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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 agosto 2024

Cassazione n. 10192/2026

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ittorio Vallicelli, dichiaratosi amministratore unico,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 22572/2024depositata il 9/8/2024.Numero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, con ricorsoalla Commissione tributaria provinciale di Modena, la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrateaveva recuperato, per l’anno d’imposta 2008, maggiori IRES, IRAP ed IVA.L’Amministrazione aveva infatti accertato che la V.HE InternationalTrasport s.r.o., società avente sede legale in Slovacchia e composta daglistessi soci della [OSCURATO:PERSONA] (cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), era unasocietà italiana esterovestita che aveva emesso fatture per prestazioni ditraino effettuate a favore della [OSCURATO:PERSONA] InternazionaliS.r.l. per importi superiori a quelli reali; aveva inoltre consentito aquest’ultima di ottenere ricavi non fatturati attraverso le prestazioni diautisti formalmente alle sue dipendenze in periodi dell’anno in cui eranoinattivi.La contribuente deduceva, a fondamento del ricorso, il vizio dimotivazione e l’insussistenza dai fatti contestati, nonché della ritenutaesterovestizione della V.HE.Nel ricorso per revocazione (cfr. pagina 5) si afferma che la CTP rigettavail ricorso.

In realtà dalla sentenza impugnata risulta che la stessaaccoglieva parzialmente i ricorsi dei contribuenti, e che questi ultimiproponevano un appello principale mentre l’amministrazione proponevaappello incidentale.2.

L’appello proposto dalla società e dai due soci veniva rigettato dallaCommissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (nella sentenzaimpugnata si dà atto altresì dell’accoglimento di quello incidentaledell’Amministrazione).

La CTR riteneva che fosse dimostrato perNumero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026presunzioni, fondate sull’identità della compagine sociale e sullasproporzione delle fatture emesse rispetto ai costi sostenuti, l’addebitorelativo all’emissione di fatture per un valore più elevato rispetto al reale.Considerava poi inammissibile per difetto di interesse la contestazionedell’esterovestizione della VH.E, in quanto irrilevante con riguardo agliaddebiti sui quali si fondava l’atto impositivo.

Riteneva infine dimostratoanche l’addebito relativo ai maggiori ricavi “in nero” desunti dall’impiegodel personale formalmente al servizio della VH.E.3.

Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso percassazione fondato su nove motivi.La Corte di cassazione, con sentenza n. 22572/2024, dichiaraval’estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che sierano avvalsi della definizione agevolata prevista dall’art. 6 d.l. 119/2018e rigettava il ricorso della società.Infatti, dichiarava inammissibili i primi sei motivi che così riassumeva:«con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- iricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 100, cod. proc. civ., poiché la CTR ha affermato l'insussistenza delsuo interesse processuale ad una pronuncia sulla estero vestizione di VHE,che invece afferma sussistere quantomeno perché le sanzioni IVA sonobasate esclusivamente su tale circostanza e comunque ponendosi lamedesima come presupposto di fatto delle contestazioni dell'agenziafiscale in relazione ai costi prodotti dalla consociata slovacca.Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- iricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per violazionedegli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 36, d.lgs 546/1992,112, cod. proc. civ., poiché la CTR in dipendenza della statuizione criticatacon il primo mezzo ha completamente omesso l'esame di detta circostanza(esterovestizione di VHE), trattandosi di un fatto decisivo e controverso.Numero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- iricorrenti si dolgono dell'omesso esame di fatto decisivo controverso,richiedendone in via di decisione meritale l'accertamento in supplenza diquesta Corte.Con il quarto motivo –ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- iricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per violazionedegli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 36, d.lgs 546/1992,112, cod. proc. civ., poiché la CTR non ha comunque esaminato ladocumentazione che avevano dimesso circa l'apertura di una MAP ([OSCURATO:PERSONA]) per l'accertamento della residenza slovacca di VHE.Con il quinto motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- iricorrenti lamentano la violazione/falsa applicazione degli artt. 10, 21,legge 212/2000, poiché la CTR ha omesso di esaminare la loro eccezionedi invalidità dell'atto impositivo impugnato in quanto fondato sudichiarazioni false dei verificatori in ordine all'origine dell'istruttoriaamministrativa, così violandosi gli evocati principi statutari.Con il sesto motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- iricorrenti lamentano la violazione/falsa applicazione delle direttive europeenn. 1798/2003, 904/2010, poiché la CTR ha ritenuto irrilevante laquestione dell'esterovestizione di VHE, invece basante la verifica nei loroconfronti».La Corte riteneva che il primo motivo fosse carente sotto il profilodell’autosufficienza, in quanto la ricorrente aveva riportato soltanto ilrelativo motivo di appello, mentre era necessaria altresì la trascrizionedell’avviso nella parte riguardante le sanzioni per l’IVA e del motivo diricorso contenuto nell’atto introduttivo della lite innanzi al giudice di primogrado.Inoltre, rilevava che i sei motivi non coglievano la ratio decidendi dallasentenza impugnata in ordine alla sovrafatturazione ed al disconoscimentodei relativi costi, fondata sul merito dei fatti accertati e non sullaNumero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026esterovestizione della VH.E (circostanza che rendeva del tutto irrilevanteanche il giudicato esterno invocato con riguardo a tale società).Aggiungeva che il secondo, il terzo ed il quarto motivo erano altresìinammissibili ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., in considerazione della cd.“doppia conforme”.La Corte dichiarava altresì inammissibili i rimanenti tre motivi cosìriassunti in sentenza: «Con il settimo motivo –ex art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.- i ricorrenti si dolgono della violazione/falsaapplicazione degli artt. 2697, 2729, cod. civ., 109, dPR 917/1986, poichéla CTR ha affermato la fondatezza delle pretese erariali relative ai costi,ritenendo assolto l'onere probatorio gravante sull'agenzia fiscale ecomunque basandosi su presunzioni prive dei requisiti di legge.Con l'ottavo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- iricorrenti lamentano la violazione dell’art. 110, comma 7, dPR 917/1986,poiché la CTR ha affermato che la fatturazione da VHE non era da ritenersiconforme alle regole del transfer pricing.Con il nono motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- iricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2697, 2729, cod. civ. e deldivieto di "doppia presunzione", poiché la Commissione tributariaregionale, per un verso, ha affermato la fondatezza delle pretese erarialiin relazione a ricavi non contabilizzati (prestazioni di autisti dipendenti diVHE), per altro verso, ha ascritto ai suoi soci il reddito di partecipazioneper utili non contabilizzati in stretta derivazione delle riprese sullecomponenti negative e positive del suo reddito di impresa».Riteneva infatti che gli stessi non riguardassero violazioni di norme didiritto, ma fossero volti ad ottenere un riesame nel merito della vicendagià valutata dal giudice d’appello.4.

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per revocazioneaffidato a tre motivi.Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.Numero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026È stata formulata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., ma la ricorrente ha chiesto la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 La società ha lamentato, con il primo motivo di impugnazione, che ladecisione sul primo motivo del ricorso per cassazione sarebbe viziatadall’errore di cui all’art. 395 n. 4) c.p.c..

La Corte, infatti, aveva dichiaratoinammissibile il predetto motivo (riguardante l’interesse a contestarel’esterovestizione della VH.E) per difetto di autosufficienza, ritenendonecessaria la trascrizione della parte dell’avviso di accertamentoriguardante tale aspetto, nonché dell’originario ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado; non si era però avveduta, secondo la ricorrente,che a pagina 3 del ricorso per cassazione si rappresentava che l’Agenziadelle Entrate, con l’atto impositivo, aveva irrogato le sanzioni previstedall’art. 6, comma 8°, d.lgs 471/1997 per la omessa regolarizzazione, aifini IVA, delle fatture che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva ricevutodalla V.HE s.r.o.; inoltre, alle pagine 5 e 6 del ricorso per cassazione,erano esposte le contestazioni contenute nell’originario ricorso, riguardantii rilievi sull’IVA e, a pagina 10, quelle sull’irrogazione delle relativesanzioni, fondate anche sull’insussistenza del presuppostodell’esterovestizione della VH.E.Per tali ragioni, ad avviso della ricorrente, la Corte era incorsa in errorenell’affermare la mancata riproduzione nel ricorso dell’atto impositivo edell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Ha aggiunto che,peraltro, secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte (ha richiamatoCass. n. 12259/2022), il requisito dell’autosufficienza non andrebbeinterpretato in maniera eccessivamente formalistica e che il difetto diinteresse ad agire con riguardo alla questione della esterovestizione dellaVH.E. è stato riconosciuto per la prima volta nella sentenza della CTP e,pertanto, non poteva essere contestato con l’originario ricorso, con ilNumero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026quale invece era stata affermata l’insussistenza dei presupposti per lasanzione.1.2 Il motivo è inammissibile.Non sussiste l’errore di cui all’art. 395 n. 4) c.p.c. lamentato dallaricorrente, in quanto la Corte ha ritenuto necessaria la trascrizione delcontenuto dell’atto impositivo e del ricorso di primo grado in ordine allesanzioni per l’IVA che, secondo la stessa prospettazione della ricorrente,mancava.

