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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00563/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 10 novembre 2024 che ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Catania il 13 novembre 2014 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 22 ottobre 2014, sottoposto dal Tribunale di Catania alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Catania con provvedimento del 18 settembre 2013, aveva violato le prescrizioni impostegli, essendo stato trovato nel Comune di Catania.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe in maniera ingiustificata mancato di riconoscere il vincolo della continuazione tra il reato da lui giudicato e il reato ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso il 7 agosto 2015 in Catania, giudicato dal Tribunale di Catania con sentenza dell'il settembre 2015, divenuta definitiva.

Il ricorrente, infatti, evidenzia la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l'omogeneità dei reati; la medesima modalità della condotta (in entrambe le fattispecie, il condannato aveva posto in essere una violazione alle prescrizioni di cui alla medesima misura di sicurezza); la contiguità temporale (22 ottobre 2014 e il 7 agosto 2015).

Nel ricorso, infine, si rileva che il Tribunale di Catania, con sentenza del 16 novembre 2020, aveva riconosciuto l'unicità del disegno criminoso tra reati identici a quelli sopra citati, commessi il 22 dicembre 2017 e 1'11 settembre 2016. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il giudice di merito ha ritenuto in modo ineccepibile che, nel caso di specie, non fossero riscontrabili i presupposti necessari ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alla sentenza impugnata e quelli giudicati dal Tribunale di Catania dell'Il settembre 2015, in quanto tra te fattispecie criminose non era possibile rinvenire l'unicità del disegno criminoso.

Non vi era, pertanto, la sussistenza di più di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato i nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Nella sentenza impugnata, infatti, è evidenziato che i reati erano sintomo della inclinazione dell'imputato a reiterare violazione della stessa specie, posto che non vi era prova del fatto che, al momento della commissione del primo reato, lo stesso avesse già preventivato di commettere anche gli altri.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potessero essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 10 novembre 2024 che ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Catania il 13 novembre 2014 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 22 ottobre 2014, sottoposto dal Tribunale di Catania alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Catania con provvedimento del 18 settembre 2013, aveva violato le prescrizioni impostegli, essendo stato trovato nel Comune di Catania. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe in maniera ingiustificata mancato di riconoscere il vincolo della continuazione tra il reato da lui giudicato e il reato ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso il 7 agosto 2015 in Catania, giudicato dal Tribunale di Catania con sentenza dell'il settembre 2015, divenuta definitiva. Il ricorrente, infatti, evidenzia la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l'omogeneità dei reati; la medesima modalità della condotta (in entrambe le fattispecie, il condannato aveva posto in essere una violazione alle prescrizioni di cui alla medesima misura di sicurezza); la contiguità temporale (22 ottobre 2014 e il 7 agosto 2015). Nel ricorso, infine, si rileva che il Tribunale di Catania, con sentenza del 16 novembre 2020, aveva riconosciuto l'unicità del disegno criminoso tra reati identici a quelli sopra citati, commessi il 22 dicembre 2017 e 1'11 settembre 2016. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice di merito ha ritenuto in modo ineccepibile che, nel caso di specie, non fossero riscontrabili i presupposti necessari ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alla sentenza impugnata e quelli giudicati dal Tribunale di Catania dell'Il settembre 2015, in quanto tra te fattispecie criminose non era possibile rinvenire l'unicità del disegno criminoso. Non vi era, pertanto, la sussistenza di più di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato i nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Nella sentenza impugnata, infatti, è evidenziato che i reati erano sintomo della inclinazione dell'imputato a reiterare violazione della stessa specie, posto che non vi era prova del fatto che, al momento della commissione del primo reato, lo stesso avesse già preventivato di commettere anche gli altri. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potessero essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10
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