CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11639/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna n. 1691/2017 depositata il 29/05/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Come si apprende dalla lettura degli atti, la società House GroupS.r.l. impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Parmal'avviso di accertamento per l'anno 2006 notificatole dalla Agenzia delleEntrate, con il quale si imputavano alla società maggiori ricavi per euro2.308.430,00 rispetto a quelli dichiarati per euro 2.115.200,00 con ilconseguente maggior reddito accertato di euro 193.230,00.1.1. L’accertamento prendeva le mosse dal controllo della posizionefiscale e patrimoniale della società ricorrente, per l'anno 2006, in seguitoal quale l'Ufficio riscontrava una discordanza tra l'ammontare dei ricaviNumero registro generale 1081/2018Numero sezionale 3451/2026Numero di raccolta generale 11639/2026Data pubblicazione 29/04/2026dichiarati per il periodo di imposta oggetto di accertamento e quelloderivante dall'applicazione dello studio di settore TG69U.2. L'Ufficio invitava al contraddittorio la contribuente, che non aderivaall'invito.3. L’Agenzia delle entrate, quindi, determinava in via induttiva imaggiori ricavi della società sulla base dello studio di settore, nonché diulteriori indici, e segnatamente la reiterazione nel tempo delleincongruenze rilevate e la vendita di immobili a prezzo sensibilmenteinferiore ai valori normali forniti dall’Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA](OMI) dell’Agenzia del Territorio.4. Le ragioni della contribuente non trovavano conforto nei gradi dimerito e, in esito, con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR dell’Emilia-Romagna rigettava l’appello della società.5. Avverso la predetta sentenza ricorre la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con duemotivi, illustrati con il deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с., eresiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с. la violazione e falsaapplicazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 eart. 62-sexies del d.l. n. 331/1993, in relazione agli artt. 2729 e 2697 c.c.1.1. Deduce la ricorrente che la motivazione dell'atto di accertamentonon può esaurirsi nel rilievo dello scostamento rispetto agli studi disettore, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità,in concreto, dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sonostate disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.1.2. Ancora, allega, lo studio di settore, per assurgere a prova, deveessere supportato da ulteriori elementi, come ad esempio l'abnormità el'irragionevolezza dello scostamento. Secondo questa lettura, ritieneNumero registro generale 1081/2018Numero sezionale 3451/2026Numero di raccolta generale 11639/2026Data pubblicazione 29/04/2026possibile affermare che l'onere della prova, anche nell'accertamento dastudi di settore, sia sostanzialmente a carico dell'Amministrazione fiscale.1.3. Lamenta, in particolare, che l'Ufficio abbia eretto il proprioaccertamento unicamente su una presunta e generica anti-economicità esu una percentuale di scostamento assolutamente minima rispetto airicavi dichiarati, nonché sulla difformità dei valori dichiarati nelle venditeimmobiliari, riguardanti un terzo delle complessive transazioni, rispetto aic.d. valori OMI, che non costituiscono fonte tipica di prova ma strumentodi ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazioneestimativa, e dunque presunzioni semplici. E, comunque, la irrilevanzadello studio di settore e dei valori OMI sarebbe data anche dalla differenzadelle somme aritmetiche tra i valori dichiarati ed i valori OMI, pari ad euro49.420,00.1.4. Censura, pertanto, la sentenza impugnata per non aver tenuto indebito conto le menzionate risultanze, provenienti anche dall'Agenzia delleEntrate stessa, trincerandosi unicamente dietro la irrilevanza delle ragionidel contribuente per la mancata partecipazione al contraddittorio che,assume, sarebbe conseguenza di un mero disguido nelle comunicazioniinterne all’azienda.2. Il motivo è infondato.2.1. Giova richiamare i principi in materia affermati da questaSuprema Corte:- la motivazione dell'avviso di accertamento fiscale mediantel'applicazione dei parametri e degli studi di settore non può esaurirsi nelmero rilievo dello scostamento da questi, ma deve essere integrata (anchesotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese lecontestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio; qualorail contribuente, pur ritualmente invitato, non abbia accettato ilcontraddittorio, l'ufficio finanziario potrà motivare l'accertamento sullasola base dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore, dandoNumero registro generale 1081/2018Numero sezionale 3451/2026Numero di raccolta generale 11639/2026Data pubblicazione 29/04/2026conto della impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente,nonostante il rituale invito;- in materia di accertamento fiscale mediante l'applicazione deiparametri e degli studi di settore, l'esito del contraddittorioendoprocedimentale non condiziona l'impugnabilità dell'accertamentoinnanzi al giudice tributario, al quale il contribuente potrà proporre ognieccezione (e prova) che ritenga utile alla sua difesa, senza esserevincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimentoamministrativo, e anche nel caso in cui non abbia risposto all'invito alcontraddittorio. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questosuo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sullasola base dell'applicazione degli “standard”, dando conto dell'impossibilitàdi costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il ritualeinvito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancatarisposta all'invito.Tali principi sono stati più volte affermati da questa Corte, che haprecisato come in tema di reddito d'impresa, qualora il contribuente,regolarmente invitato, non si avvalga della facoltà di prendere parte alcontraddittorio precontenzioso, l'Amministrazione finanziaria può fondareil proprio accertamento anche esclusivamente sulle risultanze delconfronto tra il reddito dichiarato e quello calcolato facendo applicazionedegli studi di settore, salvo il diritto del contribuente di allegare e provarein sede contenziosa, anche per la prima volta, elementi idonei a vincere lepresunzioni su cui l'accertamento tributario si fonda (Cass. Sez. 5,30/09/2019, n. 24330, Rv. 655485 – 01; Cass. Sez. 5, 09/10/2020, n.21824, Rv. 659074 – 01; Cass. Sez. 5, 17/05/2023, n. 13463).La sentenza impugnata, nonostante evidenzi alcuni limiti espositivi, siè conformata agli enunciati principi, laddove la CTR ha evidenziato che lamancata partecipazione della contribuente al contraddittorio hagiustificato il comportamento dell'Ufficio, che ha avuto la possibilità diNumero registro generale 1081/2018Numero sezionale 3451/2026Numero di raccolta generale 11639/2026Data pubblicazione 29/04/2026motivare il proprio accertamento secondo le regole di cui all'art. 62 sexiesdel d.l. n. 331/93, e che la società non ha saputo fornire prove contrariené dirette né indirette idonee a contestarlo, deduzione che – si rileva –latita anche nel ricorso per cassazione, ove ci si limita a rinnovare lacritica del meccanismo, pur correttamente avvalorato dai giudicidell’appello.3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 5, c.p.с., la omessa motivazione in ordine ad unfatto decisivo e controverso per il giudizio.4. Il motivo è inammissibile.4.1. La natura coacervata dei due motivi proposti con il ricorso che,enunciati in una comune rubrica, vengono quindi dipanati con unicaesposizione, rende ostico enucleare quale possa essere il “fatto decisivo”che si assume non esaminato dal Collegio di appello, ciò tanto più ove sirileva che parte ricorrente, in coda alle contestazioni già esaminate nelloscrutinare il primo strumento di impugnazione, ha speso una censura di«omessa motivazione anche con riferimento alla domanda subordinatasvolta in entrambi i gradi di giudizio precedenti ove è stata formulata larichiesta di ridurre il valore del maggiore accertato indicando qualeimporto quello di euro 49.420,00», importo che, allega, sarebbe il risultatoscaturente unicamente dall'utilizzo dei valori OMI risultanti dalla tabellariportata nell'avviso di accertamento impugnato.4.2. Ora, in ragione della sua rubrica, il motivo risulta inammissibile,operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter,comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio,in data 27/04/2013, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni difatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellaNumero registro generale 1081/2018Numero sezionale 3451/2026Numero di raccolta generale 11639/2026Data pubblicazione 29/04/2026sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 26860 del18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. 28 febbraio 2023, n.5947).4.3. Né potrebbe essere di salvezza la diversa ricostruzione operatadal contribuente nella memoria, che ivi accampa un refuso che avrebbecorrettamente ricondotto alla deduzione del vizio di omessa pronuncia dicui agli artt. 360, primo comma, num. 4 e 112 c.p.с.4.4. A tale riguardo giova, allora, richiamare il condiviso indirizzo diquesta Corte secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, qualorasiano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenzaimpugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, nonsolo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, invirtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico attodel giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devonoinvestire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio diappello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laprospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattatinella fase di merito né rilevabili di ufficio» (Cass. n. 20694 del 2018; Cass.n. 15430 del 2018; Cass. 23675 del 2013), onere che non risultaadempiuto dalla ricorrente.4.5. E, comunque, si ricorda che, come più volte ribadito da questaCorte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta lamancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che siastato completamente omesso il provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quandola decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dallaparte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione,dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesaavanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risultiNumero registro generale 1081/2018Numero sezionale 3451/2026Numero di raccolta generale 11639/2026Data pubblicazione 29/04/2026incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n.20311/2011; Cass. n. 17956/2015; Cass. n. 24155/2017; Cass. n.29191/2017; Cass. n. 18491 del 12/07/2018; Cass. n. 23217 del 2022).4.6. E dunque, nel caso di specie, si rileva come – anche in thesiaderendo alla lettura del motivo come suggerito nella memoria illustrativa- non vi sarebbe stata omessa pronuncia sull’eccezione de qua, ma rigettoimplicito della stessa, per cui il motivo, ove formulato ai sensi del num. 4dell’art. 360, primo comma, c.p.с., sarebbe comunque infondato.5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/04/2026.La PresidenteRoberta Crucitti