La società, infatti, non afferma che tale trascrizione erapresente nel ricorso, bensì che la Corte avrebbe potuto ritenere sufficientel’esposizione del contenuto dell’avviso e dell’originario ricorso in ordinealle sanzioni per IVA presente alle pagine 3, 5, 6 e 10 del ricorso.È evidente allora che la doglianza si traduce in una contestazionedell’interpretazione del principio di autosufficienza compiuto dalla Cortenella sentenza impugnata (come si evince anche dalla giurisprudenzarichiamata), e quindi dell’art. 366, comma 1°, n. 6) c.p.c., che nulla ha ache vedere con l’errore di cui all’art. 395 n. 4) c.p.c. che, con particolareriguardo alla revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, deveavere le seguenti caratteristiche: «a) consiste nell'erronea percezione deifatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza odell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa oaccertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asseritoerrore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non puòconcernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere icaratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base delsolo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essereessenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte» (Cass. Sez.U. n. 20013/2024).Proprio per tale ragione è stato affermato, in un caso analogo a quello inesame, che «Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della CorteNumero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4, c.p.c., èinammissibile quando è diretto a censurare l'interpretazione che ilprovvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti,ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualecorollario del principio di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6,c.p.c., mentre lo stesso rimedio, ex art. 391-bis c.p.c., è ammissibilequando l'errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge ictuoculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio nonabbia avuto contezza della integrale trascrizione dell'atto risultante dalricorso o della sua effettiva allegazione» (Cass. n. 13109/2024; nellostesso senso, cfr. Cass. n. 29750/2022; Cass. n. 17614/2024).2.1 Con il secondo motivo di ricorso per revocazione, la contribuente halamentato l’errore di cui all’art. 395 n. 4) c.p.c. in relazione ai primi seimotivi in quanto la Corte di cassazione «ha fondato la decisione ignorandoun altro “fatto la cui verità è stata positivamente stabilita” in causa, cioèche la V.HE s.r.o. non è società esterovestita, come pacificamente risultaagli atti della Corte con il deposito della memoria ex art. 378 c.p.c. (v.doc. 8) cui erano allegate le sentenze, divenute definitive, che avevanoaffermato la insussistenza della esterovestizione della [OSCURATO:PERSONA](doc. 9 e 10)» (cfr. ricorso per revocazione, pag. 23).Nella sentenza impugnata è stato affermato che i primi sei motivi diricorso non coglievano la ratio decidendi della sentenza d’appello, cheriguardava il merito delle riprese relative alla sovrafatturazione ed ildisconoscimento dei relativi costi; tuttavia la Corte, ad avviso dellaricorrente, non aveva rilevato che gli effetti della sovrafatturazione eranostati imputati alla società italiana proprio sulla base del disconoscimentodei costi a carico della V.HE s.r.o. e che ciò era stato possibile soloconsiderando quest’ultima società assoggettata alla normativa italiana inquanto esterovestita.Numero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/20262.2 Il motivo è infondato, in quanto tali motivi di ricorso per cassazionenon sono stati dichiarati inammissibili come conseguenza del fatto che laCorte di cassazione aveva ritenuto che la V.HE s.r.o. fosse una societàitaliana esterovestita.Al riguardo, va innanzi tutto evidenziato che il secondo, il terzo ed ilquarto motivo sono stati dichiarati inammissibili anche ai sensi dell’art.348 ter c.p.c. per effetto della cd.

“doppia conforme”, circostanza cheesclude già in radice la decisività dell’errore lamentato dalla odiernaricorrente con riguardo agli stessi.Inoltre, per tutti e sei i motivi, nella sentenza impugnata si osserva che«non si confrontano affatto con l'effettiva ratio decidendi della sentenzaimpugnata in punto sovraffatturazione da parte di VHE e disconoscimentodei relativi costi, che è incentrata sul merito delle riprese, non sullasussistenza o meno dell'esterovestizione della società slovacca.

In altritermini, proprio perché, come i primi giudici, il giudice tributario di appelloha ritenuto non rilevante e nemmeno pertinente la questione dellaresidenza di VHE, ha affermato la fondatezza della ripresa in esame intermini fattuali completamente diversi».Com’è evidente, quindi, si ritiene la questione dell’esterovestizione deltutto irrilevante proprio come «il giudicato esterno riguardante VHE di cuiè argomentazione nella memoria dei ricorrenti ex art. 378, cod. proc. civ.,appunto perché sia l'atto impositivo impugnato che la sentenza impugnatanon si basano affatto sulla natura "esterovestita" di detta società di dirittoslovacco». (cfr. pagine 5-6 della sentenza impugnata).Nella sentenza si afferma quindi l’irrilevanza della questione dellaresidenza della V.HE s.r.o. ai fini della decisione ed è proprio talevalutazione che la contribuente vorrebbe in realtà contestare con il motivoin esame; tuttavia, proprio perché si tratta di una valutazione, la stessanon può costituire oggetto di ricorso per revocazione per l’errore di cuiall’art. 395 n. 4) c.p.c..Numero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026È evidente, allora, che l’errore nei termini descritti dalla ricorrente non èravvisabile, ma anche ove fosse effettivamente intervenuto, non sarebbestato comunque decisivo perché riguardante una circostanza nondeterminante per l’esito del giudizio.3.1 Infine, la ricorrente invoca gli effetti dell’art. 21 bis d.lgs. 74/2000introdotto dal d.lgs. 87/2024 entrato in vigore il 29/6/2024, cioè qualchegiorno prima dell’udienza a seguito della quale è stata emessa la sentenzaimpugnata (3/7/2024).

Si chiede pertanto di tenere conto della sentenzadi assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” emessa dalG.U.P. di Modena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all’esito delrito abbreviato in relazione ai fatti oggetto dell’avviso di accertamento perle annualità 2006, 2007 e 2008.

La ricorrente ha specificato che talidocumenti non sono stati depositati prima perché la norma è entrata invigore il 29/6/2024 quando il termine di cui all’art. 372 c.p.c. era ormaiscaduto.3.2 Non è chiaro se la ricorrente abbia inteso chiedere l’applicazione dellanorma in questione nell’eventuale fase rescissoria o, piuttosto, formulareun motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 3) c.p.c., giacché lacircostanza esposta non può certamente essere ricondotta all’ipotesi di cuial numero 4).Nel primo caso, ovviamente, la questione non può neppure essereesaminata, giacché non può farsi luogo alla fase rescissoria.3.3 Nel secondo caso, il motivo è inammissibile in quanto i motivi diricorso per cassazione sono stati dichiarati inammissibili, mentre larevocazione ai sensi dell’art. 395 n. 3) c.p.c. è possibile, ai sensi dell’art.391 ter c.p.c., solo ove la Corte abbia “deciso nel merito la causa”, cioènei casi in cui abbia emesso una decisione ai sensi dell’art. 384, comma2°, c.p.c. (sul punto cfr., ex multis, Cass. n. 862/2011; Cass. n.10341/2025 che hanno escluso anche l’illegittimità costituzionale delladisciplina).Numero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/20263.4 Per mero scrupolo si osserva che, comunque, non potrebbe operarel’art. 21 bis d.lgs. 74/2000, in quanto rilevano solo le sentenze diassoluzione con le formule “perché il fatto non sussiste” o “perchél’imputato non lo ha commesso” emesse a seguito di dibattimento, mentrenel caso di specie la sentenza di assoluzione (riguardante anchel’annualità 2008) non soddisferebbe i requisiti richiesti dalla norma perchéemessa a seguito di giudizio abbreviato e non di dibattimento.Pertanto, il ricorso va rigettato.4.

