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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 27539/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal primo giudice in punto di trattamento &ALA h e,,,,,,A14 91,n Is.1.:2.À. sanzionatorio, il ricorrente è stato condannatoYper il reato di cui all'artS3, commi 1 e 4, 80 comma 1r lett. g), d.P.R.309/1990, in ordine alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish per complessivi grammi 93,30 e del tipo cocaina, per complessivi grammi 4,9.

Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, evidenziando che la modesta entità del dato ponderale, da vagliarsi alla stregua dei dati statistici scaturiti da un campione di sentenze (Sez.6, n.45061 del 25/11/2022).

La censura è manifestamente infondata.

Si è recentemente precisato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023 Ud. (dep. 27/03/2023 ) Rv. 284319).

Nel caso in disamina, la Corte d'appello ha evidenziato che, a prescindere dalla diversità della tipologia di sostanza stupefacente e dai quantitativi che il ricorrente si accingeva ad introdurre nel carcere, le modalità e le circostanze fattuali che connotano la condotta sono ostative al riconoscimento della fattispecie della minore gravità, considerando che il ricorrente era detenuto in carcere ed era stato autorizzato a prestare attività lavorativa all 'esterno e che ha 'abusato del beneficio per introdurre ' all'interno penitenziario so'stanza stupefacente destinata alla cessione a terzi.

In particolare, il giudice ha evidenziato la pericolosità della condotta, considerato che all'interno delle strutture penitenziarie si trovano soggetti tossicodipendenti sottoposti a trattamenti specifici con metadone che potrebbero subire danni alla salute in caso di assunzione di sostanze stupefacenti.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal primo giudice in punto di trattamento &ALA h e,,,,,,A14 91,n Is.1.:2.À. sanzionatorio, il ricorrente è stato condannatoYper il reato di cui all'artS3, commi 1 e 4, 80 comma 1r lett. g), d.P.R.309/1990, in ordine alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish per complessivi grammi 93,30 e del tipo cocaina, per complessivi grammi 4,9. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, evidenziando che la modesta entità del dato ponderale, da vagliarsi alla stregua dei dati statistici scaturiti da un campione di sentenze (Sez.6, n.45061 del 25/11/2022). La censura è manifestamente infondata. Si è recentemente precisato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023 Ud. (dep. 27/03/2023 ) Rv. 284319). Nel caso in disamina, la Corte d'appello ha evidenziato che, a prescindere dalla diversità della tipologia di sostanza stupefacente e dai quantitativi che il ricorrente si accingeva ad introdurre nel carcere, le modalità e le circostanze fattuali che connotano la condotta sono ostative al riconoscimento della fattispecie della minore gravità, considerando che il ricorrente era detenuto in carcere ed era stato autorizzato a prestare attività lavorativa all 'esterno e che ha 'abusato del beneficio per introdurre ' all'interno penitenziario so'stanza stupefacente destinata alla cessione a terzi. In particolare, il giudice ha evidenziato la pericolosità della condotta, considerato che all'interno delle strutture penitenziarie si trovano soggetti tossicodipendenti sottoposti a trattamenti specifici con metadone che potrebbero subire danni alla salute in caso di assunzione di sostanze stupefacenti. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 27539/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris