CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 32511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di un'autovettura aggravato dalla violenza sulle cose, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 26 luglio 2017, limitatamente al trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza in diritto nonché la completezza e la congruenza della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a corredo del diniego di esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, è affetto da conclamata genericità, poiché, sia dalla sentenza d'appello (cfr. pag. 4) che dalla sentenza di primo grado (cfr. pag. 3), emerge come sia la portiera lato conducente dell'autovettura rubata, che la scatola dello sterzo, in essa istallato, fossero state forzate mediante l'utilizzo di un cacciavite di grosse dimensioni, poi trovato a bordo del veicolo stesso; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]