In considerazione della soccombenza, la ricorrente va condannata alpagamento delle spese che si liquidano in € 8.200 per compensoprofessionale.Occorre altresì disporre la condanna della ricorrente al pagamento di €4.100 in favore dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 96, comma 3°,c.p.c., e di € 2.050 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art.96, comma 4°, c.p.c., in quanto il giudizio è stato definito in conformitàalla proposta di definizione accelerata (art. 380 bis, comma 3°, c.p.c.).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate,delle spese del presente giudizio che liquida in € 8.200,00 per compensoprofessionale, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate,di € 4.100,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. e, in favore dellacassa delle ammende, di € 2.050,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4°,c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Numero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/1/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ittorio Vallicelli, dichiaratosi amministratore unico,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 22572/2024depositata il 9/8/2024.Numero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, con ricorsoalla Commissione tributaria provinciale di Modena, la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrateaveva recuperato, per l’anno d’imposta 2008, maggiori IRES, IRAP ed IVA.L’Amministrazione aveva infatti accertato che la V.HE InternationalTrasport s.r.o., società avente sede legale in Slovacchia e composta daglistessi soci della [OSCURATO:PERSONA] (cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), era unasocietà italiana esterovestita che aveva emesso fatture per prestazioni ditraino effettuate a favore della [OSCURATO:PERSONA] InternazionaliS.r.l. per importi superiori a quelli reali; aveva inoltre consentito aquest’ultima di ottenere ricavi non fatturati attraverso le prestazioni diautisti formalmente alle sue dipendenze in periodi dell’anno in cui eranoinattivi.La contribuente deduceva, a fondamento del ricorso, il vizio dimotivazione e l’insussistenza dai fatti contestati, nonché della ritenutaesterovestizione della V.HE.Nel ricorso per revocazione (cfr. pagina 5) si afferma che la CTP rigettavail ricorso. In realtà dalla sentenza impugnata risulta che la stessaaccoglieva parzialmente i ricorsi dei contribuenti, e che questi ultimiproponevano un appello principale mentre l’amministrazione proponevaappello incidentale.2. L’appello proposto dalla società e dai due soci veniva rigettato dallaCommissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (nella sentenzaimpugnata si dà atto altresì dell’accoglimento di quello incidentaledell’Amministrazione). La CTR riteneva che fosse dimostrato perNumero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026presunzioni, fondate sull’identità della compagine sociale e sullasproporzione delle fatture emesse rispetto ai costi sostenuti, l’addebitorelativo all’emissione di fatture per un valore più elevato rispetto al reale.Considerava poi inammissibile per difetto di interesse la contestazionedell’esterovestizione della VH.E, in quanto irrilevante con riguardo agliaddebiti sui quali si fondava l’atto impositivo. Riteneva infine dimostratoanche l’addebito relativo ai maggiori ricavi “in nero” desunti dall’impiegodel personale formalmente al servizio della VH.E.3. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso percassazione fondato su nove motivi.La Corte di cassazione, con sentenza n. 22572/2024, dichiaraval’estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che sierano avvalsi della definizione agevolata prevista dall’art. 6 d.l. 119/2018e rigettava il ricorso della società.Infatti, dichiarava inammissibili i primi sei motivi che così riassumeva:«con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- iricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 100, cod. proc. civ., poiché la CTR ha affermato l'insussistenza delsuo interesse processuale ad una pronuncia sulla estero vestizione di VHE,che invece afferma sussistere quantomeno perché le sanzioni IVA sonobasate esclusivamente su tale circostanza e comunque ponendosi lamedesima come presupposto di fatto delle contestazioni dell'agenziafiscale in relazione ai costi prodotti dalla consociata slovacca.Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- iricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per violazionedegli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 36, d.lgs 546/1992,112, cod. proc. civ., poiché la CTR in dipendenza della statuizione criticatacon il primo mezzo ha completamente omesso l'esame di detta circostanza(esterovestizione di VHE), trattandosi di un fatto decisivo e controverso.Numero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- iricorrenti si dolgono dell'omesso esame di fatto decisivo controverso,richiedendone in via di decisione meritale l'accertamento in supplenza diquesta Corte.Con il quarto motivo –ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- iricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per