CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 02637/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16936– 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Taranto 95, presso lo studio de gli avv . ti [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio dai quali èrappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente - avverso il decreto cronol. 6569/2020 reso d a lla CORTE D'APPELLO di SALERNO il 15/12/2020; Ric. 2021n. 16936sez. S2 - ud. 11 - 7 - 20 23 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, con ricorso del 2/8/2019, equo indennizzo da irragionevole durata del giudizio avente ad oggetto l’opposizione di una Banca avverso il decreto ingiuntivo da lui ottenuto nei suoi confronti, conclusosi dopo tre gradi di giudizio, in sede di rinvio, con l'accoglimento dell'opposizione; il Consigliere delegato rigettò il ricorso rilevando che egli risultava essere stato condannato ex art. 96 cod. proc. civ. sia in primo grado che in rinvio e aveva in ogni caso gestito per un periodo «alquanto lungo» della somma ingiunta, corrispostagli dalla banca in esecuzione della sentenza di secondo grado a lui favorevole; -con il decreto qui impugnato, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato il ricorso in opposizione ex art. 5 ter l.89/01 di [OSCURATO:PERSONA] perché l'istante è stato condannato all'esito del giudizio presupposto ex art.96 comma 1 cod. proc. civ. per aver proposto una domanda nella consapevolezza della sua infondatezza e per aver resistito all'opposizione offrendo una ricostruzione dei fatti non rispondenti a verità; ha aggiunto che Busillo avrebbe ottenuto, in conseguenza della durata del procedimento, un vantaggio economico superiore all'indennizzo eventualmente spettantegli; - avverso questo decreto Busillo ha proposto ricorso per cassazione per due motivi, a cui il Ministero ha resistito con controricorso; considerato che: -con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Busillo ha lamentatola violazione dell’art. 2 comma 2 quinquies della legge 89/2001 Busillo per non avere la Corte d’appello di Salerno considerato che eglinon ha agito con dolo o Ric. 2021n. 16936sez. S2 - ud. 11 - 7 - 20 23 - 3 - colpa grave, atteso che l'opposizione della banca sarebbe stata accolta soltanto in sede di rinvio,per motivi unicamente procedurali ; -il motivo è evidentemente infondato, perché, come già chiarito da questa Corte, la tipizzazione delle ipotesi di abuso del processo operata dal legislatore al comma 2 quinquies dell’art. 2 l. 89/2001 «reagisce sulla fattispecie concreta attraverso il vincolo che pone all'interprete; che in particolare, limitando il discorso alla previsione della lett. a) che qui solo rileva, va osservato che detta norma sottrae al giudice, in presenza di una condanna aisensi dell'art. 96 cod. proc. civ., ogni possibilitàdi apprezzare il caso specifico, di guisa che il diritto all'indennizzo è senz'altro escluso» (Cass. Sez. 6 -2, n. 9100 del 2016, in motivazione); pertanto, era sottratto alla Corte d’appello adita per l’equo indennizzo ogni controllo sulla legittimità della condanna ex art.96 cod. proc. civ. pronunciata nel giudizio presupposto in sede di rinvio; -in conseguenza, è assorbito l’esame del secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui il ricorrente ha prospettato la violazione dell'art.2 comma 2 septies perché non vi sarebbe prova della avvenuta ricezione della somma che comunque non sarebbe stata illegittima in quanto detenuta in forza di un provvedimento: la prima ratio – e, cioè, la pronunciata condanna ex art. 96 cod. proc. civ. nel giudizio presupposto –già fonda correttamente, infatti,il decreto di rigetto qui impugnato ; -secondo il principio di soccombenza, al ricorrente deve essere imposto, in favore del Ministero, l’onere di rimborso delle spese della presente fase di legittimità, liquidate in riferimento al valore della causa. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del Ric. 2021n. 16936sez. S2 - ud. 11 - 7 - 20 23 - 4 - giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del