CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22271/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3131/201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – Oggetto: II.DD.- IVA - defini- zioneagevolata ex lege119/2018 contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., in persona del legale r s appresentante p.t., rappresen- tatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] giusta memoria di costituzionedi nuovo difensore depositata il 28.3.20 2 5; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia , sez.staccata di Catania , n. 2999/18/ 20 15 depositata il 9 luglio 2015, enon notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania , n. 2999/18/ 20 15 veniva rigetta to l’appello dell’Agenziadelle Entrate e confermata la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Catania n. 4 53 / 7 /201 1 la quale aveva accolto ilricorso della EVIRFIN S. p . a . e annulla to l’avviso di accertamento per IVAe sanzioni relative all’anno di imposta 2004. 2.Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per cas- sazionededucendo quattro motivi, cui ha replicato la contribuente con controricorso, illustrato con memoria ex art.380 bis 1 cod. proc. civ. recantela costituzione di un nuovo difensore in sostituzione del prece- dente e re ndendo nota la definizione agevolata della lite ex d .l. n. 119/2018. Consideratoche: 1. La Corte prende atto della documentazione depositata dalla parte contribuentein data 28 . 3 .202 5 ai fini della definizione agevolata delle controversieex art.6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con mo- dificazioni,dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell’ allega t o ver- samentodella somma dovuta per la prima rata del 4.4.2019 con atte- stazionedi quietanza del pagamento della prima rata. 2.Inoltre, non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna delle partiha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanzadi trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estin- zione),né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 3.Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ilprocesso si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fattasalva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza aisensi del terzo comma dell' art. 391 cod. proc. civ.. 4.Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che leha anticipate. 4.1.Stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contenderea seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. "doppio contributo unifica to" di cui all'art. 13, comma1 - quater, del d .P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 set- tembre2022, n. 27244. P.Q.M LaCorte: dichiaraestinto il