CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41798/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato, il rigetto del ricorso del Procuratore generale e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste o, in subordine perché è estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato, riducendo la pena principale, la sentenza del 24 gennaio 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Terni che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta semplice documentale da lui commesso quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA].; s.r.I., dichiarata fallita il 17 aprile 2014, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta documentale (capo A), ritenendo in esso assorbito il delitto di omesso deposito delle scritture contabili e dell'elenco dei creditori nella cancelleria del Tribunale fallimentare entro tre giorni dalla dichiarazione di fallimento (contestato al capo C) e lo aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione di pena per la scelta del rito, alla pena ritenuta di giustizia, assolvendolo, per insussistenza del fatto, dalla imputazione di aver aggravato il dissesto della società astenendosi dal convocare l'assemblea per gli adempimenti di cui all'art. 2482-ter cod. civ. (capo B). In particolare, per quanto di interesse in questa sede, al capo A) si imputa al Moretti di avere, nella suddetta qualità, omesso di tenere i libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della fallita con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori della fallita. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha riqualificato il fatto come bancarotta semplice documentale ritenendo indimostrato il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre la Corte territoriale, respingendo l'appello del Procuratore generale, ha ritenuto indimostrato anche il mero dolo generico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi, che sono stati poi argomentati congiuntamente, con i quali lamenta la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 e la mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Sostiene il ricorrente che dalla motivazione della sentenza qui impugnata risulta che il dolo che la Corte di appello mostra di ritenere necessOo per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale è quasi il dolo specifico e non quello generico. Il dolo generico, sostiene il ricorrente citando un precedente di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881), è costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione. In realtà l'imputato era ben conscio delle conseguenze delle sue omissioni nella tenuta della contabilità, atteso che queste riguardavano due libri obbligatori indispensabili per la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, ossia il libro giornale ed il libro degli inventari. La Corte aveva confuso la rappresentazione dell'evento con la volontà di perseguirlo. La motivazione è illogica e contraddittoria perché poggia su circostanze idonee ad escludere la volontà di impedire la ricostruzione, ma non la consapevolezza che dalle omissioni contabili sarebbe derivata l'impossibilità della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Si afferma che le irregolarità contabili non sarebbero particolarmente rilevanti, ma si ammette che esse hanno impedito detta ricostruzione, poiché hanno riguardato due libri obbligatori essenziali a tale scopo, ossia il libro giornale ed il libro degli inventari. Peraltro, le omissioni si collocano temporalmente negli ultimi diciotto mesi prima del fallimento, ossia quel periodo solitamente caratterizzato da condotte distrattive o pagamenti preferenziali. Né può avere rilievo la circostanza che la tenuta della contabilità fosse stata affidata ad un professionista, non potendo quest'ultimo operare senza la collaborazione dell'imprenditore e la consegna da parte di quest'ultimo delle fatture attive e passive. Proprio l'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari aveva impedito l'accertamento di condotte distrattive. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7, comma 4 -ter, decreto-legge n. 357 del 1994, che consente di conservare i registri contabili su supporto informatico, senza la necessità di adoperare supporti cartacei. La Corte territoriale ha violato detta disposizione poiché ha ritenuto mancante il libro IVA degli anni 2013 e 2014 ed il libro degli inventari, nonostante la documentazione sia stata depositata, come risulta dalla ricevuta rilasciata dal Cancelliere del Tribunale fallimentare. Dovendo ritenersi regolarmente tenuto il libro IVA 2013 e l'altra documentazione obbligatoria sulla base di quanto previsto dalla citata disposizione, l'imputato andava assolto per insussistenza del fatto.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla genericità della ricevuta rilasciata dal cancelliere del tribunale fallimentare circa il deposito del «brogliaccio libro giornale anno 2013». La Corte di appello aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in virtù del rilievo, ad opera del curatore, di gravi anomalie nella tenuta delle scritture contabili ed aveva osservato che la ricevuta suddetta non era di per sé idonea a provare la regolare tenuta del libro giornale relativo all'anno 2013, in quanto vaga e generica e predisposta dall'imputato. Inoltre, la Corte di appello aveva attribuito rilievo alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare dall'imputato, che aveva asserito di non sapere che il libro giornale del 2013 era incompleto; infine, l'incompletezza delle scritture contabili era stata confermata anche dalle dichiarazioni rese dal curatore alla Guardia di finanza. Sostiene il ricorrente che tale motivazione è illogica, perché dalla ricevuta redatta dal cancelliere risultava il deposito del libro giornale ed essa non poteva essere trascurata solo perché generica o redatta dall'imputato. Inoltre, non poteva essere attribuita all'imputato la responsabilità per la perdita del libro dei verbali delle assemblee, in quanto detto documento era stato smarrito dal consulente contabile della società, come risultavai dalle dichiarazioni dello stesso. Le dichiarazioni rese dal curatore alla Guardia di Finanza erano viziate dall'erroneo convincimento che l'imputato avesse omesso di tenere il libro soci, non più obbligatorio da anni, e dalla mancanza di conoscenza, in capo al curatore, dell'avvenuto deposito del libro IVA del 2013 in forma di brogliaccio e della possibilità di tenere le scritture contabili nelle forme di cui all'art. 7, comma 4-ter, decreto-legge n. 357 del 1994. Né la incompletezza della tenuta delle scritture poteva desumersi dall'affermazione dell'imputato di non sapere che le scritture fossero incomplete, dovendo essa essere dimostrata dalla pubblica accusa. Affermare di non sapere dell'incompletezza delle scritture non significava ammetterla. Quanto all'incompletezza del libro giornale del 2014 ed al libro degli inventari, che risultava aggiornato solo fino al 2012, il ricorrente evidenzia che se il libro IVA era stato stampato in data 28 aprile 2014 dal commercialista e poi depositato nella cancelleria del tribunale fallimentare, non vi era motivo di