accertamento n.

T8M01T201695/2010, con cui rideterminò il reddito di capitale del Bondielli, contestando maggiori imposte, interessi e sanzioni nella misura complessiva di C 445.390,45. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l'avviso d'accertamento n.

T8M01T201695/2010 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA].

Il processo, sospeso in attesa della decisione sulla controversia pregiudiziale, relativa all'accertamento nei confronti della società, definito quest'ultimo, non fu riassunto nei termini previsti dall'art. 43 del d.lgs. n. 546 del 1992. [OSCURATO:PERSONA] provinciale con sentenza n. 208/02/2010 dichiarò l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 546 del 1992.

L'appello proposto dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana fu rigettato con la pronuncia ora impugnata.

Il giudice regionale ha ritenuto di confermare l'estinzione del processo per inattività del ricorrente, onerato, dopo la cessazione della causa sospensiva, della sua riattivazione.

Il ricorrente ha censurato con cinque motivi la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Nell'adunanza camerale del 23 giugno 2022 la causa è stata discussa e decisa.

Considerato che Con il primo motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 2697 cod. civ., l'art. 36, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alle erronee statuizioni del giudice regionale rispetto alla nullità originaria del processo per carenza di capacità e legittimazione processuale del ricorrente all'impugnazione dell'atto impositivo.

Il ricorrente sostiene che il giudizio presupposto era stato definito con declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.

Afferma che la RGN 31500/2019 Conséltere rel.

Federici / 1-(u declaratoria di inammissibilità impedisce la formazione di un giudicato sul merito.

Ritiene che comunque l'atto di accertamento nei riguardi della società fosse parte integrante dell'atto impositivo relativo ai propri redditi di partecipazione e oggetto del presente giudizio.

Asserisce che avverso l'avviso di accertamento notificato alla società il socio fosse privo di capacità e legittimazione processuale all'impugnazione e che pertanto quel giudizio fosse radicalmente nullo.

Per quanto comprensibile rappresenta che la nullità di quel giudizio si rifletta sul presente, perché l'uno parte integrante dell'altro, così che anche nel presente giudizio il ricorrente sarebbe privo di legittimazione processuale, con conseguente nullità degli atti impositivi, che non avrebbero potuto essere indirizzati alla società estinta e neppure ai soci, se non, per questi ultimi, nei limiti dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973.

Il motivo è inammissibile, perché intanto non indica in quale grado e in quale atto del presente giudizio questi aspetti fossero stati sollevati e quando fosse stata eccepita la nullità del processo presupposto, perché introdotto dal socio privo di capacità e legittimazione processuale, nonché, per conseguenza, la nullità del presente giudizio.

Peraltro la nullità del processo presupposto, così come del presente, viene sollevata dal medesimo ricorrente che ha introdotto entrambi i giudizi, non comprendendosene dunque l'interesse.

Il dato certo ed oggettivo è che questo processo era stato sospeso in attesa della definizione di quello ritenuto pregiudiziale, afferente l'accertamento nei confronti della società.

La definizione di quest'ultimo incideva pertanto sulla prosecuzione del presente processo.

Tutte le questioni rifuse nel primo motivo, sino all'affermazione secondo cui la nullità del primo giudizio si riflette sulla carenza di legittimazione passiva del ricorrente nel presente processo «con la conseguente illegittimità del predetto atto impositivo e nullità del presente giudizio da esso promosso», e pertanto che «essendo il presente giudizio nullo sin dall'inizio, è irrilevante appurare se effettivamente lo stesso dovesse dichiararsi estinto per inattività delle parti a seguito di disposta sospensione», costituiscono considerazioni prive di pregio.

Le conclusioni ora illustrate assorbono il secondo motivo, con cui il contribuente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 45 RGN 31500/2019 Consi ere rel.

Federici del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'erronea individuazione del passaggio in giudicato della sentenza relativa al giudizio presupposto quale dies a quo per la decorrenza del termine di riassunzione del processo sospeso, trattandosi di processo nullo e privo di effetti processuali nel presente giudizio.

Al contrario di quanto si afferma, qualunque esito avesse avuto il processo pregiudicante, disposta la sospensione del presente in ragione della pendenza del primo, una volta eliminata la causa che ne aveva determinato la sospensione, il processo pregiudicato doveva essere riattivato nel termine prescritto dall'art. 42 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 6, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'erronea interpretazione offerta dal giudice regionale, secondo cui spettava alla parte e non alla Commissione fissare la data per la prosecuzione del giudizio.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver ritenuto che con la richiesta di sospensione dell'atto impugnato, ex art. 47 cit., il processo risultava già riattivato.

I motivi possono essere trattati congiuntamente perché tra loro connessi, traducendosi in critiche, per taluni aspetti sovrapponibili, alle regole applicate dalla Commissione regionale in tema di sospensione del processo.

Essi sono infondati.

Il contribuente assume che ai sensi dell'art. 47, comma 7, cit., disposta la sospensione del giudizio su richiesta del ricorrente, la Commissione tributaria che vi ha provveduto deve fissare l'udienza di trattazione, e ciò indistintamente, a parere della difesa del ricorrente, rispetto allo stato del processo.

Secondo questa prospettazione «la Commissione di primo grado, allora, avrebbe dovuto fissare detta udienza e, nel caso fosse stata ancora pendente la causa comportante la sospensione del giudizio, disporre nuovamente la sospensione dello stesso».

L'interpretazione è del tutto avulsa dalla lettera della norma, oltre che illogica.

RGN 31500/2019 Consfii re r

I. Fe,derici Va innanzitutto chiarito che la disciplina dettata dall'art. 47 cit. è relazionata alla cadenza ordinaria delle fasi del processo tributario.

Impugnato un atto impositivo, qualora da esso possa prospettarsi un danno grave e irreparabile, il contribuente ne chiede la sospensione.

Ciò viene richiesto ordinariamente prima della fissazione dell'udienza di trattazione della controversia, ai sensi dell'art. 30, comma 1, e 31 d.lgs. 546 del 1992.

All'esito dell'udienza dedicata al vaglio della richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, fissata ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, il comma 6 del medesimo articolo prevede che la trattazione della causa nel merito sia fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

Dalla piana lettura della disciplina è palese che, dopo la concessione della sospensione dell'atto impositivo, il Legislatore abbia inteso assicurare una celere cadenza dei tempi di celebrazione del giudizio di merito.

A volte però la richiesta di sospensione non è presentata, il che comporta la trattazione diretta della controversia all'udienza fissata ai sensi dell'art. 30 cit.

Se nel corso del giudizio intervengono tuttavia eventi da cui insorge l'esigenza di richiedere la sospensione della esecutività dell'atto impositivo -ad esempio, come nella fattispecie oggetto del presente giudizio, perché iscritto a ruolo, anche parzialmente, il credito fiscale e notificata la cartella-, nel corso del giudizio di merito si apre una fase endoprocessuale dedicata alla trattazione della domanda cautelare.

All'esito della fase cautelare, che di fatto può non incidere sui tempi del giudizio di merito, quest'ultimo prosegue secondo le cadenze processuali già sue.

È ovvio che se il giudizio di merito risulti sospeso ai sensi dell'art. 39 per le ipotesi previste da tale norma, le eventuali esigenze cautelari vanno soddisfatte senza intaccare lo stato "dormiente" del processo di merito.

Così che, se è ancora pendente la questione pregiudiziale o comunque sia attiva una delle ipotesi previste dall'art. 39 cit., la sospensione del giudizio pregiudicato non viene meno perché decisa la questione cautelare.

D'altronde sarebbe illogico che la Commissione, dopo la trattazione della richiesta di sospensione della esecutività dell'atto impugnato (da cui dipende la cartella eventualmente nelle more emessa), debba rifissare la trattazione del merito della causa, per poi risospenderla immediatamente ai sensi dell'art. 39 perché non ancora decisa la questione pregiudiziale.

RGN 31500/2019 Con ere rei. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque correttamente deciso, rilevando la differenza tra le due ipotesi che invece il contribuente vorrebbe indistinte.

Quanto descritto è infatti ciò che si è verificato nel caso di specie.

Il giudizio era stato già sospeso ai sensi dell'art. 39 e 41 per l'esigenza di definire un giudizio pregiudiziale.

Nelle more, notificata la cartella di pagamento relativa alla parte delle imposte già esigibili, il contribuente ha richiesto la sospensione cautelare della esecutività dell'avviso di accertamento, su cui la Commissione ha deciso accogliendo l'istanza (il 10 marzo 2014, secondo quanto evincibile dal ricorso stesso).

Successivamente nel processo pregiudicante è intervenuta la sentenza di inammissibilità del ricorso (18 marzo 2015, secondo la medesima fonte).

Venuta meno la ragione della sospensione del processo, ben oltre i sei mesi dal verificarsi di tale evento l'Agenzia delle entrate ha chiesto la riassunzione del processo pregiudicato, per la trattazione del merito o per la declaratoria di estinzione del giudizio (22 aprile 2016). [OSCURATO:PERSONA], rilevato l'inutile decorso dei sei mesi dal venir meno della causa che aveva determinato la sospensione del giudizio, ha pronunciato la sua estinzione con la sentenza ora impugnata.

È indubbia la ritualità del procedimento seguito, e delle cadenze temporali che non lasciano spazio a interpretazioni diverse da quelle rappresentate, sinteticamente ma correttamente, nella sentenza.

I due motivi vanno dunque rigettati.

Infondato è infine il quinto motivo, con cui il contribuente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione, rappresentata al giudice d'appello, secondo cui il processo era stato già riattivato.

Nel respingere le ragioni del ricorrente la Commissione tributaria regionale si è pronunciata proprio sul punto su cui si lamenta l'omessa pronuncia.

In conclusione il ricorso va rigettato.

All'esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente nelle spese di causa, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate, che si liquidano RGN 31500/2019 Cons

I. Federici nella misura di C 5.600,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 31500-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Francesco de Sanctis n. 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 475/04/2019 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 15.03.2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 23 giugno 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza n. 475/04/2019, depositata il 15 marzo 2019 dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui era stata RGN 31500/2019 Consi rerederici riL -( i 'v dichiarata l'estinzione del processo introdotto dal contribuente ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Per quanto si evince dalla sentenza e dall'atto difensivo, a conclusione della verifica condotta nei confronti della società Incomarbo s.r.I., al cui capitale il ricorrente partecipava nella misura del 50%, l'Agenzia delle entrate notificò alla società l'avviso d'accertamento n. T8M03T201630/2010, recuperando ad imponibile i maggiori ricavi, ritenuti occultati, nella misura di C 2.299.255,00. Quindi l'ufficio notificò all'odierno ricorrente, in ragione della quota partecipativa, l'avviso d'accertamento n. T8M01T201695/2010, con cui rideterminò il reddito di capitale del Bondielli, contestando maggiori imposte, interessi e sanzioni nella misura complessiva di C 445.390,45. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l'avviso d'accertamento n. T8M01T201695/2010 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA]. Il processo, sospeso in attesa della decisione sulla controversia pregiudiziale, relativa all'accertamento nei confronti della società, definito quest'ultimo, non fu riassunto nei termini previsti dall'art. 43 del d.lgs. n. 546 del 1992. [OSCURATO:PERSONA] provinciale con sentenza n. 208/02/2010 dichiarò l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 546 del 1992. L'appello proposto dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana fu rigettato con la pronuncia ora impugnata. Il giudice regionale ha ritenuto di confermare l'estinzione del processo per inattività del ricorrente, onerato, dopo la cessazione della causa sospensiva, della sua riattivazione. Il ricorrente ha censurato con cinque motivi la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. Nell'adunanza camerale del 23 giugno 2022 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con il primo motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 2697 cod. civ., l'art. 36, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alle erronee statuizioni del giudice regionale rispetto alla nullità originaria del processo per carenza di capacità e legittimazione processuale del ricorrente all'impugnazione dell'atto impositivo. Il ricorrente sostiene che il giudizio presupposto era stato definito con declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado. Afferma che la RGN 31500/2019 Conséltere rel. Federici / 1-(u declaratoria di inammissibilità impedisce la formazione di un giudicato sul merito. Ritiene che comunque l'atto di accertamento nei riguardi della società fosse parte integrante dell'atto impositivo relativo ai propri redditi di partecipazione e oggetto del presente giudizio. Asserisce che avverso l'avviso di accertamento notificato alla società il socio fosse privo di capacità e legittimazione processuale all'impugnazione e che pertanto quel giudizio fosse radicalmente nullo. Per quanto comprensibile rappresenta che la nullità di quel giudizio si rifletta sul presente, perché l'uno parte integrante dell'altro, così che anche nel presente giudizio il ricorrente sarebbe privo di legittimazione processuale, con conseguente nullità degli atti impositivi, che non avrebbero potuto essere indirizzati alla società estinta e neppure ai soci, se non, per questi ultimi, nei limiti dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973. Il motivo è inammissibile, perché intanto non indica in quale grado e in quale atto del presente giudizio questi aspetti fossero stati sollevati e quando fosse stata eccepita la nullità del processo presupposto, perché introdotto dal socio privo di capacità e legittimazione processuale, nonché, per conseguenza, la nullità del presente giudizio. Peraltro la nullità del processo presupposto, così come del presente, viene sollevata dal medesimo ricorrente che ha introdotto entrambi i giudizi, non comprendendosene dunque l'interesse. Il dato certo ed oggettivo è che questo processo era stato sospeso in attesa della definizione di quello ritenuto pregiudiziale, afferente l'accertamento nei confronti della società. La definizione di quest'ultimo incideva pertanto sulla prosecuzione del presente processo. Tutte le questioni rifuse nel primo motivo, sino all'affermazione secondo cui la nullità del primo giudizio si riflette sulla carenza di legittimazione passiva del ricorrente nel presente processo «con la conseguente illegittimità del predetto atto impositivo e nullità del presente giudizio da esso promosso», e pertanto che «essendo il presente giudizio nullo sin dall'inizio, è irrilevante appurare se effettivamente lo stesso dovesse dichiararsi estinto per inattività delle parti a seguito di disposta sospensione», costituiscono considerazioni prive di pregio. Le conclusioni ora illustrate assorbono il secondo motivo, con cui il contribuente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 45 RGN 31500/2019 Consi ere rel. Federici del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'erronea individuazione del passaggio in giudicato della sentenza relativa al giudizio presupposto quale dies a quo per la decorrenza del termine di riassunzione del processo sospeso, trattandosi di processo nullo e privo di effetti processuali nel presente giudizio. Al contrario di quanto si afferma, qualunque esito avesse avuto il processo pregiudicante, disposta la sospensione del presente in ragione della pendenza del primo, una volta eliminata la causa che ne aveva determinato la sospensione, il processo pregiudicato doveva essere riattivato nel termine prescritto dall'art. 42 del d.lgs. n. 546 del 1992. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 6, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'erronea interpretazione offerta dal giudice regionale, secondo cui spettava alla parte e non alla Commissione fissare la data per la prosecuzione del giudizio. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver ritenuto che con la richiesta di sospensione dell'atto impugnato, ex art. 47 cit., il processo risultava già riattivato. I motivi possono essere trattati congiuntamente perché tra loro connessi, traducendosi in critiche, per taluni aspetti sovrapponibili, alle regole applicate dalla Commissione regionale in tema di sospensione del processo. Essi sono infondati. Il contribuente assume che ai sensi dell'art. 47, comma 7, cit., disposta la sospensione del giudizio su richiesta del ricorrente, la Commissione tributaria che vi ha provveduto deve fissare l'udienza di trattazione, e ciò indistintamente, a parere della difesa del ricorrente, rispetto allo stato del processo. Secondo questa prospettazione «la Commissione di primo grado, allora, avrebbe dovuto fissare detta udienza e, nel caso fosse stata ancora pendente la causa comportante la sospensione del giudizio, disporre nuovamente la sospensione dello stesso». L'interpretazione è del tutto avulsa dalla lettera della norma, oltre che illogica. RGN 31500/2019 Consfii re r I. Fe,derici Va innanzitutto chiarito che la disciplina dettata dall'art. 47 cit. è relazionata alla cadenza ordinaria delle fasi del processo tributario. Impugnato un atto impositivo, qualora da esso possa prospettarsi un danno grave e irreparabile, il contribuente ne chiede la sospensione. Ciò viene richiesto ordinariamente prima della fissazione dell'udienza di trattazione della controversia, ai sensi dell'art. 30, comma 1, e 31 d.lgs. 546 del 1992. All'esito dell'udienza dedicata al vaglio della richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, fissata ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, il comma 6 del medesimo articolo prevede che la trattazione della causa nel merito sia fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia. Dalla piana lettura della disciplina è palese che, dopo la concessione della sospensione dell'atto impositivo, il Legislatore abbia inteso assicurare una celere cadenza dei tempi di celebrazione del giudizio di merito. A volte però la richiesta di sospensione non è presentata, il che comporta la trattazione diretta della controversia all'udienza fissata ai sensi dell'art. 30 cit. Se nel corso del giudizio intervengono tuttavia eventi da cui insorge l'esigenza di richiedere la sospensione della esecutività dell'atto impositivo -ad esempio, come nella fattispecie oggetto del presente giudizio, perché iscritto a ruolo, anche parzialmente, il credito fiscale e notificata la cartella-, nel corso del giudizio di merito si apre una fase endoprocessuale dedicata alla trattazione della domanda cautelare. All'esito della fase cautelare, che di fatto può non incidere sui tempi del giudizio di merito, quest'ultimo prosegue secondo le cadenze processuali già sue. È ovvio che se il giudizio di merito risulti sospeso ai sensi dell'art. 39 per le ipotesi previste da tale norma, le eventuali esigenze cautelari vanno soddisfatte senza intaccare lo stato "dormiente" del processo di merito. Così che, se è ancora pendente la questione pregiudiziale o comunque sia attiva una delle ipotesi previste dall'art. 39 cit., la sospensione del giudizio pregiudicato non viene meno perché decisa la questione cautelare. D'altronde sarebbe illogico che la Commissione, dopo la trattazione della richiesta di sospensione della esecutività dell'atto impugnato (da cui dipende la cartella eventualmente nelle more emessa), debba rifissare la trattazione del merito della causa, per poi risospenderla immediatamente ai sensi dell'art. 39 perché non ancora decisa la questione pregiudiziale. RGN 31500/2019 Con ere rei. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque correttamente deciso, rilevando la differenza tra le due ipotesi che invece il contribuente vorrebbe indistinte. Quanto descritto è infatti ciò che si è verificato nel caso di specie. Il giudizio era stato già sospeso ai sensi dell'art. 39 e 41 per l'esigenza di definire un giudizio pregiudiziale. Nelle more, notificata la cartella di pagamento relativa alla parte delle imposte già esigibili, il contribuente ha richiesto la sospensione cautelare della esecutività dell'avviso di accertamento, su cui la Commissione ha deciso accogliendo l'istanza (il 10 marzo 2014, secondo quanto evincibile dal ricorso stesso). Successivamente nel processo pregiudicante è intervenuta la sentenza di inammissibilità del ricorso (18 marzo 2015, secondo la medesima fonte). Venuta meno la ragione della sospensione del processo, ben oltre i sei mesi dal verificarsi di tale evento l'Agenzia delle entrate ha chiesto la riassunzione del processo pregiudicato, per la trattazione del merito o per la declaratoria di estinzione del giudizio (22 aprile 2016). [OSCURATO:PERSONA], rilevato l'inutile decorso dei sei mesi dal venir meno della causa che aveva determinato la sospensione del giudizio, ha pronunciato la sua estinzione con la sentenza ora impugnata. È indubbia la ritualità del procedimento seguito, e delle cadenze temporali che non lasciano spazio a interpretazioni diverse da quelle rappresentate, sinteticamente ma correttamente, nella sentenza. I due motivi vanno dunque rigettati. Infondato è infine il quinto motivo, con cui il contribuente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione, rappresentata al giudice d'appello, secondo cui il processo era stato già riattivato. Nel respingere le ragioni del ricorrente la Commissione tributaria regionale si è pronunciata proprio sul punto su cui si lamenta l'omessa pronuncia. In conclusione il ricorso va rigettato. All'esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente nelle spese di causa, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate, che si liquidano RGN 31500/2019 Cons I. Federici nella misura di C 5.600,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di c
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