violazionedegli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 36, d.lgs 546/1992,112, cod. proc. civ., poiché la CTR non ha comunque esaminato ladocumentazione che avevano dimesso circa l'apertura di una MAP ([OSCURATO:PERSONA]) per l'accertamento della residenza slovacca di VHE.Con il quinto motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- iricorrenti lamentano la violazione/falsa applicazione degli artt. 10, 21,legge 212/2000, poiché la CTR ha omesso di esaminare la loro eccezionedi invalidità dell'atto impositivo impugnato in quanto fondato sudichiarazioni false dei verificatori in ordine all'origine dell'istruttoriaamministrativa, così violandosi gli evocati principi statutari.Con il sesto motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- iricorrenti lamentano la violazione/falsa applicazione delle direttive europeenn. 1798/2003, 904/2010, poiché la CTR ha ritenuto irrilevante laquestione dell'esterovestizione di VHE, invece basante la verifica nei loroconfronti».La Corte riteneva che il primo motivo fosse carente sotto il profilodell’autosufficienza, in quanto la ricorrente aveva riportato soltanto ilrelativo motivo di appello, mentre era necessaria altresì la trascrizionedell’avviso nella parte riguardante le sanzioni per l’IVA e del motivo diricorso contenuto nell’atto introduttivo della lite innanzi al giudice di primogrado.Inoltre, rilevava che i sei motivi non coglievano la ratio decidendi dallasentenza impugnata in ordine alla sovrafatturazione ed al disconoscimentodei relativi costi, fondata sul merito dei fatti accertati e non sullaNumero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026esterovestizione della VH.E (circostanza che rendeva del tutto irrilevanteanche il giudicato esterno invocato con riguardo a tale società).Aggiungeva che il secondo, il terzo ed il quarto motivo erano altresìinammissibili ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., in considerazione della cd.“doppia conforme”.La Corte dichiarava altresì inammissibili i rimanenti tre motivi cosìriassunti in sentenza: «Con il settimo motivo –ex art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.- i ricorrenti si dolgono della violazione/falsaapplicazione degli artt. 2697, 2729, cod. civ., 109, dPR 917/1986, poichéla CTR ha affermato la fondatezza delle pretese erariali relative ai costi,ritenendo assolto l'onere probatorio gravante sull'agenzia fiscale ecomunque basandosi su presunzioni prive dei requisiti di legge.Con l'ottavo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- iricorrenti lamentano la violazione dell’art. 110, comma 7, dPR 917/1986,poiché la CTR ha affermato che la fatturazione da VHE non era da ritenersiconforme alle regole del transfer pricing.Con il nono motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- iricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2697, 2729, cod. civ. e deldivieto di "doppia presunzione", poiché la Commissione tributariaregionale, per un verso, ha affermato la fondatezza delle pretese erarialiin relazione a ricavi non contabilizzati (prestazioni di autisti dipendenti diVHE), per altro verso, ha ascritto ai suoi soci il reddito di partecipazioneper utili non contabilizzati in stretta derivazione delle riprese sullecomponenti negative e positive del suo reddito di impresa».Riteneva infatti che gli stessi non riguardassero violazioni di norme didiritto, ma fossero volti ad ottenere un riesame nel merito della vicendagià valutata dal giudice d’appello.4. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per revocazioneaffidato a tre motivi.Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.Numero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026È stata formulata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., ma la ricorrente ha chiesto la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 La società ha lamentato, con il primo motivo di impugnazione, che ladecisione sul primo motivo del ricorso per cassazione sarebbe viziatadall’errore di cui all’art. 395 n. 4) c.p.c.. La Corte, infatti, aveva dichiaratoinammissibile il predetto motivo (riguardante l’interesse a contestarel’esterovestizione della VH.E) per difetto di autosufficienza, ritenendonecessaria la trascrizione della parte dell’avviso di accertamentoriguardante tale aspetto, nonché dell’originario ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado; non si era però avveduta, secondo la ricorrente,che a pagina 3 del ricorso per cassazione si rappresentava che l’Agenziadelle Entrate, con l’atto impositivo, aveva irrogato le sanzioni previstedall’art. 6, comma 8°, d.lgs 471/1997 per la omessa regolarizzazione, aifini IVA, delle fatture che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva ricevutodalla V.HE s.r.o.; inoltre, alle pagine 5 e 6 del ricorso per cassazione,erano esposte le contestazioni contenute nell’originario ricorso, riguardantii rilievi sull’IVA e, a pagina 10, quelle sull’irrogazione delle relativesanzioni, fondate anche sull’insussistenza del presuppostodell’esterovestizione della VH.E.Per tali ragioni, ad avviso della ricorrente, la Corte era incorsa in errorenell’affermare la mancata riproduzione nel ricorso dell’atto impositivo edell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Ha aggiunto che,peraltro, secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte (ha richiamatoCass. n. 12259/2022), il requisito dell’autosufficienza non andrebbeinterpretato in maniera eccessivamente formalistica e che il difetto diinteresse ad agire con riguardo alla questione della esterovestizione dellaVH.E. è stato riconosciuto per la prima volta nella sentenza della CTP e,pertanto, non poteva essere contestato con l’originario ricorso, con ilNumero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026quale invece era stata affermata l’insussistenza dei presupposti per lasanzione.1.2 Il motivo è inammissibile.Non sussiste l’errore di cui all’art. 395 n. 4) c.p.c. lamentato dallaricorrente, in quanto la Corte ha ritenuto necessaria la trascrizione delcontenuto dell’atto impositivo e del ricorso di primo grado in ordine allesanzioni per l’IVA che, secondo la stessa prospettazione della ricorrente,mancava. La società, infatti, non afferma che tale trascrizione erapresente nel ricorso, bensì che la Corte avrebbe potuto ritenere sufficientel’esposizione del contenuto dell’avviso e dell’originario ricorso in ordinealle sanzioni per IVA presente alle pagine 3, 5, 6 e 10 del ricorso.È evidente allora che la doglianza si traduce in una contestazionedell’interpretazione del principio di autosufficienza compiuto dalla Cortenella sentenza impugnata (come si evince anche dalla giurisprudenzarichiamata), e quindi dell’art. 366, comma 1°, n. 6) c.p.c., che nulla ha ache vedere con l’errore di cui all’art. 395 n. 4) c.p.c. che, con particolareriguardo alla revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, deveavere le seguenti caratteristiche: «a) consiste nell'erronea percezione deifatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza odell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa oaccertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asseritoerrore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non puòconcernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere icaratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base delsolo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essereessenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte» (Cass. Sez.U. n. 20013/2024).Proprio per tale ragione è stato affermato, in un caso analogo a quello inesame, che «Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della CorteNumero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4, c.p.c., èinammissibile quando è diretto a censurare l'interpretazione che ilprovvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti,ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualecorollario del principio di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6,c.p.c., mentre lo stesso rimedio, ex art. 391-bis c.p.c., è ammissibilequando l'errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge ictuoculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio nonabbia avuto contezza della integrale trascrizione dell'atto risultante dalricorso o della sua effettiva allegazione» (Cass. n. 13109/2024; nellostesso senso, cfr. Cass. n. 29750/2022; Cass. n. 17614/2024).2.1 Con il secondo motivo di ricorso per revocazione, la contribuente halamentato l’errore di cui all’art. 395 n. 4) c.p.c. in relazione ai primi seimotivi in quanto la Corte di cassazione «ha fondato la decisione ignorandoun altro “fatto la cui verità è stata positivamente stabilita” in causa, cioèche la V.HE s.r.o. non è società esterovestita, come pacificamente risultaagli atti della Corte con il deposito della memoria ex art. 378 c.p.c. (v.doc. 8) cui erano allegate le sentenze, divenute definitive, che avevanoaffermato la insussistenza della esterovestizione della [OSCURATO:PERSONA](doc. 9 e 10)» (cfr. ricorso per revocazione, pag. 23).Nella sentenza impugnata è stato affermato che i primi sei motivi diricorso non coglievano la ratio decidendi della sentenza d’appello, cheriguardava il merito delle riprese relative alla sovrafatturazione ed ildisconoscimento dei relativi costi; tuttavia la Corte, ad avviso dellaricorrente, non aveva rilevato che gli effetti della sovrafatturazione eranostati imputati alla società italiana proprio sulla base del disconoscimentodei costi a carico della V.HE s.r.o. e che ciò era stato possibile soloconsiderando quest’ultima società assoggettata alla normativa italiana inquanto esterovestita.Numero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/20262.2 Il motivo è infondato, in quanto tali motivi di ricorso per cassazionenon sono stati dichiarati inammissibili come conseguenza del fatto che laCorte di cassazione aveva ritenuto che la V.HE s.r.o. fosse una societàitaliana esterovestita.Al riguardo, va innanzi tutto evidenziato che il secondo, il terzo ed ilquarto motivo sono stati dichiarati inammissibili anche ai sensi dell’art.348 ter c.p.c. per effetto della cd. “doppia conforme”, circostanza cheesclude già in radice la decisività dell’errore lamentato dalla odiernaricorrente con riguardo agli stessi.Inoltre, per tutti e sei i motivi, nella sentenza impugnata si osserva che«non si