CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 34075/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati contestati nei capi 1), 6) e 12) per intervenuta prescrizione e rideterminato la pena in anni due, mesi e giorni 10 di reclusione per i residui reati, confermando la condanna, e rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 1, mesi 10 e giorni 20 di reclusione per i reati a lui ascritti. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 8 d.lgs.74/2000. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati contestati ai capi 47), 48), 49) e 50), di cui all'art. 4 d.lgs.74/2000, lamentando il mancato superamento delle soglie di punibilità e la mancata considerazione dei costi deducibili. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati di cui all'att. 2 d.lgs. 74/2000 contestati nei capi 42), 43), 44), 45) e 46). Con il secondo si duole in ordine alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si premette che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto e di fatto di tre società fornitrici di rottami e materiali di recupero che avevano dichiarato volumi di vendita superiori agli acquisti, il giudice a quo ha evidenziato che lo stesso imputato ha ammesso di aver fatturato cessioni parzialmente inesistenti di materiale e di aver ottenuto per tale ragione un compenso, corrispondente alla differenza fra l'importo fatturato e quello indicato a penna sulla fattura conservata tra la documentazione contabile. In ordine l'elemento soggettivo del reato, il giudice a quo ha affermato che l'adesione consapevole a un sistema di fatturazione fittizia o di utilizzo di documentazione fiscale inesistente integra di per sé l'elemento soggettivo del reato e che il [OSCURATO:PERSONA], quale sottoscrittore delle dichiarazioni dei redditi delle società di cui era amministratore di diritto, ha consapevolmente e volontariamente indicato nelle dichiarazioni fiscali, elementi attivi inferiori a quelli passivi, con conseguente evasione dell'imposta. Né come contribuente persona fisica, il ricorrente ha indicato i compensi illeciti percepiti ai fini del pagamento dell'IRPEF. Inoltre, ha evidenziato che il dolo richiesto per integrare il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti consiste nel perseguimento della finalità eversiva del terzo, 1elemento che si evince dalla serialità e sistematicità delle emissioni in modo funzionale all'altrui dichiarazione fiscale. A fronte di tale motivazione, il ricorrente ripropone le medesime doglianze formulate con l'atto di appello, sollecitando sostanzialmente una diversa interpretazione dei fatti non consentita in questa sede. La doglianza concernente la mancata considerazione dei costi deducibili è generica, in quanto il ricorrente non ne ha indicato l'ammontare, ma si è limitato a chiedere il ricalcolo dell'imposta senza allegare alcun elemento di valutazione. In tal senso, si richiama Sez.3, n. 17214 del 14/03/2023, Rv. 284554, secondo cui i costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza. In ordine alla doglianza concernente l'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], il giudice a quo ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di conoscere il [OSCURATO:PERSONA] e di aver accettato nel 2015 la sua proposta di lavorare con fatture false di lavorare con le fatture false per smerciare materiale acquistato in nero, desumendo la sussistenza del dolo specifico, con motivazione congrua e logica, dall'utilizzo in dichiarazione in modo reiterato documentazione concernente poste portate in detrazione di notevoli importi, senza effettuare alcuna verifica. La doglianza concernente la sospensione condizionale della pena non è invece deducibile non essendo stata formulata alcuna richiesta da parte del difensore nemmeno in sede di conclusioni all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MC P%) 71 -r. (1) Il I re estensore Il Presidente 171 é - . • ; agro AØrea entili n-3 C7) 2