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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 08990/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Corte di appello di Trieste, che ha dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di rescissione del giudicato presentato, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], reputando che fossero decorsi più di trenta giorni dal momento in cui il condannato aveva avuto conoscenza del procedimento, individuato in quello dell'esecuzione di ordinanza applicativa della custodia in carcere.

La richiesta si riferisce alla sentenza pronunziata dal Tribunale di Udine il 9 giugno 2017 e confermata dalla Corte di appello di Trieste il 7 gennaio 2020, irrevocabile il 25 maggio 2020.

2. Contro il provvedimento di cui sopra il condannato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le censure ad un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge.

Sostiene il ricorrente che la notifica dell'ordinanza cautelare non forniva avviso dell'avvenuta celebrazione del processo in assenza né della sentenza che lo aveva concluso.

Tale conoscenza si era avuta solo il 21 aprile 2021.

A seguire, il ricorso ricorda quale fosse il contenuto dell'istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen., legata alla nullità delle dichiarazioni di latitanza.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando una decisione di questa Corte circa l'individuazione del dies a quo in quello di conoscenza del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato per intempestività, sul presupposto che l'odierno ricorrente avesse avuto conoscenza del procedimento fin dal 13 aprile 2021, quando gli era stata notificata l'ordinanza cautelare emessa, appunto, nel procedimento ed egli aveva anche nominato un difensore di fiducia; la presentazione della richiesta di rescissione era avvenuta il 19 maggio 2021.

Orbene, correttamente la Corte di appello ha fatto riferimento, quale dies a quo per la decorrenza del termine di presentazione della richiesta, all'anzidetta data, perché la notifica avvenuta aveva generato, in capo al prevenuto, la conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico.

A questo riguardo, il Collegio intende prestare adesione alla giurisprudenza di questa Corte — in parte anche richiamata dalla Corte territoriale — secondo cui il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta di rescissione decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994).

Ciò risponde ad un'interpretazione letterale del comma secondo dell'art. 629-bis cod. proc. pen. — secondo cui la richiesta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del procedimento — ed è anche coerente con la logica dell'istituto della rescissione, che entra in gioco quando vi sia un'incolpevole mancata conoscenza del «processo» e non già del provvedimento finale o dei suoi snodi processuali.

D'altra parte, come sancito da entrambi i precedenti evocati, se si attribuisse rilievo alla compiuta conoscenza degli atti, si introdurrebbe nel sistema un elemento di incertezza, affidato a determinazioni prive della necessaria oggettività, dando luogo alla necessità di individuare, con inevitabile margine di soggettività valutativa, il momento in cui possa dirsi realizzata in capo al condannato una conoscenza adeguata e approfondita, degli atti del processo e della sentenza conclusiva.

Risponde proprio a questa logica un'altra, recente decisione che, militando nel senso appena precisato, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629- bis, comma 2, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24, commi 2, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede che il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato decorra dalla mera "conoscenza del procedimento" e non da quella, compiuta, dei contenuti del provvedimento da rescindere (Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Carroccia, Rv. 281765).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/1/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orrelli ú, QQQ_ V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Corte di appello di Trieste, che ha dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di rescissione del giudicato presentato, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], reputando che fossero decorsi più di trenta giorni dal momento in cui il condannato aveva avuto conoscenza del procedimento, individuato in quello dell'esecuzione di ordinanza applicativa della custodia in carcere. La richiesta si riferisce alla sentenza pronunziata dal Tribunale di Udine il 9 giugno 2017 e confermata dalla Corte di appello di Trieste il 7 gennaio 2020, irrevocabile il 25 maggio 2020. 2. Contro il provvedimento di cui sopra il condannato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le censure ad un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge. Sostiene il ricorrente che la notifica dell'ordinanza cautelare non forniva avviso dell'avvenuta celebrazione del processo in assenza né della sentenza che lo aveva concluso. Tale conoscenza si era avuta solo il 21 aprile 2021. A seguire, il ricorso ricorda quale fosse il contenuto dell'istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen., legata alla nullità delle dichiarazioni di latitanza. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando una decisione di questa Corte circa l'individuazione del dies a quo in quello di conoscenza del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato per intempestività, sul presupposto che l'odierno ricorrente avesse avuto conoscenza del procedimento fin dal 13 aprile 2021, quando gli era stata notificata l'ordinanza cautelare emessa, appunto, nel procedimento ed egli aveva anche nominato un difensore di fiducia; la presentazione della richiesta di rescissione era avvenuta il 19 maggio 2021. Orbene, correttamente la Corte di appello ha fatto riferimento, quale dies a quo per la decorrenza del termine di presentazione della richiesta, all'anzidetta data, perché la notifica avvenuta aveva generato, in capo al prevenuto, la conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico. A questo riguardo, il Collegio intende prestare adesione alla giurisprudenza di questa Corte — in parte anche richiamata dalla Corte territoriale — secondo cui il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta di rescissione decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994). Ciò risponde ad un'interpretazione letterale del comma secondo dell'art. 629-bis cod. proc. pen. — secondo cui la richiesta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del procedimento — ed è anche coerente con la logica dell'istituto della rescissione, che entra in gioco quando vi sia un'incolpevole mancata conoscenza del «processo» e non già del provvedimento finale o dei suoi snodi processuali. D'altra parte, come sancito da entrambi i precedenti evocati, se si attribuisse rilievo alla compiuta conoscenza degli atti, si introdurrebbe nel sistema un elemento di incertezza, affidato a determinazioni prive della necessaria oggettività, dando luogo alla necessità di individuare, con inevitabile margine di soggettività valutativa, il momento in cui possa dirsi realizzata in capo al condannato una conoscenza adeguata e approfondita, degli atti del processo e della sentenza conclusiva. Risponde proprio a questa logica un'altra, recente decisione che, militando nel senso appena precisato, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629- bis, comma 2, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24, commi 2, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede che il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato decorra dalla mera "conoscenza del procedimento" e non da quella, compiuta, dei contenuti del provvedimento da rescindere (Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Carroccia, Rv. 281765). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/1/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orrelli ú, QQQ_ V
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