dubitare che se fossero state effettuate operazioni IVA in quel periodo, esse sarebbero state annotate e analoghe considerazioni valevano per il libro degli inventari.Dalla ricevuta rilasciata dal cancelliere del Tribunale fallimentare risultava depositata anche la situazione contabile al 2014 con i saldi clienti e fornitori. Non poteva, quindi, dubitarsi del deposito del libro IVA relativo al 2014. Il ricorrente segnala pure che la società era inattiva da molto tempo, in quanto in attesa della ricostituzione del capitale sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile. La disposizione di cui si lamenta la violazione si limita a prevedere che le scritture contabili vengano considerate regolarmente tenute anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei sempre che i dati contabili registrati su supporti magnetici risultino aggiornati e siano stampati su richiesta degli organi competenti ed in loro presenza. In sostanza la norma si limita ad assimilare la registrazione su supporto informatico a quella su supporto cartaceo, sempreché, sotto ogni altro aspetto, le scritture risultino regolarmente tenute. Nel caso di specie la Corte di appello ha affermato la sussistenza del reato non perché i dati contabili fossero stati registrati su supporto informatico, ma in quanto i dati contabili presentavano incompletezze ed irregolarità. Il ricorrente, nel denunciare la violazione dell'art. 7, comma 4-ter, decreto- legge n. 357 del 1994, non coglie la ratio della decisione, cosicché il motivo di ricorso risulta generico ed inammissibile. 2. Il secondo motivo del ricorso dell'imputato risulta anch'esso inammissibile. La Corte di appello ha preso in considerazione la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del Tribunale fallimentare e ha ritenuto del tutto logicamente, sulla base del tenore della stessa, che essa non dimostrasse che le scritture contabili del cui deposito veniva data attestazione fossero state regolarmente tenute. Escluso che la completezza e regolarità delle scritture potesse essere provata dalla ricevuta, ha ritenuto dimostrata la incompletezza e l'irregolarità delle scritture sulla base di quanto dal curatore fallimentare asserito nella relazione ex art. 33 r.d. n. 267 del 1942 e affermato nelle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza. La Corte territoriale ha anche rilevato che l'odierno ricorrente, sentito dal curatore, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non si è limitato ad affermare di non sapere che il libro giornale ed il libro degli inventari risultavano incompleti, ma, visionando insieme al curatore la documentazione suddetta dopo che la stessa era stata depositata nella cancelleria del Tribunale fallimentare, non ha saputo fornire giustificazioni in ordine alle incompletezze che gli venivano segnalate Del tutto logicamente la Corte di appello ha desunto da tale contegno l'implicita ammissione da parte dell'imputato delle carenze che gli venivano evidenziate dal curatore. Peraltro, l'art. 2217 cod. civ. stabilisce che l'inventario deve essere redatto ogni anno, cosicché l'argomento sviluppato nell'atto di impugnazione, secondo il quale nel 2013 e nel 2014 non vi è stato il compimento di attività rilevanti ai fini dell'IVA, è inconferente, atteso che l'obbligo di compilare l'inventario prescinde dal compimento di operazioni attive o passive rilevanti ai fini dell'IVA. 3. Il ricorso del Procuratore generale è infondato. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile le ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611); per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753). Nel caso in esame, sebbene l'imputazione riguardi la tenuta irregolare della contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, la contestazione evoca altresì il profilo di dolo specifico del fine di realizzare un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori proprio delle condotte di occultamento e/o sottrazione. Escluso che, nel caso di specie, sia stata contestata la fattispecie a dolo specifico di sottrazione o occultamento, va rammentato che la condotta contestata di tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili può rilevare come bancarotta fraudolenta, allorquando sia funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ovvero come bancarotta semplice. In particolare, questa Corte di cessazione (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630) ha affermato che la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, secondo comma, r.d. citato, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, primo comma, n. 2), l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. È stato pure affermato, in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, che a differenza del reato di bancarotta semplice in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest'ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell'art. 217, comma secondo comma, I. fall. Diverso è, infine, l'elemento soggettivo, costituito nell'ipotesi di bancarotta semplice indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 216, primo comma, n. 2, prima parte, I. fall. dal dolo generico (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867). Nel caso di specie la Corte di appello ha escluso il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, affermando che non è dimostrata la consapevolezza, in capo all'imputato, che dalla irregolare ed incompleta tenuta delle scritture contabili sarebbe derivata l'impossibilità di ricostruire il patrimonio della società o il movimento degli affari. Essa è pervenuta a tale conclusione considerando che le suddette incompletezze non erano particolarmente rilevanti, essendo relative ad un periodo di tempo limitato, che non sono emerse condotte di bancarotta patrimoniale fraudolenta o anche semplice e che l'imputato ha collaborato con gli organi fallimentari. La motivazione suddetta non presenta contraddizioni ed illogicità e appare rispettosa del principio di diritto per il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella specie, di omissione contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, secondo comma, I. fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 2007, Vianello, Rv. 236032). Non essendo emerse condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la motivazione concernente la sussistenza degli indici di fraudolenza della condotta di tenuta irregolare delle scritture contabili deve essere particolarmente rigorosa. Il Procuratore generale, con la sua impugnazione, mostra invece di voler far discendere la prova della consapevolezza in capo all'imputato che dalle irregolarità ed incompletezze contabili sarebbe derivata l'impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita dal mero fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione o sulla base di mere congetture in ordine alla possibilità che atti distrattivi dei beni della fallita siano stati commessi e che le inconnpletezze ed irregolarità contabili siano volte a dissimulare tali atti, in contrasto con il principio di diritto sopra esposto. 4. All'inammissibilità del ricorso dell'imputato consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammiss