CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35508/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 10 febbraio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro trecento- cinquanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione con riferimento alle valuta- zioni della sentenza impugnata contrastanti con le immagini riprese dalla telecamera di videosorveglianza. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha evidenziato che, in data 27 agosto 2018, un furgoncino di colore bianco, con a bordo quattro soggetti, si era fermato vicino ad un palo dell'il- luminazione pubblica, ove il Comune aveva installato una telecamera per disincenti- vare l'abbandono incontrollato di rifiuti. Ad un certo punto, qualcuno gettava in terra una busta prelevata dall'interno del furgone. Poco dopo, due uomini scendevano dal furgone ed uno di loro, accortosi della presenza dell'impianto di videosorveglianza, si avvicinava al palo; l'altro lo seguiva finché entrambi scomparivano dall'inquadratura. Da quel momento le immagini divenivano più mosse e la telecamera smetteva di registrare. La Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha affermato la respon- sabilità dello Spicuzza sulla base delle precise indicazioni degli operanti di P.G., che, nel visionare le telecamere, avevano riconosciuto con certezza nello Spicuzza uno dei soggetti coinvolti nella vicenda criminosa; essi, inoltre, accertavano che il furgone in questione era di proprietà della moglie dello Spicuzza. A fronte di tale ampio ed articolato apparato argomentativo, il ricorrente pro- spetta esclusivamente doglianze in punto di fatto. Le censure, peraltro, sono meramente riproduttive di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, il rilievo della cessazione del funzionamento della telecamera sottratta, dopo pochi secondi dal momento dell'avvicinamento alla stessa degli stessi soggetti che avevano abbandonato i rifiuti nei paraggi in modo incontrollato). Il ricorrente offre una propria diversa valutazione del contenuto delle immagini, senza confrontarsi con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata e senza fornire elementi documentali a scistegno del proprio assunto, in violazione del Princi- pio di autosufficienza.4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Rom