confrontano affatto con l'effettiva ratio decidendi della sentenzaimpugnata in punto sovraffatturazione da parte di VHE e disconoscimentodei relativi costi, che è incentrata sul merito delle riprese, non sullasussistenza o meno dell'esterovestizione della società slovacca. In altritermini, proprio perché, come i primi giudici, il giudice tributario di appelloha ritenuto non rilevante e nemmeno pertinente la questione dellaresidenza di VHE, ha affermato la fondatezza della ripresa in esame intermini fattuali completamente diversi».Com’è evidente, quindi, si ritiene la questione dell’esterovestizione deltutto irrilevante proprio come «il giudicato esterno riguardante VHE di cuiè argomentazione nella memoria dei ricorrenti ex art. 378, cod. proc. civ.,appunto perché sia l'atto impositivo impugnato che la sentenza impugnatanon si basano affatto sulla natura "esterovestita" di detta società di dirittoslovacco». (cfr. pagine 5-6 della sentenza impugnata).Nella sentenza si afferma quindi l’irrilevanza della questione dellaresidenza della V.HE s.r.o. ai fini della decisione ed è proprio talevalutazione che la contribuente vorrebbe in realtà contestare con il motivoin esame; tuttavia, proprio perché si tratta di una valutazione, la stessanon può costituire oggetto di ricorso per revocazione per l’errore di cuiall’art. 395 n. 4) c.p.c..Numero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026È evidente, allora, che l’errore nei termini descritti dalla ricorrente non èravvisabile, ma anche ove fosse effettivamente intervenuto, non sarebbestato comunque decisivo perché riguardante una circostanza nondeterminante per l’esito del giudizio.3.1 Infine, la ricorrente invoca gli effetti dell’art. 21 bis d.lgs. 74/2000introdotto dal d.lgs. 87/2024 entrato in vigore il 29/6/2024, cioè qualchegiorno prima dell’udienza a seguito della quale è stata emessa la sentenzaimpugnata (3/7/2024). Si chiede pertanto di tenere conto della sentenzadi assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” emessa dalG.U.P. di Modena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all’esito delrito abbreviato in relazione ai fatti oggetto dell’avviso di accertamento perle annualità 2006, 2007 e 2008. La ricorrente ha specificato che talidocumenti non sono stati depositati prima perché la norma è entrata invigore il 29/6/2024 quando il termine di cui all’art. 372 c.p.c. era ormaiscaduto.3.2 Non è chiaro se la ricorrente abbia inteso chiedere l’applicazione dellanorma in questione nell’eventuale fase rescissoria o, piuttosto, formulareun motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 3) c.p.c., giacché lacircostanza esposta non può certamente essere ricondotta all’ipotesi di cuial numero 4).Nel primo caso, ovviamente, la questione non può neppure essereesaminata, giacché non può farsi luogo alla fase rescissoria.3.3 Nel secondo caso, il motivo è inammissibile in quanto i motivi diricorso per cassazione sono stati dichiarati inammissibili, mentre larevocazione ai sensi dell’art. 395 n. 3) c.p.c. è possibile, ai sensi dell’art.391 ter c.p.c., solo ove la Corte abbia “deciso nel merito la causa”, cioènei casi in cui abbia emesso una decisione ai sensi dell’art. 384, comma2°, c.p.c. (sul punto cfr., ex multis, Cass. n. 862/2011; Cass. n.10341/2025 che hanno escluso anche l’illegittimità costituzionale delladisciplina).Numero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/20263.4 Per mero scrupolo si osserva che, comunque, non potrebbe operarel’art. 21 bis d.lgs. 74/2000, in quanto rilevano solo le sentenze diassoluzione con le formule “perché il fatto non sussiste” o “perchél’imputato non lo ha commesso” emesse a seguito di dibattimento, mentrenel caso di specie la sentenza di assoluzione (riguardante anchel’annualità 2008) non soddisferebbe i requisiti richiesti dalla norma perchéemessa a seguito di giudizio abbreviato e non di dibattimento.Pertanto, il ricorso va rigettato.4. In considerazione della soccombenza, la ricorrente va condannata alpagamento delle spese che si liquidano in € 8.200 per compensoprofessionale.Occorre altresì disporre la condanna della ricorrente al pagamento di €4.100 in favore dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 96, comma 3°,c.p.c., e di € 2.050 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art.96, comma 4°, c.p.c., in quanto il giudizio è stato definito in conformitàalla proposta di definizione accelerata (art. 380 bis, comma 3°, c.p.c.). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate,delle spese del presente giudizio che liquida in € 8.200,00 per compensoprofessionale, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate,di € 4.100,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. e, in favore dellacassa delle ammende, di € 2.050,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4°,c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Numero registro generale 4719/2025Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 10192/2026Data pubblicazione 19/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/1/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10192/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris